Successione conto corrente e titoli in comunione legale

Successione conto corrente e titoli in comunione legale: il primo va dichiarato per intero mentre i titoli per la metà.

Circa la successione conto corrente e titoli in comunione legale, non è ancora pacifico se i crediti di un coniuge si trasmettano anche all’altro in regime di comunione legale dei beni.

Un caso esemplare di credito è rappresentato dal denaro depositato nel conto corrente bancario, che passa in proprietà della banca ed il correntista acquista un credito di pari importo.

Tra le diverse teorie, non si può non tenere in debita considerazione quella della Cassazione che, anche recentemente (Cass. 11504/16), ha ribadito la non entrata in comunione legale dei beni dei crediti “personali” di un coniuge.

Fanno eccezione solo i crediti suscettibili di acquisire valore di scambio, come ad esempio i titoli obbligazionari e fondi di investimento. Questo perché rappresentano un impiego del denaro sotto forma di investimento, suscettibile di entrare in comunione ex art. 177 c.c..

Ne consegue che normalmente i crediti, come quello derivante dal deposito in conto corrente, devono essere dichiarati integralmente in successione. Fanno eccezione particolari crediti caduti in comunione legale, che invece dovranno esser dichiarati per la metà, appartenendo l’altra metà già al coniuge superstite. Ovviamente dovrà essere documentata la comunione del credito, presumendosi l’esclusività in capo al correntista.

Anche nel caso in cui il denaro depositato provenga dai frutti di beni personali o proventi dell’attività del de cuius, il relativo credito verso la banca entrerà a far parte della comunione c.d. “de residuo” ex art. 177 c.c., nello stesso istante del decesso del coniuge correntista, momento in cui si scioglierà il regime di comunione legale, con conseguente attribuzione di una metà al coniuge superstite e l’altra metà andrà in eredità. Ancora una volta dovrà essere documentata l’entrata in comunione del credito, presumendosi l’esclusività in capo al correntista.

Dalla dichiarazione di consistenza della banca non risulterà la comunione legale dei beni. Difatti la banca conosce soltanto il rapporto col proprio correntista.

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