Possesso dei beni ereditari del chiamato ulteriore

Possesso dei beni ereditari del chiamato ulteriore

I chiamati ulteriori, anche detti chiamati in subordine, che si trovino nel possesso dei beni ereditari, come devono comportarsi per evitare i rischi di dover pagare i debiti ereditari con beni personali?
Devono rispettare le stesse regole e tempi dei primi chiamati?
Devono dunque accettare o rinunciare all’eredità con beneficio di inventario nei 3 mesi, o possono rimandare tutto a quando saranno chiamati effettivi?

possesso dei beni ereditari del chiamato ulteriore
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Esempio di possesso dei beni ereditari del chiamato ulteriore

Un esempio pratico: il de cuius muore senza fare testamento ed ha come unici parenti superstiti un fratello ed il figlio di quet’ultimo, convivente con lo zio. Ammettiamo anche che il fratello, chiamato immediato all’eredità, sia incapace e beneficiario di amministratore di sostegno.
Se il fratello non dovesse operare alcuna scelta facendo trascorrere 10 anni o peggio rinunciasse all’eredità dopo qualche anno, cosa succederebbe? Il nipote può ancora scegliere di accettare o meno l’eredità? Il possesso dei beni ereditari del chiamato ulteriore (nipote convivente con lo zio) cosa implica?

In altro articolo ho affrontato la delicata e rischiosa tematica di come il delato diretto, nel possesso dei beni, debba rinunciare all’eredità dannosa, per evitare pericoli di sorta. Lì troverai tutte le argomentazioni generali, a cui faccio rinvio.
Qui invece affronto la stessa tematica per lo specifico caso del possesso dei beni ereditari del chiamato ulteriore.

La vocazione e la delazione ereditaria

Tecnicamente la vocazione (aspetto soggettivo) è la designazione per legge o testamento di chi potrà succedere al de cuius. La delazione (aspetto oggettivo) invece il rapporto giuridico (diritti e doveri) che si instaura tra il patrimonio ereditario ed il soggetto a cui l’eredità è offerta.
Tranne che nel caso di trasmissione del diritto ad accettare, la vocazione è sempre diretta ed immediata, mentre la delazione può essere anche indiretta e differita.
E’ intuibile che si possa verificare una dissociazione temporale tra vocazione e delazione.
Ad esempio, nella rappresentazione, nell’istituzione testamentaria sospensivamente condizionata e nella devoluzione la vocazione è immediata, ma non la delazione.
Vediamoli uno ad uno.

Rappresentazione

I discendenti dei figli e dei fratelli, primi chiamati per legge o testamento, possono venire alla successione del de cuius al loro posto, quando non possono (premorienza) o non vogliono (rinuncia) accettare.
Mentre nel caso di premorienza, all’apertura della successione, vi sarà contestualità tra vocazione e delazione, entrambe immediate, nel secondo (rinuncia) no. Difatti la delazione sarà indiretta e differita.

Istituzione sotto condizione sospensiva

Per la dottrina prevalente, anche in tal caso, la delazione non è immediata e diverrà attuale al verificarsi della condizione. Difatti, ex art. 480 II comma cc, la prescrizione del diritto di accettare di tale chiamato decorre dal giorno in cui si è verificata la condizione.

Devoluzione ai chiamati ulteriori

Ex artt. 522 e 523 cc, sono previsti meccanismi di devoluzione ad altri soggetti, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, nel caso di rinuncia del primo chiamato.

Anche in tali casi per il chiamato ulteriore vi è dissociazione tra vocazione immediata e delazione differita al momento in cui il primo chiamato effettua la rinuncia.   

Effetti della delazione non attuale

Adesso entriamo nel vivo della questione e vediamo se ci siano o meno conseguenze derivanti dalla delazione differita, con particolare riguardo a quelle derivanti dal possesso dei beni ereditari del chiamato ulteriore.
Il tutto sta nel verificare se, fino a quando la sua delazione non diverrà attuale, tutto resti “congelato” sino a tale momento o si possano verificare già prima effetti deteriori.
Il termine decennale di prescrizione del suo diritto di accettare decorrerà dall’apertura della successione o da quando il primo chiamato avrà rinunciato? Se nel possesso dei beni, potrà ancora accettare l’eredità con beneficio di inventario? Potrà rinunciare all’eredità?
La risposta ai quesiti può risultare dalla lettura sistematica di alcune norme codicistiche.

Vediamole una ad una.

