Beni inclusi ed esclusi nella dichiarazione di successione
Attivo ereditario
Quali beni vanno dichiarati in successione?
Formano l’attivo ereditario tutti i beni e i diritti trasferiti per successione, anche se all’estero. Dunque in dichiarazione vanno inseriti tutti i beni e diritti, salvo quelli espressamente esclusi (art. 12 TUS).
- Immobili di ogni tipo
- Aziende, navi e aeromobili
- Partecipazioni in società di ogni tipo: azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali
- Rendite e pensioni
- Crediti di sorta, come ad esempio depositi in conto corrente
- Titoli di qualsiasi genere il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto
- Beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal de cuius o depositati presso altri a suo nome, come ad esempio presso banche in cassette di sicurezza.
- Denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% dell’asse ereditario (presunzione)
Ricordo infine che per i patrimoni consistenti è opportuno valutare l’utilità di inventariare e stimare i beni mobili, a cui il fisco attribuisce un valore forfettario pari al 10% di tutti gli altri beni dichiarati in successione. Ciò potrebbe consentire di vincere la presunzione di valore, riducendo la base imponibile e con essa l’imposta successoria.
Esclusioni
Non devono essere dichiarati in successione e dunque non contribuiscono a formare l’attivo ereditario:
- Indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto
- Crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione
- Crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice
- Crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione
- Beni culturali se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione ex art. 13 TUS*
- Titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i BOT e i CCT ed i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli stati all’UE o aderenti al SEE;
- Altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge
- Veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico
- Beni appartenenti al de cuius, non residente in Italia, che si trovano all’estero (art. 2 TUS)
* Trattasi di beni di interesse storico e artistico che restano esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i relativi obblighi di conservazione e protezione. Per essi l’erede o il legatario devono presentare l’inventario dei beni vincolati al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali. Ottenuta l’attestazione dell’amministrazione, l’erede e/o il legatario devono allegarla alla dichiarazione di successione o presentarla comunque all’Agenzia delle Entrate, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione stessa.