Ereditare l’azienda individuale
Ereditare l’azienda individuale
Succede che il de cuius, prima di morire, esercitasse ancora un’impresa commerciale individuale.
Cosa accade in questi casi? Cosa si eredita? L’attività, l’azienda o i singoli beni? Se più sono gli eredi, cosa succede se nessuno vuole continuare l’attività? E se lo vogliono tutti o soltanto qualcuno? È possibile continuare l’attività in via di urgenza, nelle more di decidere se e come accettare l’eredità e con quale assetto? Se tra i chiamati ci sono incapaci è possibile che loro continuino l’attività? Se l’eredità è accettata con beneficio di inventario, la responsabilità per i debiti come è regolata?
Vedremo che le risposte non sono univoche né di facile soluzione e, prima di fornirle, è bene chiarire alcuni concetti fondamentali della vicenda.
Avrete compreso che in questo articolo affronteremo solamente la successione dell’azienda individuale e non di quella in forma associativa (società di persone e capitali), stanti le profonde diversità.

Elementi che caratterizzano l’impresa
- Impresa: è l’attività economica professionalmente svolta, organizzata per la produzione o scambio di beni e servizi (art. 2082 cc).
- Azienda: è il complesso dei beni, dei rapporti contrattuali e obbligatori, organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
- Ramo di azienda: è un'articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, capace di operare in modo indipendente dal momento della sua separazione dalla struttura più ampia in cui è inserita.
- Ditta: è la denominazione usata dall’imprenditore per la propria attività e deve essere formata dal cognome o dalla sigla.
- Insegna: è sostanzialmente la ditta usata per contraddistinguere i luoghi di esercizio dell’impresa.
- Altri beni immateriali come, marchio di impresa, emblema, brevetto, sito web e nome a dominio, pagine social, ecc.
- Avviamento: attitudine dell’azienda a produrre utili.
- Licenza, autorizzazione: provvedimenti autorizzativi all’esercizio di specifiche categorie merceologiche o tipologie di vendita, rilasciate dall’amministrazione preposta.
Impresa
Come si evince dalla definizione l’impresa è l’attività svolta. È l’aspetto fattuale e dinamico intimamente connesso al soggetto, appunto l’imprenditore unico, che attraverso la propria organizzazione produce o scambia beni o servizi.
Quando il soggetto titolare (imprenditore), anche in caso di impresa familiare, verrà meno o muterà, saremo sempre di fronde ad una nuova impresa. Ciò diversamente da quanto accade nel caso in cui in successione vada ad esempio la quota di snc o Srl, ove l’imprenditore è soggetto distinto dai singoli soci che la compongono, appunto la società. Ricordiamo soltanto che anche le società di persone hanno una soggettività giuridica similare a quella delle società di capitali. Queste ultime hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.
Tutto questo è destinato a riflettersi sulle conseguenze di ereditare l’azienda individuale.
Azienda e suoi componenti
L’azienda rappresenta invece l’aspetto “statico” e strumentale dell’attività. Ne è la proiezione patrimoniale. Il Codice civile parla di beni organizzati ed il suo elemento caratterizzante è rappresentato dal vincolo funzionale impresso all’insieme dei beni (materiali e immateriali). Insieme di beni che consentono, col loro utilizzo, un vantaggio unitario ed ulteriore rispetto alla somma dei singoli, forniti da ciascuno di essi.
Possono formare l’azienda beni eterogenei tra loro (immobili, materie prime, macchinari, documenti, ecc.) di cui non è necessario esserne proprietari, ma basta averne la disponibilità di godimento a diverso titolo. Per intendersi, si potrà avere un’azienda avendo il capannone in locazione ed i macchinari a leasing. Adesso è più chiaro perché si deve parlare più propriamente di ereditare l’azienda individuale e non l’impresa.
a) L’azienda è formata soltanto dai beni materiali o anche dai rapporti giuridici (contratti in essere, crediti e debiti)?
Il Codice civile dedica alcune norme alla sorte dei contratti (art. 2558), dei crediti (art. 2559) e debiti (art. 2560) per i trasferimenti tra vivi.
Con la prima, è previsto il subentro automatico, salva diversa previsione, con facoltà del terzo di recedere per giusta causa. Trattasi di una tutela rispondente al principio per cui ciascuno può scegliersi i propri debitori, finalizzata a non mettere a rischio la soddisfazione dei propri crediti.
Con la seconda si prevede un passaggio automatico, opponibile anche ai debitori.
