Assicurazione vita non va in successione
L’assicurazione vita non rientra nell’eredità
Il capitale derivante da polizze sulla vita in favore degli eredi non entra in eredità.
Assicurazione vita: l’art. 1920 c.c., che disciplina una figura di contratto a favore del terzo, prevede che il terzo designato acquisti un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
In sostanza il diritto alla liquidazione dell’assicurazione sulla vita trova la propria causa nel contratto assicurativo (inter vivos) e non nel fenomeno successorio a causa di morte; trattasi di atti c.d. “trans mortem“, dove la morte è soltanto considerata come momento iniziale per la produzione di determinati effetti e non come elemento causale dell’attribuzione.
Il beneficiario o i beneficiari possono essere indicati nominativamente nel contratto assicurativo sulla vita, con successiva dichiarazione scritta o per testamento. Possono essere indicati genericamente come eredi legittimi o testamentari.
In ogni caso, anche quando la designazione dei terzi beneficiari nell’assicurazione sulla vita è fatta mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto.
Tant’è che qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità per testamento (Cass. 26606/2016).
Ne consegue che tali polizze non devono essere dichiarate in successione e non sconteranno alcuna imposta. Saranno immediatamente liquidabili da parte dell’assicurazione in favore dei beneficiari.