Ereditare l’azienda individuale

Ereditare l’azienda individuale

Succede che il de cuius, prima di morire, esercitasse ancora un’impresa commerciale individuale.
Cosa accade in questi casi? Cosa si eredita? L’attività, l’azienda o i singoli beni? Se più sono gli eredi, cosa succede se nessuno vuole continuare l’attività? E se lo vogliono tutti o soltanto qualcuno? È possibile continuare l’attività in via di urgenza, nelle more di decidere se e come accettare l’eredità e con quale assetto? Se tra i chiamati ci sono incapaci è possibile che loro continuino l’attività? Se l’eredità è accettata con beneficio di inventario, la responsabilità per i debiti come è regolata?
Vedremo che le risposte non sono univoche né di facile soluzione e, prima di fornirle, è bene chiarire alcuni concetti fondamentali della vicenda.
Avrete compreso che in questo articolo affronteremo solamente la successione dell’azienda individuale e non di quella in forma associativa (società di persone e capitali), stanti le profonde diversità.

ereditare l’azienda individuale
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Elementi che caratterizzano l’impresa

  • Impresa: è l’attività economica professionalmente svolta, organizzata per la produzione o scambio di beni e servizi (art. 2082 cc).
  • Azienda: è il complesso dei beni, dei rapporti contrattuali e obbligatori, organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
  • Ramo di azienda: è un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, capace di operare in modo indipendente dal momento della sua separazione dalla struttura più ampia in cui è inserita.
  • Ditta: è la denominazione usata dall’imprenditore per la propria attività e deve essere formata dal cognome o dalla sigla.
  • Insegna: è sostanzialmente la ditta usata per contraddistinguere i luoghi di esercizio dell’impresa
  • Altri beni immateriali come, marchio di impresa, emblema, brevetto, sito web e nome a dominio, pagine social, ecc.
  • Avviamento: attitudine dell’azienda a produrre utili.
  • Licenza, autorizzazione: provvedimenti autorizzativi all’esercizio di specifiche categorie merceologiche o tipologie di vendita, rilasciate dall’amministrazione preposta.

Impresa

Come si evince dalla definizione l’impresa è l’attività svolta. È l’aspetto fattuale e dinamico intimamente connesso al soggetto, appunto l’imprenditore unico, che attraverso la propria organizzazione produce o scambia beni o servizi.
Quando il soggetto titolare (imprenditore), anche in caso di impresa familiare, verrà meno o muterà, saremo sempre di fronde ad una nuova impresa. Ciò diversamente da quanto accade nel caso in cui in successione vada ad esempio la quota di snc o Srl, ove l’imprenditore è soggetto distinto dai singoli soci che la compongono, appunto la società. Ricordiamo soltanto che anche le società di persone hanno una soggettività giuridica similare a quella delle società di capitali. Queste ultime hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.
Tutto questo è destinato a riflettersi sulle conseguenze di ereditare l’azienda individuale.