Con la terza, si statuisce la non liberazione del cedente l’azienda per debiti pregressi, salvo consenso dei creditori, e la responsabilità solidale del cessionario, se i debiti risultano dalle scritture contabili obbligatorie.
Questa normativa è applicabile anche alla successione mortis causa?
La dottrina non ne dubita, ma con i dovuti adattamenti necessitati appunto dal decesso del titolare e così: l’erede o il legatario subentreranno nei contratti, senza possibilità di recesso da parte del terzo; subentreranno nei crediti e nei debitisenza altre limitazioni.
Più avanti vedremo nel dettaglio le conseguenze della successione nei debiti; argomento assai delicato.
b) È formata anche dai beni immateriali?
Il riferimento va diretto a tutte quelle componenti smaterializzate come marchi di impresa, emblema, brevetti, diritti d’autore, know how aziendali, siti web e nomi a dominio, pagine social.
In via del tutto sommaria, nel caso in cui il de cuius fosse titolare di sfruttamento dell’inventiva, possiamo affermarne il trasferimento successorio unitario, quale componente aziendale.
Stessa conclusione per il caso di titolarità di account di nomi a dominio per siti web, posta elettronica, pagine social, ecc. In tale ambito segnalo soltanto le eventuali difficoltà operative e/o giuridiche per i casi in cui gli eredi non avessero a disposizione le relative credenziali di accesso o volessero richiedere al fornitore dei servizi un trasferimento formale ai successori. Per questo basterà leggere il mio articolo sull’eredità digitale, a cui faccio rimando.
Riguardo alla ditta, merita solo segnalare che è il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’attività; è dunque intimamente connessa all’attività e non all’azienda. Per questo motivo, in caso di trasferimento successorio, occorrerà sostituirla o modificarla e integrarla quanto meno con l’aggiunta del cognome e/o sigla del nuovo imprenditore individuale. In caso di continuazione in forma societaria non si parlerà più propriamente di ditta ma di ragione/denominazione sociale con le loro proprie e diverse regole.
Ancorché l’art. 2565 cc preveda il passaggio a causa di morte della ditta con l’azienda, la sua modifica/integrazione risponde al principio di verità e trasparenza commerciale su chi sia il nuovo imprenditore.
A mente della medesima norma, il testatore potrebbe impedire l’uso della ditta al successore, ma non potrebbe consentirlo ad altri, sempre per il medesimo principio. Diversa si potrebbe presentare la soluzione in cui il testatore volesse smembrare l’azienda in due rami, attribuendone ciascuno a diversi successori; in tal caso la ditta potrebbe passare ad uno solo di essi.
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Natura giuridica dell’azienda
La sua natura è ancora molto dibattuta. I due macro-orientamenti si dividono tra chi ravvisa nell’azienda una universalità(di cose e/o di rapporti) e chi un semplice aggregato di beni (teoria atomistica).
L’adozione dell’una o dell’altra, come vedremo più avanti, ha molte implicazioni sulla circolazione dell’azienda.
Da segnalare la nota sentenza Cass. SS.UU. n. 5087/2014 che afferma la possibilità di usucapire la proprietà dell’azienda, come bene unitario a sé stante. La Corte sposa la teoria universalistica che attribuisce all’azienda la natura di bene autonomo e distinto dai beni e rapporti che la compongono.
Le sorti dell’azienda tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità
Non è infrequente che i chiamati all’eredità del defunto non siano in condizione di decidere celermente se accettare l’eredità e come affrontare le sorti dell’impresa. Pensiamo ad una scomparsa prematura o improvvisa dell’imprenditore; alla lontananza tra lui e i familiari o ancora agli scarsi rapporti tra lui e loro. In tali situazioni di non conoscenza della “situazione” è comprensibile l’incertezza e la cautela nella decisione.
È altrettanto vero che l’azienda non può attende troppo; basti pensare ai rapporti di lavoro dipendente in essere che generano spese, ai contratti di fornitura e quelli con i clienti, alla merce deperibile. Tutti aspetti sui quali il trascorrere del tempo rischia di incidere pesantemente sull’avviamento aziendale, ossia sulla capacità dell’azienda di produrre reddito. Un tempo dilatato potrebbe decretare la fine dell’azienda.
Il diritto ereditario appresta alcuni strumenti utili anche per il semplice delato, che può -non deve- compiere atti conservativi, di amministrazione temporanea e, previa autorizzazione giudiziale, vendere beni che non si possono conservare o la cui conservazione è troppo onerosa (art. 460 cc).
