Dichiarazione di consistenza della banca

I rapporti bancari devono essere dichiarati in successione mediante dichiarazione di consistenza

Alla dichiarazione di successione deve essere allegata la dichiarazione di consistenza dei rapporti bancari del defunto.

Tale dichiarazione deve contenere la descrizione dei rapporti bancari (crediti, depositi, titoli, ecc.) con l’indicazione dei loro valori nominali e di mercato alla data del decesso.

Per inquadrare correttamente la documentazione necessaria, è utile consultare anche l’approfondimento del sito dedicato alla “dichiarazione di successione e ai documenti necessari

La dichiarazione di consistenza bancaria è uno dei documenti utilizzati per ricostruire i rapporti bancari intestati al defunto e consentire la corretta individuazione delle attività finanziarie che devono essere considerate nella successione ereditaria.

La documentazione bancaria permette di individuare, in particolare, conti correnti, depositi, titoli, crediti e altri rapporti bancari riconducibili al de cuius alla data del decesso.

La dichiarazione di consistenza assume quindi particolare importanza nell’ambito della dichiarazione di successione, perché consente di documentare la situazione dei rapporti bancari esistenti al momento dell’apertura della successione.

Quali rapporti bancari devono essere indicati nella dichiarazione di consistenza?

Nella dichiarazione di consistenza dei rapporti bancari possono essere ricompresi i rapporti finanziari intestati al defunto, tra cui:

  • conti correnti bancari;
  • depositi;
  • titoli;
  • crediti;
  • rapporti di investimento;
  • altri rapporti bancari riconducibili al de cuius.

La corretta individuazione delle attività bancarie è importante anche perché i crediti e i depositi bancari possono concorrere alla formazione dell’attivo ereditario.

Per una panoramica più ampia dei beni che devono essere considerati nella successione, è possibile consultare anche l’articolo “Beni inclusi ed esclusi nella dichiarazione di successione” erede o il legatario deve quindi verificare preventivamente quali documenti siano richiesti dall’istituto di credito presso il quale erano intrattenuti i rapporti del defunto.

Tra i documenti possono assumere rilievo il certificato di morte, l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva e, quando necessario, la documentazione relativa alla successione testamentaria.

È opportuno verificare preventivamente con la banca la documentazione richiesta, perché le procedure interne possono prevedere specifiche modalità di presentazione.

Hai qualche domanda?

Cosa succede se gli eredi non conoscono le banche presso cui aveva rapporti il defunto?

Può accadere che gli eredi non conoscano tutti i conti correnti e rapporti bancari del defunto.

In questi casi la prima esigenza è ricostruire la consistenza del patrimonio finanziario lasciato dal de cuius.

Il sito dedica uno specifico approfondimento a “Come rintracciare un conto corrente del defunto” ed ai “Movimenti bancari del defunto

La presenza di più intestatari può infatti rendere necessario verificare la natura del rapporto, la provenienza delle somme e la posizione spettante alla massa ereditaria.

Il sito approfondisce questo specifico problema nell’articolo “Successione conto cointestato” e “Successione conto corrente e titoli in comunione legale

La corretta ricostruzione dei rapporti bancari è quindi una fase importante dell’istruttoria successoria, soprattutto quando il patrimonio del defunto comprende più conti, depositi, titoli o altri rapporti finanziari.

Una corretta istruttoria documentale consente di ridurre il rischio di omissioni e di rendere più completa la pratica successoria.

Cosa fare se la banca ritarda il rilascio della dichiarazione di consistenza?

La banca non può trattenere indefinitamente la documentazione richiesta dagli aventi diritto.

Sul sito è disponibile uno specifico approfondimento dedicato al termine per il rilascio della dichiarazione di consistenza, nel quale viene esaminata anche la possibilità di tutelarsi in caso di ritardo: “Esiste un termine per la dichiarazione di consistenza

Dichiarazione sostitutiva

L’atto notorio può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva, autenticata nei modi previsti dal DPR 445/2000 -non sottoposta a registro- nei casi in cui quest’ultima deve essere prodotta alla pubblica amministrazione o a privati (banche) a condizione che questi ultimi vi consentano.

In questo caso la dichiarazione può essere resa direttamente anche dall’interessato (erede o legatario). Mentre la dichiarazione in sostituzione dell’atto notorio deve essere sempre accettata dalla pubblica amministrazione in luogo dell’atto notorio, il privato non è obbligato; motivo per cui è bene interpellare la banca.

Essendo la banca un privato, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere autenticata nella firma del dichiarante, da un pubblico ufficiale abilitato (notaio, cancelliere, segretario comunale, sindaco o suo delegato) e sconterà, salvo esenzioni, l’imposta di bollo oltre eventuali diritti, per l’atto di autentica.

Ricordiamo invece che le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi devono necessariamente essere o sottoscritte dall’interessato davanti all’addetto o sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del medesimo e sono esenti da imposta di bollo (art. 37 e 38 DPR 445/2000).

La banca ha un termine preciso entro cui rilasciare al richiedente la dichiarazione di consistenza. Per conoscerlo e per tutelarsi in caso di ritardo visita l’articolo “Esiste un termine per la dichiarazione di consistenza“.

Hai bisogno di chiarimenti?

Domande frequenti sulla dichiarazione di consistenza della banca

È il documento attraverso il quale vengono individuati e descritti i rapporti bancari del defunto, con le relative consistenze alla data del decesso, ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario.

Sì, nell’ambito della documentazione necessaria alla pratica successoria deve essere acquisita la dichiarazione di consistenza dei rapporti bancari del defunto, secondo le modalità previste per la pratica.

Deve contenere la descrizione dei rapporti bancari e finanziari riconducibili al defunto, con l’indicazione dei relativi valori nominali e di mercato alla data del decesso, secondo la natura del rapporto.

In linea generale possono essere richiesti il certificato di morte, l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel caso di successione testamentaria, la documentazione relativa al testamento. È comunque opportuno verificare preventivamente con la banca quali documenti richieda.

Sì, gli aventi diritto possono richiedere alla banca la documentazione relativa ai rapporti del defunto secondo le modalità previste dalla normativa e dalla banca.

La questione può assumere particolare importanza quando occorre ricostruire la consistenza patrimoniale del defunto o verificare operazioni effettuate prima della morte. Per approfondire è possibile consultare: