Continuare l’impresa ereditata

Continuare l’impresa ereditata

Nel precedente articolo è stata analizzata la natura dell’azienda, tutte le sue componenti e con quali poteri i destinatari possono preservarne il valore, in attesa di assumere le opportune decisioni riguardo al se e come accettare l’eredità.
Adesso entriamo nel vivo dell’argomento, per analizzare le sorti dell’azienda ed in particolare l’eventuale decisione di continuare l’impresa ereditata.
Partiamo dall’analisi di come il de cuius possa disporne con testamento, per poi passare a tutti gli atti dispositivi che i successori possono operare, ivi compresa la continuazione; il tutto con il coordinamento tra regole successorie e regole in tema di azienda e impresa.

Continuare l’impresa ereditata
Hai qualche domanda?

Il testatore può decidere chi può continuare l’impresa ereditata

Come ogni altro suo bene, anche l’azienda può essere oggetto di attribuzione a titolo universale o di legato.
Il testatore potrebbe attribuirla per legato, assegnarla in divisione ad uno o più eredi; potrebbe condizionare dette attribuzioni alla continuazione dell’impresa o impedirne la continuazione; potrebbe apporvi l’onere di venderla a terzi o attribuirla in affitto ad un legatario di contratto. Ricordiamo soltanto il limite derivante dalla nullità di pesi e condizioni che gravano sulla legittima (art. 549 cc).
Ove non faccia niente di tutto ciò, l’azienda andrà in successione legittima, come tutti gli altri beni.

Le sorti dell’azienda dopo l’accettazione dell’eredità

Accettata l’eredità, conseguito il legato, i nuovi titolari dell’azienda potranno disporne come meglio credono, salve diverse indicazioni testamentarie e salvi gli oneri autorizzativi giudiziali in caso di accettazione beneficiata.
Vedremo di seguito le caratteristiche di ogni scenario che si può presentare.

Singolo erede che ha accettato l’eredità puramente e semplicemente e legatario

L’erede e il legatario che hanno acquisito l’azienda avranno piena libertà di disporne e così potranno cederla a terzi, affittarla, concederla in comodato, conferirla in società, smembrarla per alienarne separatamente i beni materiali (liquidazione). Potranno infine decidere di utilizzarla direttamente per esercitare una nuova impresa, così continuando quella del de cuius.
Come abbiamo detto nel precedente articolo, continuare l’impresa ereditata con l’azienda avuta in successione, configura una nuova impresa.

Azienda ereditata da più eredi

La situazione può complicarsi notevolmente nel caso in cui l’azienda vada in comunione ereditaria tra più successori.
L’accordo unanime può condurre alle stesse scelte indicate nel precedente paragrafo, con l’aggiunta di svariate altre alternative. Infatti, i successori possono decidere che solo taluni continuino l’impresa, mentre gli altri rimangano solo contitolari dell’azienda, senza divenire imprenditori. In tali casi la concessione di questi ultimi ai primi potrebbe avvenire per affitto o comodato di azienda.
Se invece gli eredi non sono d’accordo sulle sorti aziendali? Nelle more di tali decisioni chi e come amministra la comunione? Se vi sono atti urgenti e/o straordinari da compiere?
Ricordiamoci che il valore di un’azienda è dato anche dall’avviamento, che col tempo può azzerarsi.

  • Amministrazione della comunione: trattandosi di comunione, incidentale, si ritiene applicabile la normativa dettata per la comunione dei diritti reali di cui all’art. 1100 cc e ss, poiché le norme del diritto ereditario non prevedono regole apposite, come invece per il suo scioglimento.(Cass. n. 9464/ 2018 e n. 10188/2029). La conferma deriva proprio dall’art. 2248 cc in base a cui la comunione a scopo di godimento è regolata dalle norme sulla comunione e non dal diritto commerciale. In sintesi le regole: a) Riguardo al godimento, ciascuno può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il godimento altrui (art. 1102 cc). È assai arduo poter pensare ad un uso dei singoli in modo ripartito o frazionato dell’azienda, pena l’alterazione della sua destinazione e dunque della sua stessa natura. b) Sempre in base alla norma contemplata, il singolo può apportare le modificazioni necessarie per il miglioramento del godimento, a proprie spese. Ciò sempre nel rispetto della non alterazione della destinazione. c) Riguardo all’amministrazione, si applicheranno le norme di cui all’art. 1105 cc, in base a cui gli atti di ordinaria amministrazione saranno decisi dalla maggioranza secondo il valore delle quote di partecipazione. Nei casi in cui non si raggiungano le maggioranze richieste, ciascuno può ricorrere al tribunale per le opportune determinazioni e può addirittura esser nominato un amministratore. d) Ex art. 1108 cc, gli atti straordinari e le innovazioni sono decise con la maggioranza dei 2/3 del valore delle quote, mentre per gli atti più incisivi come alienazione, costituzione di diritti reali e affitti ultra novennali occorrerà l’unanimità.
  • Continuare l’impresa ereditata: se tutti o solo taluni degli eredi decidono di continuare l’impresa ereditata, anche solo di fatto, si instaurerà un rapporto associativo sotto forma di società (Cass. n. 9306 del 2025). Se gli eredi contitolari dell’azienda decidono, prima di continuare l’attività, di dare una veste formale al rapporto associativo conferendo ciascuno la propria quota di titolarità, potranno costituire la nuova società nella forma che più si confà (snc, sas, srl, spa, ecc). A questo punto l’azienda e l’impresa saranno regolate esclusivamente dalle norme di diritto commerciale in ambito societario e non più da quelle sopra viste sulla comunione. Ove invece gli stessi hanno di fatto già continuato l’attività d’impresa si crea una società di fatto a cui si applicano ancora una volta le norme di diritto commerciale dettate per le società in nome collettivo o società semplici, a seconda che l’attività sia o non sia commerciale. Ci sono una serie di norme civili, fiscali e amministrative che impongono però una regolarizzazione formale dell’assetto societario, per cui i soci dovranno tecnicamente procedere alla trasformazione della società di fatto in una società formale tra quelle sopra indicate, da iscrivere nel Registro Imprese.