Azienda e suoi componenti

L’azienda rappresenta invece l’aspetto “statico” e strumentale dell’attività. Ne è la proiezione patrimoniale. Il Codice civile parla di beni organizzati ed il suo elemento caratterizzante è rappresentato dal vincolo funzionale impresso all’insieme dei beni (materiali e immateriali). Insieme di beni che consentono, col loro utilizzo, un vantaggio unitario ed ulteriore rispetto alla somma dei singoli, forniti da ciascuno di essi.
Possono formare l’azienda beni eterogenei tra loro (immobili, materie prime, macchinari, documenti, ecc.) di cui non è necessario esserne proprietari, ma basta averne la disponibilità di godimento a diverso titolo. Per intendersi, si potrà avere un’azienda avendo il capannone in locazione ed i macchinari a leasing. Adesso è più chiaro perché si deve parlare più propriamente di ereditare l’azienda individuale e non l’impresa.
a) L’azienda è formata soltanto dai beni materiali o anche dai rapporti giuridici (contratti in essere, crediti e debiti)?
Il Codice civile dedica alcune norme alla sorte dei contratti (art. 2558), dei crediti (art. 2559) e debiti (art. 2560) per i trasferimenti tra vivi.
Con la prima, è previsto il subentro automatico, salva diversa previsione, con facoltà del terzo di recedere per giusta causa. Trattasi di una tutela rispondente al principio per cui ciascuno può scegliersi i propri debitori, finalizzata a non mettere a rischio la soddisfazione dei propri crediti.
Con la seconda si prevede un passaggio automatico, opponibile anche ai debitori.
Con la terza, si statuisce la non liberazione del cedente l’azienda per debiti pregressi, salvo consenso dei creditori, e la responsabilità solidale del cessionario, se i debiti risultano dalle scritture contabili obbligatorie.
Questa normativa è applicabile anche alla successione mortis causa?
La dottrina non ne dubita, ma con i dovuti adattamenti necessitati appunto dal decesso del titolare e così: l’erede o il legatario subentreranno nei contratti, senza possibilità di recesso da parte del terzo; subentreranno nei crediti e nei debiti senza altre limitazioni.
Più avanti vedremo nel dettaglio le conseguenze della successione nei debiti; argomento assai delicato.
b) È formata anche dai beni immateriali?
Il riferimento va diretto a tutte quelle componenti smaterializzate come marchi di impresa, emblema, brevetti, diritti d’autore, know how aziendali, siti web e nomi a dominio, pagine social.
In via del tutto sommaria, nel caso in cui il de cuius fosse titolare di sfruttamento dell’inventiva, possiamo affermarne il trasferimento successorio unitario, quale componente aziendale.
Stessa conclusione per il caso di titolarità di account di nomi a dominio per siti web, posta elettronica, pagine social, ecc. In tale ambito segnalo soltanto le eventuali difficoltà operative e/o giuridiche per i casi in cui gli eredi non avessero a disposizione le relative credenziali di accesso o volessero richiedere al fornitore dei servizi un trasferimento formale ai successori. Per questo basterà leggere il mio articolo sull’”eredità digitale”, a cui faccio rimando.
Riguardo alla ditta, merita solo segnalare che è il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’attività; è dunque intimamente connessa all’attività e non all’azienda. Per questo motivo, in caso di trasferimento successorio, occorrerà sostituirla o modificarla e integrarla quanto meno con l’aggiunta del cognome e/o sigla del nuovo imprenditore individuale. In caso di continuazione in forma societaria non si parlerà più propriamente di ditta ma di ragione/denominazione sociale con le loro proprie e diverse regole.
Ancorché l’art. 2565 cc preveda il passaggio a causa di morte della ditta con l’azienda, la sua modifica/integrazione risponde al principio di verità e trasparenza commerciale su chi sia il nuovo imprenditore.
A mente della medesima norma, il testatore potrebbe impedire l’uso della ditta al successore, ma non potrebbe consentirlo ad altri, sempre per il medesimo principio. Diversa si potrebbe presentare la soluzione in cui il testatore volesse smembrare l’azienda in due rami, attribuendone ciascuno a diversi successori; in tal caso la ditta potrebbe passare ad uno solo di essi.

Natura giuridica dell’azienda

La sua natura è ancora molto dibattuta. I due macro-orientamenti si dividono tra chi ravvisa nell’azienda una universalità (di cose e/o di rapporti) e chi un semplice aggregato di beni (teoria atomistica).
L’adozione dell’una o dell’altra, come vedremo più avanti, ha molte implicazioni sulla circolazione dell’azienda.
Da segnalare la nota sentenza Cass. SS.UU. n. 5087/2014 che afferma la possibilità di usucapire la proprietà dell’azienda, come bene unitario a sé stante. La Corte sposa la teoria universalistica che attribuisce all’azienda la natura di bene autonomo e distinto dai beni e rapporti che la compongono.