In sostanza la gestione deve limitarsi ad atti conservativi, di amministrazione urgente, volti a preservare l’azienda, senza con ciò compiere atti di accettazione tacita dell’eredità (art. 476 cc).
Tipologia di atti
- Attività cautelare e di vigilanza volte preliminarmente ad individuare la consistenza dell’azienda e a metterla a riparo da pregiudizi. Vi rientrano ad esempio le verifiche di documenti e scritture contabili; azioni possessorie.
- Attività di conservazione tese a scongiurare la perdita o il deterioramento dei beni al fine di conservarne il valore materiale o giuridico; si pensi ad atti materiali di conservazione merci, pagare le utenze, ad atti giuridici volti all’interruzione della prescrizione di crediti o alla rinnovazione di iscrizione ipotecaria prossima alla perenzione (Cass. 18830/2016).
- Attività di amministrazione temporanea configurabile in tutta quella serie di atti ordinari per conservare il valore aziendale. Pensiamo al versamento delle imposte in scadenza, all’incasso di crediti, impedire la rinnovazione di un contratto.
Più dubbia la possibilità di adottare atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli da quelli di vendita di merce, previa autorizzazione. In realtà l’interpretazione sistematica consente di estendere la possibilità di poter ottenere l’autorizzazione anche per altri atti diversi che possono incidere sul capitale e dunque di straordinaria amministrazione, la cui finalità sia sempre quella di conservare l’azienda.
Avvertenza: nel dare attuazione a tali attività conservative è molto probabile che si instauri una relazione materiale (possesso) con i beni aziendali e, trattandosi appunto di beni ereditari, il possesso porta con sé il rischio del chiamato possessore (art. 485 cc) di divenire erede puro e semplice. Nonostante una risalente sentenza (Cass. 3018/2005) lo scongiuri, ritengo che la prudenza non sia mai troppa e consiglio di redigere l’inventario, comunque utile, e determinarsi all’accettazione con beneficio o rinuncia nei 3 mesi.
Aspetti fiscali successori (imposte indirette)
Ex art. 15 TUS, l’azienda deve essere dichiarata in dichiarazione di successione al valore dei beni e dei diritti all’epoca dell’apertura della successione, con esclusione di quelli che non concorrono a formare l’attivo (art. 12 TUS) e al netto delle passività. Ai fini fiscali non si tiene dunque conto dell’avviamento.
L’obbligo dichiarativo può avere diverse conseguenze a seconda che vi sia o meno l’impegno alla continuazione dell’impresa. In questo secondo caso vi saranno esenzioni fiscali anche per gli immobili strumentali. Per riduzioni o agevolazioni si veda “Agevolazioni usufruibili in dichiarazione di successione“.
La disamina della vicenda successoria consistente nell’ereditare l’azienda individuale prosegue nel successivo articolo dedicato alla continuazione.
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Ereditare un’azienda individuale: cosa succede dopo la morte dell’imprenditore
Quando muore il titolare di un’azienda individuale, gli eredi non si trovano semplicemente davanti a un insieme di beni da dividere.
La successione può coinvolgere contemporaneamente immobili, macchinari, merci, crediti, debiti, contratti, rapporti di lavoro, marchi, siti internet, nomi a dominio, account, autorizzazioni, licenze, know-how e avviamento.
Per questo motivo, la domanda “cosa succede all’azienda individuale dopo la morte dell’imprenditore?” richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale e giuridica.
È inoltre fondamentale distinguere l’azienda individuale dall’impresa individuale.
L’impresa è l’attività economica esercitata dall’imprenditore; l’azienda è invece il complesso organizzato di beni e rapporti utilizzati per lo svolgimento di quella attività. L’art. 2555 c.c. definisce infatti l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Dopo la morte dell’imprenditore, quindi, non si “eredita” semplicemente la sua attività personale: occorre ricostruire quali componenti dell’azienda entrano nella successione e come possono essere gestite dai successori.
Chi eredita l’azienda individuale?
L’azienda individuale può rientrare nell’asse ereditario e può essere destinata agli eredi secondo le regole della successione legittima o testamentaria.
La situazione cambia sensibilmente a seconda che:
- un solo erede riceva l’azienda;
- più eredi diventino titolari del complesso aziendale;
- il testatore attribuisca l’azienda a un determinato successore;
- l’azienda venga destinata a un soggetto mediante legato;
- gli eredi decidano successivamente di dividere l’azienda;
- uno o più eredi vogliano continuare l’attività e altri no.