Debiti pregressi e debiti nuovi

Merita ripercorre brevemente come risponderanno gli eredi dei debiti aziendali pregressi e di quelli che si genereranno dopo l’aver deciso di continuare l’impresa ereditata.
Dei primi pro quota ereditaria ma illimitatamente con tutto il patrimonio (personale ed ereditario), secondo le regole del diritto ereditario.
Dei secondi occorre distinguere:
se contratti nell’ambito della società di fatto, risponderà prima (beneficium excussionis) il patrimonio sociale (azienda) e poi solidalmente i soci che hanno agito in nome della società in caso di società semplice con attività non commerciale (art. 2267 cc). Similmente, ma fatta salva comunque la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci (art. 2297 cc), in caso di snc irregolare con attività commerciale (Cass. n. 24197/2020);
– se contratti dopo la formale costituzione della società, si applicheranno le regole di responsabilità esterna tipiche di ogni assetto e così i soci con responsabilità limitata risponderanno solo col valore conferito, mentre i soci con responsabilità illimitata risponderanno illimitatamente col patrimonio conferito e con quello personale.

Continuare l’impresa ereditata e accettazione eredità con beneficio di inventario

Prendiamo spunto dalla disamina dei debiti appena passata in rassegna per affrontare le particolarità del continuare l’impresa ereditata avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario.
Qui la situazione si complica notevolmente per la convivenza di opposte esigenze, presidiate da relative norme di tutela, di cui sono portatori da una parte gli eredi e dall’altra i terzi che vengono in contatto con il nuovo imprenditore. I primi hanno interesse a rispondere dei debiti ereditari solo con quanto ricevuto in eredità e non anche col patrimonio personale; gli altri, creditori dell’impresa, a non veder pregiudicata la garanzia patrimoniale di chi esercita l’impresa.

Brevi cenni sull’accettazione beneficiata

Delineiamo i tratti essenziali dell’accettazione con beneficio di inventario, per quanto di interesse nell’ambito che stiamo trattando.
Minori anche emancipati, interdetti, inabilitati e enti non lucrativi (art. 473 cc) sono obbligati all’accettazione beneficiata; tutti gli altri ne hanno facoltà.
La fattispecie a formazione progressiva, composta da accettazione e redazione dell’inventario, nei tempi e modalità indicati dal codice civile e codice di procedura civile, consentono agli eredi di tenere distinto il proprio patrimonio personale da quello ereditario acquisito. Ciò evita la confusione patrimoniale e dei debiti ereditari risponderà soltanto l’attivo ereditario e non quello personale.
Gli eredi, diversi da quelli che hanno l’obbligo di accettare con questa modalità, devono attenersi a tutta una serie di prescrizioni al fine di poter conservare e beneficiare della limitazione di responsabilità. In sostanza devono primariamente perseguire l’interesse dei creditori ereditari, provvedendo alla loro soddisfazione, tramite la liquidazione dei beni ereditari.
In caso di violazione dei precetti a presidio dell’interesse del ceto creditorio, la legge commina una sola “sanzione”, la decadenza dal beneficio e così l’erede risponderà con tutti suoi beni.
È facile intuire che le conseguenze di tale decadenza possono essere anche dirompenti ed è per questo che occorre prestare la massima cautela ed accortezza nelle operazioni da compiere.
Come accennato, è spesso necessaria una attività liquidatoria del patrimonio ereditario, finalizzata prima a ricavarne denaro, per poi pagare i creditori. Va da sé che tale operazione presenti alcuni rischi per gli stessi creditori, in particolare per quanto concerne l’amministrazione straordinaria.
Ricordando che la responsabilità amministrativa dell’erede beneficiato è limitata alla colpa grave (art. 491 cc), è necessario far presente che per tutta una seri di negozi giuridici che coinvolgono il capitale ereditario, è necessaria l’autorizzazione giudiziale (art. 747 cpc).
L’art. 493 cc, elenca alcuni atti dispositivi (alienazione, iscrizione ipotecaria e transazione) sui beni che esigono la preventiva autorizzazione, ma è opinione diffusa che la norma non indichi gli a tutti in via tassativa e che debba essere estesa a tutti gli atti di straordinaria amministrazione in genere. Tutti quegli atti che rischiano di incidere negativamente sul valore del capitale. Conseguentemente ogni atto del genere dovrà esser vagliato dal Tribunale ex art. 747 cpc, che presidia l’interesse dei creditori.

