Imposte di successione

Sono imposte dirette, ossia quelle che gravano sulle manifestazioni più evidenti della capacità contributiva come il patrimonio.

Vengono liquidate dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione di successione. Sono previste specifiche riduzioni.

Eredi e legatari
Coniuge – parte dell’unione civile o parenti in linea retta
Esenzione
Fino a 1.000.000,00 di Euro
Aliquota
Oltre la franchigia 4% sul valore complessivo dei beni e diritti
Eredi e legatari
Fratelli e sorelle
Esenzione
Fino a 100.000,00 di Euro
Aliquota
Oltre la franchigia 6% sul valore complessivo dei beni e diritti
Eredi e legatari
Parenti fino al 4° e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° (diversi da fratelli e sorelle)
Esenzione
Nessuna esenzione
Aliquota
6% sul valore complessivo dei beni e diritti
Eredi e legatari
Parenti oltre il 4° e affini in linea collaterale oltre il 3°, nonché estranei
Esenzione
Nessuna esenzione
Aliquota
8% sul valore complessivo dei beni e diritti
Eredi e legatari
Persone fisiche con handicap grave riconosciuto
Esenzione
Fino a 1.500.000,00 di Euro
Aliquota
Oltre la franchigia percentuali sopra indicate, in base alla parentela/affinità
Eredi e legatari
Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, fondazioni, associazioni e onlus
Esenzione
Esenzione totale
Aliquota
0%
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Calcolo imposta di successione

Il calcolo dell’imposta si effettua sommando il valore di beni e diritti, secondo i criteri indicati nell’apposita sezione, che formerà l’attivo ereditario; si dovranno sottrarre i debiti ereditari e le spese deducibili e si otterrà l’asse ereditario netto.

L’asse ereditario netto andrà ridotto del valore dei legati che gravano sulla quota o gli oneri che gravano sul legato; andrà poi incrementato del valore delle donazioni eventualmente fatte in vita dal de cuius all’erede o legatario; andrà ridotto dell’eventuale franchigia ed incrementato della presunzione pari al 10%. Si otterrà così la base imponibile su cui applicare l’aliquota di riferimento, al cui risultato dovrà essere detratta l’eventuale riduzione applicabile. Si otterrà così l’imposta da versare.

ATTIVO (Valore beni e diritti)

PASSIVO (Debiti e spese deducibili)
=
ASSE EREDITARIO

ASSE EREDITARIO

Valore legati che gravano sulla quota o oneri che gravano sul legato
+
Valore donazioni

Franchigia
+
Presunzione 10%
=
BASE IMPONIBILE

BASE IMPONIBILE
+
Applicazione aliquota

Riduzioni
=
IMPOSTA DA VERSARE

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Imposte ipotecarie e catastali

Imposte ipotecarie e catastali in dichiarazione di successione: Sono imposte indirette, che colpiscono le manifestazioni meno evidenti della capacità contributiva, ovvero i trasferimenti immobiliari.

Vengono autoliquidate dal dichiarante in sede di dichiarazione di successione e versate prima o contemporaneamente alla presentazione della stessa. Sono previste specifiche agevolazioni.

Di seguito riportate le tariffe.

Eredi e legatari
Tutti indistintamente
Imposta ipotecaria – proporzionale
2% non inferiore a 200,00 Euro
Imposta ipotecaria – fissa *
200,00 Euro
Eredi e legatari
Tutti indistintamente
Imposta catastale – proporzionale
1% non inferiore a 200,00 Euro
Imposta catastale – fissa *
200,00 Euro

* Con agevolazione “prima casa” richiesta anche da un solo erede.

Altri tributi

L’imposta di bollo è un tributo indiretto da versare per la produzione, richiesta o presentazione di documenti, tra cui la dichiarazione di successione.

Le tasse sono tributi da pagare quale corrispettivo per il servizio pubblico di pubblicità immobiliare e catastale in misura fissa, indipendenti dall’entità del patrimonio e dal costo del servizio.

Vengono autoliquidate dal dichiarante in sede di dichiarazione di successione e versate prima o contemporaneamente alla presentazione della stessa, unitamente alle imposte ipotecarie e catastali.

Eredi e legatari
Tutti indistintamente
Imposta di bollo
· 85,00 Euro per ogni Ufficio Servizi Pubblicità Immobiliare interessato
Tassa ipotecaria
· 35,00 Euro ogni Ufficio Servizi Pubblicità Immobiliare interessato, per trascrizione
· 55,00 Euro ogni Ufficio Servizi Pubblicità Immobiliare interessato, per voltura catastale
Tributi speciali
· 7,44 Euro per diritto di ricerca
· 3,72 Euro ogni Ufficio Servizi Pubblicità Immobiliare interessato, per nota di trascrizione
· 1,24 Euro ogni Ufficio Servizi Pubblicità Immobiliare interessato, per I° pagina di ogni nota di trascrizione
· 18,59 Euro ogni Ufficio Servizi Pubblicità Immobiliare interessato, per formalità ipotecaria

Cosa va dichiarato in successione?

Beni da dichiarare in successione.

  • Immobili
  • Aziende, navi e aeromobili
  • Partecipazioni in società di ogni tipo
  • Rendite e pensioni
  • Crediti
  • Titoli di qualsiasi genere
  • Beni mobili e i titoli al portatore
  • Denaro, gioielli e mobili

Consulta l’elenco completo di ciò che compone l’attivo ereditario e cosa è escluso.