Queste situazioni non sono equivalenti e possono produrre conseguenze molto diverse sul piano della gestione e della responsabilità.
Per questo motivo, chi si trova a dover ereditare un’azienda a Firenze dovrebbe prima ricostruire con precisione la situazione dell’impresa e soltanto successivamente decidere come procedere.
Ereditare l’azienda non significa automaticamente continuare l’attività
Una delle confusioni più frequenti consiste nel ritenere che, una volta aperta la successione, gli eredi debbano necessariamente continuare l’attività commerciale del defunto.
Non è così.
L’erede può trovarsi di fronte a diverse possibilità, che devono essere valutate alla luce della disciplina successoria e della concreta situazione dell’azienda.
Può essere necessario:
- accettare l’eredità e continuare l’attività;
- accettare l’eredità senza proseguire l’impresa;
- valutare un trasferimento dell’azienda;
- procedere alla divisione tra più eredi;
- vendere l’azienda;
- conferirla in una società;
- rinunciare all’eredità, quando ciò sia ancora possibile e conveniente.
La scelta deve essere presa con particolare attenzione quando l’azienda presenta debiti elevati, contenziosi, finanziamenti, fideiussioni, obblighi fiscali o rapporti di lavoro.
L’accettazione dell’eredità può infatti produrre conseguenze patrimoniali che devono essere valutate prima di compiere determinati atti.
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Eredità e azienda: attenzione all’accettazione tacita
Nel caso dell’azienda individuale la fase che intercorre tra la morte dell’imprenditore e la decisione definitiva degli eredi è particolarmente delicata.
Il Codice civile riconosce al chiamato all’eredità alcuni poteri di conservazione e amministrazione temporanea, ma è essenziale distinguere questi comportamenti dagli atti che possono costituire accettazione tacita dell’eredità.
Il problema è concreto perché l’azienda non può sempre essere lasciata completamente inattiva.
Ci possono essere:
- dipendenti da pagare;
- utenze in scadenza;
- merci deperibili;
- clienti da assistere;
- fornitori da gestire;
- crediti da incassare;
- contratti prossimi alla scadenza;
- obblighi fiscali e contributivi;
- beni da mettere in sicurezza.
Una gestione effettuata senza adeguata cautela può quindi creare un problema successorio proprio nel momento in cui gli eredi devono ancora decidere se e come accettare l’eredità.
L’art. 460 c.c. riconosce al chiamato poteri diretti alla conservazione e all’amministrazione temporanea dei beni ereditari, mentre l’art. 476 c.c. disciplina l’accettazione tacita.
Si può gestire un’azienda prima di accettare l’eredità?
Questa è una delle domande più importanti per chi si trova improvvisamente a dover gestire una azienda ereditata.
La risposta non può essere semplicemente “sì” o “no”.
Bisogna distinguere tra atti conservativi, atti di amministrazione temporanea e atti che, per la loro natura, possono manifestare la volontà di accettare l’eredità.
L’obiettivo degli atti conservativi è evitare che il patrimonio e l’azienda subiscano un deterioramento durante il periodo necessario per decidere.
Può essere necessario, ad esempio, impedire il deterioramento delle merci, preservare determinati diritti, incassare crediti, sostenere spese urgenti o adottare misure indispensabili per evitare la perdita del valore aziendale.
Il problema diventa molto più delicato quando l’erede inizia a compiere atti dispositivi o di straordinaria amministrazione.
Prima di intervenire direttamente sulla gestione dell’azienda, quindi, è opportuno verificare la natura del singolo atto.
Ereditare un’azienda con debiti
La presenza di debiti aziendali rappresenta uno degli aspetti più delicati della successione dell’imprenditore individuale.
L’azienda può infatti comprendere o essere collegata a:
- debiti verso fornitori;
- debiti bancari;
- mutui;
- leasing;
- debiti fiscali;
- debiti previdenziali;
- debiti verso dipendenti;
- contenziosi;
- garanzie;
- obbligazioni derivanti da contratti ancora in corso.
Per questa ragione, prima di accettare un’eredità che comprende un’attività d’impresa, è opportuno ricostruire la situazione patrimoniale complessiva.
La questione della responsabilità per i debiti deve inoltre essere distinta tra eredità, azienda e specifici rapporti obbligatori.
Sul tema specifico dei debiti collegati all’azienda attribuita per legato, è utile il successivo approfondimento dello Studio: Chi paga i debiti nel legato di azienda.