Il continuare l’impresa ereditata è da considerarsi un atto straordinario?

Autorizzazione preventiva per continuare l’impresa ereditata con beneficio inventario

Rispondendo all’ultima domanda, possiamo affermare che lo è certamente.
Nell’attività imprenditoriale è insito il rischio patrimoniale perché l’imprenditore opera in un contesto mutevole, con dinamiche incerte a livello economico, finanziario ed operativo esterno (mercato, concorrenza, cambiamenti normativi e innovazione tecnologica). Il risultato dell’attività non dipende soltanto dalle capacità imprenditoriali, ma anche da tanti altri fattori esterni, non sempre controllabili e prevedibili.
L’utilizzo dell’azienda per continuare l’impresa ereditata da una parte può mettere a rischio il valore certo dell’azienda, mentre dall’altra può costituire un’occasione di produzione di nuova ricchezza che salvaguardia il valore aziendale o lo incrementa. In tale seconda ipotesi sarà più agevole per gli eredi poter soddisfare i creditori.
È per questo che il Tribunale deve, in via preventiva, controllare la convenienza di tale continuazione, a tutela dell’interesse dei creditori, autorizzandone la continuazione.
Di fondamentale importanza è per gli eredi evidenziare, nel ricorso autorizzativo, la necessità e/o utilità evidente per i creditori del continuare l’impresa ereditata, come opportunità prospettica addirittura più favorevole per la redditività che può derivarne, sia in termini di liquidità ritraibile, sia in termini di conservazione del valore patrimoniale dell’azienda.
Una volta autorizzata la continuazione, gli eredi imprenditori saranno totalmente liberi di adottare ogni scelta imprenditoriale, senza decadere dal beneficio dell’inventario? O meglio, l’autorizzazione iniziale, varrà anche per tutte le altre iniziative che saranno assunte?
Riteniamo che occorra distinguere i diversi ambiti in cui possa operare la straordinaria amministrazione; quello di assetto societario e quello patrimoniale.
Verosimilmente solo il secondo potrà incidere sulla garanzia patrimoniale per i creditori. Il riferimento va a tutte quelle operazioni che modificano l’assetto patrimoniale, come ad esempio vendita o permuta di immobile, iscrizione di ipoteca, ma anche acquisto di ulteriore immobile strumentale con denaro ereditario, ecc
Anche queste operazioni di alienazione, anche virtuale, o acquisto antieconomico, possono rappresentare un rischio per i creditori ereditari, da tutelare con la preventiva autorizzazione giudiziale.
Solo i beni ereditari inventariati, facenti parte dell’azienda, saranno soggetti ad autorizzazione o qualsiasi altro bene che vi è stato aggiunto potrebbe esserne soggetto?
Se consideriamo che una azienda in esercizio è un bene mutevole, ogni giorno diverso dal precedente, il punto nodale è la considerazione della consistenza originaria (quella inventariata e risalente all’apertura della successione) o quella attuale, su cui i creditori ereditari possono soddisfarsi.
Tenuto conto che del fatto che gli eredi beneficiati rispondono proprio con quei beni ereditati e che i creditori possono tutelarsi dalla decadenza ed evitare il concorso dei creditori “personali” degli eredi mediante la separazione (art. 512 cc e ss.), non è peregrino ritenere che la responsabilità sia limitata all’originaria consistenza aziendale attiva e non estesa a quanto si sia incrementata. Ovviamente risponderanno anche i nuovi beni che, previa autorizzazione, siano stati sostituiti nel tempo.

Continuare l’impresa ereditata con beneficio di inventario e i debiti

La protezione derivante dalla segregazione patrimoniale fornita dal beneficio di inventario consente agli eredi di mantenere un netto confine tra i crediti ereditari, tra questi anche quelli aziendali sino all’apertura della successione, e quelli successivamente sorti.
Riguardo ai primi gli eredi potranno pretendere che siano soddisfatti con le sole risorse attive ereditarie; riguardo agli gli altri invece gli eredi risponderanno con tutto il patrimonio del soggetto che avrà continuato l’attività imprenditoriale; dunque, quello ereditario e quello personale.
Se i creditori ereditari vogliono evitare il concorso con quelli personali, dovranno prontamente (3 mesi dall’apertura della successione) esercitare il diritto di separazione (artt. 512 e ss. cc).

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