Le sorti dell’azienda tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità

Non è infrequente che i chiamati all’eredità del defunto non siano in condizione di decidere celermente se accettare l’eredità e come affrontare le sorti dell’impresa. Pensiamo ad una scomparsa prematura o improvvisa dell’imprenditore; alla lontananza tra lui e i familiari o ancora agli scarsi rapporti tra lui e loro. In tali situazioni di non conoscenza della “situazione” è comprensibile l’incertezza e la cautela nella decisione.
È altrettanto vero che l’azienda non può attende troppo; basti pensare ai rapporti di lavoro dipendente in essere che generano spese, ai contratti di fornitura e quelli con i clienti, alla merce deperibile. Tutti aspetti sui quali il trascorrere del tempo rischia di incidere pesantemente sull’avviamento aziendale, ossia sulla capacità dell’azienda di produrre reddito. Un tempo dilatato potrebbe decretare la fine dell’azienda.
Il diritto ereditario appresta alcuni strumenti utili anche per il semplice delato, che può -non deve- compiere atti conservativi, di amministrazione temporanea e, previa autorizzazione giudiziale, vendere beni che non si possono conservare o la cui conservazione è troppo onerosa (art. 460 cc).
In sostanza la gestione deve limitarsi ad atti conservativi, di amministrazione urgente, volti a preservare l’azienda, senza con ciò compiere atti di accettazione tacita dell’eredità (art. 476 cc).

Tipologia di atti

  • Attività cautelare e di vigilanza volte preliminarmente ad individuare la consistenza dell’azienda e a metterla a riparo da pregiudizi. Vi rientrano ad esempio le verifiche di documenti e scritture contabili; azioni possessorie.
  • Attività di conservazione tese a scongiurare la perdita o il deterioramento dei beni al fine di conservarne il valore materiale o giuridico; si pensi ad atti materiali di conservazione merci, pagare le utenze, ad atti giuridici volti all’interruzione della prescrizione di crediti o alla rinnovazione di iscrizione ipotecaria prossima alla perenzione (Cass. 18830/2016).
  • Attività di amministrazione temporanea configurabile in tutta quella serie di atti ordinari per conservare il valore aziendale. Pensiamo al versamento delle imposte in scadenza, all’incasso di crediti, impedire la rinnovazione di un contratto.

Più dubbia la possibilità di adottare atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli da quelli di vendita di merce, previa autorizzazione. In realtà l’interpretazione sistematica consente di estendere la possibilità di poter ottenere l’autorizzazione anche per altri atti diversi che possono incidere sul capitale e dunque di straordinaria amministrazione, la cui finalità sia sempre quella di conservare l’azienda.
Avvertenza: nel dare attuazione a tali attività conservative è molto probabile che si instauri una relazione materiale (possesso) con i beni aziendali e, trattandosi appunto di beni ereditari, il possesso porta con sé il rischio del chiamato possessore (art. 485 cc) di divenire erede puro e semplice. Nonostante una risalente sentenza (Cass. 3018/2005) lo scongiuri, ritengo che la prudenza non sia mai troppa e consiglio di redigere l’inventario, comunque utile, e determinarsi all’accettazione con beneficio o rinuncia nei 3 mesi.

Aspetti fiscali successori (imposte indirette)

Ex art. 15 TUS, l’azienda deve essere dichiarata in dichiarazione di successione al valore dei beni e dei diritti all’epoca dell’apertura della successione, con esclusione di quelli che non concorrono a formare l’attivo (art. 12 TUS) e al netto delle passività. Ai fini fiscali non si tiene dunque conto dell’avviamento.
L’obbligo dichiarativo può avere diverse conseguenze a seconda che vi sia o meno l’impegno alla continuazione dell’impresa. In questo secondo caso vi saranno esenzioni fiscali anche per gli immobili strumentali. Per riduzioni o agevolazioni si veda “Agevolazioni usufruibili in dichiarazione di successione”.

La disamina della vicenda successoria consistente nell’ereditare l’azienda individuale prosegue nel successivo articolo dedicato alla continuazione.

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