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Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e azienda individuale
Quando l’azienda presenta una situazione patrimoniale complessa, l’accettazione con beneficio di inventario può assumere particolare importanza.
Lo strumento consente di mantenere distinta, nei limiti previsti dalla legge, la situazione patrimoniale dell’erede da quella del defunto.
Nel caso di un’impresa individuale questo può essere particolarmente rilevante quando non sia immediatamente possibile stabilire:
- il valore effettivo dell’azienda;
- la consistenza dei debiti;
- l’esistenza di passività fiscali;
- la presenza di contenziosi;
- il valore dei beni aziendali;
- l’ammontare dei crediti;
- la situazione bancaria;
- la presenza di obblighi futuri.
L’inventario assume quindi una funzione non soltanto formale, ma anche conoscitiva e di tutela.
Quando è in gioco un’attività economica, la valutazione della convenienza dell’accettazione deve essere effettuata sulla base di una ricostruzione patrimoniale completa.
Cosa succede ai contratti dell’azienda dopo la morte dell’imprenditore?
L’azienda non comprende soltanto beni materiali.
Può essere collegata a numerosi rapporti contrattuali con:
- clienti;
- fornitori;
- banche;
- società di leasing;
- locatori;
- dipendenti;
- professionisti;
- distributori;
- partner commerciali.
Il Codice civile disciplina espressamente la successione nei contratti, i crediti e i debiti relativi all’azienda agli artt. 2558, 2559 e 2560.
La successione mortis causa richiede tuttavia un coordinamento tra le regole dell’azienda e quelle proprie dell’eredità.
Non è quindi corretto pensare che ogni contratto possa essere semplicemente “volturato” a nome dell’erede senza verificare la specifica situazione.
Occorre esaminare il tipo di contratto, la posizione del de cuius, la natura del rapporto e gli eventuali elementi personali che lo caratterizzano.
Che fine fanno i crediti dell’azienda?
Anche i crediti aziendali devono essere individuati e ricostruiti.
Possono essere presenti, ad esempio:
- fatture non ancora incassate;
- crediti verso clienti;
- depositi;
- cauzioni;
- crediti fiscali;
- crediti derivanti da contratti;
- crediti oggetto di contestazione.
La successione dei crediti deve essere coordinata con la successione dell’azienda e con la posizione degli eredi.
In una corretta analisi ereditaria non è quindi sufficiente valorizzare macchinari, immobili e merci: bisogna ricostruire anche l’attivo finanziario e creditorio dell’impresa.
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Cosa succede ai beni immateriali dell’azienda ereditata?
Una delle aree spesso trascurate nelle successioni d’impresa riguarda i beni immateriali.
Un’azienda può avere un valore molto elevato derivante non soltanto dai beni fisici, ma anche da:
- marchi;
- brevetti;
- diritti d’autore;
- know-how;
- siti web;
- nomi a dominio;
- caselle e-mail;
- pagine social;
- database;
- software;
- licenze;
- autorizzazioni;
- avviamento commerciale.
Questi elementi possono rappresentare una parte significativa del valore economico dell’azienda.
La loro successione deve essere quindi esaminata specificamente, soprattutto quando gli eredi non dispongono delle credenziali di accesso o quando i servizi digitali sono intestati personalmente al defunto.
Sul tema dei patrimoni digitali può essere utile anche l’approfondimento dello Studio dedicato all’eredità digitale.
Il sito web e il nome a dominio fanno parte dell’azienda?
In molte attività moderne il sito web e il nome a dominio rappresentano una componente economica importante dell’organizzazione imprenditoriale.
Quando sono funzionalmente collegati all’attività, devono essere considerati nella ricostruzione dell’azienda e del suo valore.
Occorre però distinguere la titolarità del dominio, la disponibilità tecnica dell’account, i rapporti con il provider e l’eventuale presenza di altri diritti collegati al sito.
Lo stesso vale per le pagine social e per gli account utilizzati nello svolgimento dell’attività.
Per una piccola impresa o per un’attività commerciale locale, la perdita dell’accesso a questi strumenti può determinare anche una perdita dell’avviamento.
La ditta passa agli eredi?
La ditta non deve essere confusa con l’azienda.
La ditta identifica l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa e presenta una disciplina differente rispetto agli altri beni aziendali.
L’art. 2565 c.c. disciplina il trasferimento della ditta e contiene una specifica previsione per il trasferimento a causa di morte dell’azienda.
