Successione dello straniero

La successione dello straniero deve essere fatta se era residente in Italia e se ha lasciato beni in Italia.

Circa la successione dello straniero, l’art. 2 TUS, che tratta della territorialità dell’imposta, prevede un criterio di residenza, per cui vengono tassati tutti i beni anche situati all’estero se il defunto straniero era residente in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza.

È invece applicata la tassazione dei soli beni siti in Italia se il defunto non era residente in Italia. Irrilevante è invece la residenza dei beneficiari (erede e/o legatari).

La competenza territoriale dell’ufficio è Roma; se invece il defunto avesse in precedenza avuto una residenza in Italia, è competente l’ufficio nella cui circoscrizione è stata l’ultima residenza nota in Italia.

Aspetti pratici per la dichiarazione di successione

Nel caso in cui il defunto e/o i successori siano stranieri, non possono rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Difatti l’amministrazione finanziaria non è in condizione di poter verificare la veridicità di quanto dichiarato, non potendo accedere agli archivi di paesi stranieri.

È necessario dunque che i successori ottengano dal proprio paese i certificati (morte, nascita, residenza, stato famiglia, ecc.), debitamente legalizzati e tradotti, per poi essere allegati alla dichiarazione di successione.

Se la successione è testamentaria, anche il testamento ed i suoi adempimenti successivi devono essere legalizzati e tradotti.

Se lo straniero (defunto o erede) risiede in uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Vienna dell’8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile in appositi formulari, non è necessaria alcuna legalizzazione né traduzione.

Detrazione imposte

Nell’ipotesi in cui il de cuius risulti residente in Italia al momento dell’apertura della successione, come sopra detto, deve pagare in Italia le imposte di successione relative anche ai beni esteri.

Al fine però di evitare una doppia imposizione per i beni situati all’estero è possibile valersi del credito di imposta pagata in altro stato, mediante detrazione dall’imposta dovuta in Italia.

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