Le norme di riferimento

  • L’art. 480 cc sancisce la prescrizione del diritto di accettare l’eredità in 10 anni ed il termine decorre dall’apertura della successione, tranne il caso già sopra menzionato dell’erede sotto condizione sospensiva. Aggiunge poi, che per i chiamati ulteriori il termine decorre da quando è venuto meno l’acquisto (impugnazione dell’accettazione per violenza o dolo, impugnazione del testamento, indegnità, ecc.) del precedente chiamato, che ha accettato l’eredità. Se ne ricava che anche per il chiamato ulteriore, ove il primo non abbia ancora accettato, il termine decorre sin dall’apertura della successione. .
  • L’art. 481 cc accorda a chiunque vi abbia interesse il diritto di chiedere al giudice di fissare un termine al chiamato, perché decida se accettare o rinunciare all’eredità. In difetto di espressa scelta egli perderà il diritto di accettare (cosa diversa dalla rinuncia che è revocabile). Il chiamato in subordine è certamente un interessato a tale richiesta. .
  • per l’art. 479 cc, se il primo chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi e, poiché non viene fatta alcuna distinzione tra i primi chiamati e chiamati ulteriori, tale disposizione è considerata applicabile anche in favore dei secondi. Il fatto che agli ulteriori chiamati venga riconosciuta una posizione giuridicamente rilevante e trasmissibile agli eredi, costituisce un altro argomento in favore della teoria per cui la delazione operi immediatamente anche in favore dei chiamati ulteriori..
  • L’art. 485 cc impone al chiamato all’eredità, che è nel possesso dei beni, di redigere l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. La migliore interpretazione da dare al termine “notizia della devoluta eredità” non è quella per cui la conoscenza è riferita alla notizia della delazione divenuta attuale in capo ad uno specifico soggetto, bensì alla stessa notizia della morte del de cuius. .

Cosa ne ricaviamo

Mettendo insieme i dettami sopra enunciati, per cui anche per il chiamato in subordine la prescrizione decorre sin dall’apertura della successione ed il suo potere di provocare nel delato che lo precede una risposta circa l’acquisto, inducono a ritenere che egli abbia il potere-dovere di prendere posizione sin da subito. Egli deve dunque decidere tempestivamente riguardo alla sua delazione, che in futuro potrebbe divenire attuale. Pena la perdita del diritto di accettarla.
Difatti, immaginiamo che egli rimanga inerte, in attesa che si determini il primo chiamato e che anche quest’ultimo lasci trascorrere il tempo senza fare niente. Al compimento dei 10 anni dalla morte del de cuius il diritto di accettare si prescriverà per entrambi.

Potrebbe anche verificarsi la conseguenza opposta, ossia la perdita del diritto a rinunziavi per non aver fatto l’inventario nei termini, essendo in possesso dei beni ereditari.
Tale effetto è la logica conseguenza della ratio che sta alla base dell’inventario. Chiunque possiede beni ereditari espone il patrimonio stesso al rischio di dispersione, essendone venuto meno il titolare. L’ordinamento onera i chiamati di rinunciare o accettare con redazione di inventario, se vogliono evitare di rispondere dei debiti ereditari anche col patrimonio personale.
In sostanza il rischio di perdita di garanzia patrimoniale ereditaria è compensato con la garanzia patrimoniale personale del chiamato.

Questa ricostruzione è adottata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9286/2000, 5152/2012 e 15530/2017), ancorché non esente da critiche dottrinarie.

Considerazioni finali

Come afferma la giurisprudenza di legittimità, nelle successioni legittime, qualora vi siano i presupposti di una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore sia dei primi delati, che di quelli ulteriori. La conseguenza è che questi ultimi, sia in pendenza del termine di accettazione, che in caso di rinuncia dell’eredità per i primi chiamati, sono abilitati fin da subito ad esercitare i loro diritti:
a) accettazione (espressa o tacita) valida, la cui efficacia è subordinata al venire meno, per rinuncia o per prescrizione del diritto dei primi chiamati (Cass., 8737/1993, 7073/1995 e 9286/2000), onde evitare che anche per loro si verifichi la prescrizione del diritto;
b) in caso di possesso dei beni ereditari del chiamato ulteriore, accettare o rinunciare con inventario, per scongiurare il rischio di acquistare un’eredità dannosa e rispondere anche con i beni personali.
Insomma, il chiamato ulteriore potrebbe ritrovarsi a posteriori, ma con effetti retroattivi decorrenti dall’apertura della successione, a subire l’acquisto o la perdita dell’eredità, per non aver tempestivamente preso posizione al riguardo.

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