Nel caso della prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo imprenditore individuale, occorre quindi verificare anche la necessità di modificare o integrare la denominazione utilizzata nell’esercizio dell’impresa, in modo da riflettere la nuova titolarità.
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L’avviamento si eredita?
L’avviamento rappresenta l’attitudine dell’azienda a produrre utilità economica.
Non coincide con un singolo bene materiale, ma deriva dall’organizzazione complessiva e dalla capacità dell’azienda di generare risultati.
Nella successione di un’impresa individuale, il valore dell’avviamento deve essere considerato nella valutazione complessiva dell’azienda, soprattutto quando si deve decidere se:
- continuare l’attività;
- vendere l’azienda;
- dividerla;
- trasferirla;
- conferirla in una società.
La perdita dell’avviamento può essere una conseguenza molto seria di una gestione successoria non tempestiva.
Per questo, nei casi in cui l’attività dipenda fortemente dalla clientela, dalla reputazione commerciale o dall’organizzazione interna, il tempo necessario per assumere decisioni può avere un impatto economico significativo.
Se ci sono più eredi, chi gestisce l’azienda?
Quando l’azienda rientra in una successione con più eredi, il problema diventa più complesso.
Gli eredi possono avere interessi completamente diversi.
Uno potrebbe voler continuare l’attività.
Un altro potrebbe preferire venderla.
Un altro ancora potrebbe voler ricevere beni diversi dall’azienda.
In questa situazione diventa necessario coordinare le regole della comunione ereditaria con quelle relative alla gestione dell’azienda.
Non bisogna quindi confondere la titolarità dei beni ereditari con il potere di svolgere stabilmente l’attività imprenditoriale.
La posizione dei coeredi può inoltre cambiare quando uno di essi decide di assumere personalmente la gestione dell’attività.
Questo è uno dei motivi per cui la questione della continuazione dell’impresa ereditata merita un approfondimento specifico.
Per questo tema, l’articolo collegato dello Studio è Continuare l’impresa ereditata
Un solo erede può ricevere l’azienda?
Sì, l’azienda può essere attribuita a un determinato successore, ma occorre stabilire attraverso quale strumento giuridico venga realizzata l’attribuzione.
Può assumere rilievo:
- la successione testamentaria;
- la divisione fatta dal testatore;
- un legato;
- la successiva divisione tra coeredi;
- un accordo tra gli aventi diritto.
La scelta dello strumento può produrre conseguenze differenti in materia di debiti, quote ereditarie, legittima, gestione e rapporti tra successori.
Per questo non basta stabilire informalmente che “l’azienda andrà a uno dei figli”.
Occorre verificare come realizzare giuridicamente l’obiettivo.
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Si può dividere un’azienda tra più eredi?
La possibilità di suddividere l’azienda deve essere analizzata con attenzione.
Non sempre è possibile dividere semplicemente i singoli beni senza compromettere l’organizzazione e il valore economico dell’attività.
In alcune situazioni può essere preferibile individuare rami aziendali autonomi, mentre in altre può risultare economicamente più conveniente assegnare l’intera azienda a un solo soggetto e compensare gli altri eredi con altri beni o valori.
La scelta deve essere effettuata considerando anche:
- l’unitarietà dell'organizzazione;
- la clientela;
- i contratti;
- i dipendenti;
- i marchi;
- gli immobili;
- le autorizzazioni;
- i debiti;
- i crediti;
- l’avviamento.
Ereditare un ramo d’azienda
Non sempre l’oggetto della successione deve coincidere con l’intera attività.
Può essere necessario valutare se l’organizzazione aziendale consenta di individuare un ramo d’azienda funzionalmente autonomo.
Questa ipotesi può assumere particolare importanza quando l’imprenditore possiede attività diverse oppure quando desidera destinare differenti parti dell’organizzazione a differenti successori.
La semplice divisione materiale dei beni, tuttavia, non è sufficiente per trasformare automaticamente una porzione dell’attività in un vero ramo d’azienda.
È necessario verificare l’autonomia funzionale del complesso e la sua capacità di operare come articolazione organizzata.
Azienda individuale e successione: cosa controllare prima di accettare
Prima di prendere una decisione sull’eredità che comprende un’azienda individuale, è opportuno effettuare una vera e propria due diligence successoria.