Come e quando pagare le imposte relative alla successione

Le imposte in autoliquidazione devono essere versate in contestualità della presentazione della dichiarazione di successione telematica, tramite addebito sul conto corrente indicato nella dichiarazione. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il prelievo autorizzato.

Il conto corrente da indicare dovrà essere intestato (cointestato con terzi) o al dichiarante o all’intermediario. Diversamente l’Agenzia Entrate non potrà effettuare il prelievo e rilascerà una ricevuta di mancato pagamento. In tal caso il dichiarante dovrà provvedere al pagamento con ravvedimento operoso mediante F24.

In caso di presentazione tardiva della dichiarazione di successione, normalmente oltre i 12 mesi dal decesso del de cuius, il versamento delle imposte dovrà avvenire con ravvedimento operoso e dunque con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

Le imposte di successione, che verranno liquidate dall’ufficio dopo la presentazione della dichiarazione di successione, andranno pagate con modello F24 o addebito su conto corrente, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se l’importo da versare è superiore a 1.000 euro è possibile rateizzarlo. Per fare ciò è necessario che almeno il 20% dell’importo sia pagato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, mentre il residuo potrà essere versato in 8 o 12 rate trimestrali (entro l’ultimo giorno del trimestre) a seconda che la somma sia minore o maggiore di 20.000. Saranno dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della prima rata.

Prezzi della pratica di successione

Il prezzo della dichiarazione di successione è rapportato alla quantità di immobili da inserire.

Normalmente sono proprio gli immobili a richiedere una maggior attenzione per verificarne la corretta intestazione (comunione legale e catasto), il valore in caso di rendita non definitiva o assente, la destinazione urbanistica in caso di terreni ed il regime agevolativo I° casa.
Per i patrimoni da dichiarare con oltre 4 immobili o che comunque contengono aziende e/o partecipazioni societarie il prezzo non è determinabile a priori ed andrà determinato caso per caso.

Ricordo infine che per i patrimoni consistenti è opportuno valutare l’utilità di inventariare e stimare i beni mobili, a cui il il fisco attribuisce un valore pari al 10% di tutti gli altri beni dichiarati in successione, onde vincere la presunzione di valore riducendo la base imponibile e con essa l’imposta successoria.

Domande frequenti

Sì, potresti rispondere del versamento delle imposte non pagate dall’altro erede, nonostante la tua esenzione. Pare ingiusto, ma l’Agenzia delle Entrate deve garantirsi la massima possibilità di ritrarre il dovuto indistintamente da tutti gli eredi e/o legatari; più precisamente può chiedere l’intero a ciascuno a causa della solidarietà passiva.

Più in particolare la norma tributaria (art. 36, comma 1, D.lgs 346/1990), nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta, nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari, richiama la nozione di solidarietà dettata dall’art. 1292 del codice civile.

Questa disposizione, tra l’altro, chiarisce che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Di conseguenza, in presenza di una pluralità di eredi, tutti devono ritenersi obbligati per la medesima prestazione nei riguardi del Fisco ed ognuno mantiene il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori.

In sostanza potresti dover pagare tu le imposte, per poi rivalerti sul coerede che non ha provveduto.

Per entrambe le imposte, dirette (art. 27 comma 4 TUS) e indirette (art. 13 TU Imposte Ipot. e cat.), l’amministrazione finanziaria decade dal diritto di ottenere il versamento dei tributi in 5 anni dal termine per la presentazione della dichiarazione di successione.

Pertanto in caso di omessa dichiarazione di successione il fisco avrà normalmente 6 anni per poter richiedere le imposte, dopo di ché decade.

No, se nell’attuale successione ci sono beni che provengono da una precedente successione o donazione avvenute nei 5 anni precedenti, l’imposta di successione è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso. Verrà pertanto applicata una riduzione di un decimo a scalare per ogni anno o frazione di anno passato (50% se trascorso 1 anno dalla precedente successione o donazione, 40% se trascorsi 2 anni, 30% se trascorsi 3 anni, 20% se trascorsi 4 anni e 10% se trascorsi 5 anni).

La riduzione riguarderà la quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi nella precedente successione.

Per beneficiare della riduzione occorrerà allegare apposita attestazione da cui emerga la sussistenza dei requisiti.

Art. 25 comma 1 T.U. imposte successioni e donazioni.

Sì puoi trasferirla e non c’è un tempo minimo di permanenza.

Difatti dalla norma non risulta alcun espresso obbligo di mantenere la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile per un tempo minimo prestabilito ed il trasferimento non è previsto tra le cause di decadenza dall’agevolazione.

La finalità dell’agevolazione non è quella di soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente ma di agevolare l’accesso alla proprietà come modalità di utilizzo del risparmio; “il requisito della residenza può essere considerato come un dato meramente formale volto a delimitare l’ambito oggettivo dell’agevolazione al momento della sua applicazione, non a caratterizzarne la finalità.”

Non essendo richiesto l’effettivo utilizzo abitativo dell’appartamento acquistato, ma solo la residenza nello stesso comune, potrai anche liberamente concederlo in locazione o in comodato a terzi senza conseguenze.

Sì, la formale intestazione dei documenti fiscali al de cuius anziché all’erede non impedisce la deducibilità di tali spese, purché siano state effettivamente sostenute dall’erede. Difatti l’art. 24 TUS non richiede tale presupposto; così ha detto Cass. 9957/2015.

No, il legatario è obbligato al pagamento dell’imposta relativa al proprio legato. Gli eredi invece sono solidalmente obbligati al pagamento dell’intera imposta dovuta sia dagli eredi che dai legatari. Si veda art. 36 comma 1 e 5 TUS.