Tra gli elementi da verificare:
- situazione bancaria e finanziaria;
- debiti verso fornitori;
- debiti tributari;
- debiti contributivi;
- rapporti di lavoro;
- contratti di locazione;
- leasing;
- finanziamenti;
- fideiussioni;
- contenziosi giudiziari;
- crediti da incassare;
- beni immobili;
- macchinari e attrezzature;
- merci e magazzino;
- licenze e autorizzazioni;
- marchi e brevetti;
- siti web e domini;
- pagine social;
- avviamento.
Soltanto dopo questa ricostruzione è possibile comprendere se l’azienda rappresenti realmente un valore positivo oppure se la successione presenti rischi patrimoniali significativi.
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Dichiarazione di successione e azienda individuale
L’azienda rientra tra i beni che possono essere oggetto della dichiarazione di successione.
La relativa valorizzazione ai fini successori deve essere effettuata secondo la disciplina fiscale applicabile.
Lo stesso Studio dedica una specifica pagina alla dichiarazione di successione, dove vengono indicati anche i documenti e gli elementi che possono essere necessari per la predisposizione della pratica.
In una successione che comprende un’azienda è quindi importante coordinare profilo civilistico, profilo commerciale e profilo fiscale.
Un errore nella ricostruzione dell’azienda può infatti produrre conseguenze non soltanto sul piano successorio, ma anche su quello tributario.
Successione dell’azienda e agevolazioni fiscali
La successione di un’azienda può presentare specifiche conseguenze fiscali anche in relazione alla continuazione dell’attività.
La disciplina tributaria deve essere quindi esaminata insieme alla concreta destinazione dell’azienda e alla posizione dei successori.
Non è sufficiente sapere quanto vale l’azienda.
Occorre verificare anche:
- chi la riceve;
- come viene ricevuta;
- se l’attività prosegue;
- quali beni ne fanno parte;
- se sono presenti immobili strumentali;
- quali condizioni devono essere rispettate per ottenere eventuali agevolazioni.
La pianificazione della successione dell’impresa dovrebbe quindi coinvolgere, quando necessario, anche il profilo fiscale.
Ereditare un’azienda individuale a Firenze
Per una successione d’impresa a Firenze e in Toscana, la consulenza può essere particolarmente importante quando l’azienda costituisce una componente significativa del patrimonio familiare.
La valutazione non riguarda soltanto la successione in senso stretto, ma può coinvolgere contemporaneamente:
- diritto ereditario;
- diritto commerciale;
- rapporti contrattuali;
- debiti e crediti aziendali;
- fiscalità successoria;
- divisione tra coeredi;
- continuazione dell’attività;
- trasferimento dell’azienda.
Lo Studio Legale Gallenga di Firenze si occupa di diritto ereditario e successioni, compresi i problemi connessi alla destinazione e alla gestione dei patrimoni aziendali.
Per approfondire la materia generale è disponibile anche la sezione Diritto ereditario
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Domande frequenti sull’ereditare un’azienda individuale
L’azienda entra nella vicenda successoria insieme alle sue componenti patrimoniali e ai rapporti giuridici collegati. Gli eredi devono quindi affrontare la successione dell’azienda, valutando beni, contratti, crediti, debiti e possibilità di continuare l’attività.
Giuridicamente è importante distinguere i due concetti. L’impresa è l’attività economica esercitata dall’imprenditore; l’azienda è il complesso organizzato di beni destinati all’esercizio dell’impresa. Si eredita pertanto solo l’azienda.
L’azienda può essere devoluta agli eredi secondo le regole della successione legittima o testamentaria. Il testatore può inoltre prevedere specifiche attribuzioni nei limiti consentiti dall’ordinamento.
Sì, ma la continuazione dell’attività costituisce una questione distinta dalla semplice acquisizione dell’azienda. Devono essere valutati accettazione dell’eredità, rapporti tra coeredi, gestione dell’attività e conseguenze patrimoniali.
Possono essere compiuti atti conservativi e di amministrazione temporanea nei limiti previsti dalla legge, ma occorre prestare attenzione agli atti che possono costituire accettazione tacita dell’eredità.
L’azienda non deve necessariamente essere continuata dagli stessi eredi. Occorre valutare le possibili soluzioni, tra cui divisione, trasferimento, vendita o altra destinazione compatibile con la situazione ereditaria.
La situazione richiede un coordinamento tra i diritti dei coeredi e la gestione dell’azienda. In questi casi può assumere particolare rilievo la divisione oppure l’attribuzione della gestione dell’azienda a uno degli aventi diritto.
Sì, ma prima di accettare è essenziale ricostruire la situazione delle passività. La presenza di debiti, finanziamenti, contenziosi o debiti fiscali può incidere significativamente sulla convenienza dell’accettazione.
È necessario ricostruire la situazione contabile, bancaria, fiscale e contrattuale dell’attività, verificando anche eventuali contenziosi e obbligazioni non ancora definite.
Può assumere particolare rilievo quando esiste incertezza sull’effettiva consistenza dell’attivo e del passivo ereditario. La convenienza deve però essere valutata sulla base della concreta situazione.
La successione nei contratti deve essere esaminata in coordinamento tra la disciplina successoria e quella dell’azienda. Gli artt. 2558 e seguenti c.c. disciplinano gli effetti del trasferimento dell’azienda sui rapporti contrattuali, crediti e debiti.
I crediti collegati all’attività devono essere ricompresi nella ricostruzione dell’azienda e dell’asse ereditario e devono essere individuati e valorizzati.
La questione deve essere valutata distinguendo tra azienda e complessiva massa ereditaria e considerando la specifica natura dei debiti e del trasferimento dell’azienda.
Il sito, il dominio e gli altri elementi digitali possono costituire componenti economicamente rilevanti dell’organizzazione aziendale. Occorre però verificare titolarità, contratti con i provider e disponibilità delle credenziali.
Può rientrare nella successione quando costituisce una componente del patrimonio aziendale, ma è necessario verificarne la titolarità e le condizioni contrattuali con il provider.
Il marchio rappresenta un bene immateriale che deve essere inserito nella ricostruzione del patrimonio aziendale e successorio, verificandone titolarità e diritti di sfruttamento.
La possibilità dipende dalla situazione successoria e dall’eventuale accettazione dell’eredità, oltre che dalla titolarità e dalla situazione concreta dell’azienda. Un atto di vendita può avere anche conseguenze sul piano dell’accettazione tacita.
È possibile valutare forme di divisione, ma la soluzione deve tenere conto della struttura dell’azienda. In alcuni casi può essere necessario individuare rami autonomi; in altri può essere preferibile assegnare l’intera azienda a un solo successore.
La prosecuzione dell’attività può essere organizzata anche attraverso una struttura societaria, ma si tratta di una scelta che deve essere valutata separatamente rispetto alla successione e alla semplice acquisizione dell’azienda.
Nell’azienda individuale il titolare dell’impresa è la persona fisica; nelle società l’attività è esercitata attraverso una struttura societaria distinta secondo le regole proprie del tipo sociale. Per questo la successione di un’azienda individuale è profondamente diversa dalla successione di una partecipazione societaria.
La morte dell’imprenditore non può essere affrontata semplicemente come una normale cessazione dell’attività. Occorre verificare la sorte dell’azienda e dei rapporti di lavoro in relazione alla prosecuzione, al trasferimento o alla cessazione dell’attività.
Occorre esaminare il contratto di locazione o affitto, la titolarità dei beni e i rapporti giuridici esistenti. L’azienda può infatti essere costituita anche da beni di cui l’imprenditore non sia proprietario ma abbia la disponibilità a diverso titolo.
È l’attitudine dell’azienda a produrre utilità economica. Può essere particolarmente importante nella valutazione di un’azienda ereditata, perché la perdita dell’organizzazione o della clientela può ridurne significativamente il valore.
La risposta dipende dalla struttura della successione, dalla presenza di un testamento e dalle decisioni che devono essere assunte sulla gestione e sulla divisione. Quando gli interessi dei coeredi sono diversi, è fondamentale impostare correttamente la situazione prima di compiere atti dispositivi.
Può essere possibile attribuirla a un determinato successore, ma devono essere rispettati i diritti degli altri successori e, in particolare, le norme sulla successione necessaria quando applicabili.
La pianificazione testamentaria dell’azienda può incidere sulla destinazione del complesso aziendale, ma ogni disposizione deve essere verificata in relazione ai limiti posti dalla legge e ai diritti dei legittimari.
L’azienda può essere destinata a diverse soluzioni, tra cui trasferimento o vendita, ma occorre gestire correttamente la fase successoria per evitare la perdita dell’avviamento e il deterioramento dei beni.
I tempi dipendono dalla posizione successoria concreta e dalle scelte che gli interessati devono compiere. Quando sono presenti beni aziendali, è importante non attendere passivamente, perché il trascorrere del tempo può provocare costi, deterioramento dei beni e perdita di clientela.
Quando la successione comprende un’azienda individuale, è opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in successioni e diritto ereditario a Firenze, soprattutto in presenza di più eredi, debiti, contenziosi.
