Chi paga i debiti nel legato di azienda e nella divisione del testatore
Chi paga i debiti nel legato di azienda e nella divisione del testatore
Il de cuius più avveduto, a cui sta a cuore la sorte della propria azienda, si preoccupa già in vita di individuare i soggetti che la utilizzeranno per l’esercizio dell’attività.
Potrà farlo con i patti successori, per affidarne sin da subito le redini ai futuri successori, o per testamento, mediante legato o attribuzione in divisione (o ex re certa), per un affidamento valevole dopo il suo decesso.
Qui affronterò soltanto l’attribuzione dell’azienda a titolo di legato e di assegnazione nella divisione fatta dal testatore, per l’aspetto più problematico relativo alla sorte dei debiti.
Per tutti gli altri aspetti sull’azienda in genere, sui poteri del chiamato e sulla continuazione dell’impresa da parte dei successori puoi consultare i relativi miei articoli.

Hai qualche domanda?
Chi paga i debiti nel legato di azienda
Riguardo al legato di azienda, che il legatario acquista automaticamente, senza bisogno di accettarlo e salvo il diritto di rinunciarvi, è interessante soffermarsi sull’aspetto di eventuali debiti inerenti all’azienda stessa. Chi paga i debiti nel legato di azienda?
Come noto il legatario non subentra nei debiti (art. 756 cc) e può eventualmente solo risponderne col bene ricevuto; in caso di debiti aziendali cambia qualcosa? La risposta dipende sostanzialmente dalla natura giuridica che si riconosce all’azienda: se la consideriamo come universitas juris i debiti ne sono una componente e passeranno al legatario; se invece la consideriamo come pluralità di beni materiali (teoria atomistica) i debiti non ne faranno parte, senza una espressa previsione testamentaria.
Cerco di riassumere brevemente le varie teorie dottrinali e giurisprudenziali che affrontano l’aspetto dei debiti, sia nei rapporti interni tra successori (tra legatario ed eredi) e sia nei rapporti esterni (tra legatario-eredi e terzi creditori aziendali).
Rapporti interni
Si tratta di individuare chi, tra legatario ed erede, debba sopportare il peso dei debiti aziendali. Per la teoria atomistica i debiti non fanno naturalmente parte dell’azienda e dunque il legatario non dovrà sopportarli, come invece gli eredi. Per la teoria dell’universalità di diritto, di cui i debiti sono una naturale componente, passeranno automaticamente al legatario in virtù di un accollo cumulativo interno ex lege. Quest’ultima teoria, che ha il conforto anche della giurisprudenza (Cass. 1720/2016) si basa sull’integrale applicazione delle regole del diritto successorio, anziché sull’applicazione analogica di quelle di diritto commerciale, che riguardano gli atti tra vivi.
Se così è, il legatario risponderà delle passività aziendali, ma entro il limite dell’attivo aziendale; ciò per il principio di cui all’art. 671 cc, in base a cui ogni onere a suo carico è circoscritto al valore della cosa legata. Ciò significa ulteriormente che eventuali debiti aziendali che ne superino il valore netto saranno sopportati dagli eredi. Per tale impostazione i debiti aziendali non sono comuni debiti ereditari di cui rispondono gli eredi (art. 752 cc), ma componenti di un bene diverso, a sé stante (azienda).
Queste regole valgono per i casi in cui il de cuius non specifichi alcunché; la libertà testamentaria gli consente invece di regolare a piacimento la sorte (interna) di tali debiti. Sulla base di tali regole interne, chi tra legatario ed erede ha dovuto rispondere all’esterno per l’altro, avrà diritto a ripeterne l’esborso, in base a quanto vedremo di seguito. Abbiamo dunque visto chi paga i debiti nel legato di azienda, internamente.
Rapporti esterni
Adesso dobbiamo vedere chi paga i debiti nel legato di azienda all’esterno.
Partendo dall’assunto che invece la responsabilità esterna dei debiti non è modificabile ad opera del testatore, per una prima teoria basata sulla figura dell’accollo cumulativo esterno ex lege per applicazione analogica dell’art. 2560 cc, sia il legatario che l’erede saranno tenuti al pagamento verso i creditori.
Diversamente, la teoria che sposa l’integrale applicazione delle regole successorie, motivata dal fatto che la garanzia patrimoniale per i creditori rimane invariata poiché è formata dagli stessi beni che prima appartenevano al de cuius, sancisce la responsabilità del legatario, nel limite del valore dell’attivo aziendale, ed eventualmente per l’esubero gli eredi pro quota (art. 752 cc). I creditori avranno anche la tutela di cui all’art. 512 cc (separazione dei beni).
Come fatto cenno nell’articolo precedente, il testatore potrebbe anche smembrare l’azienda in più parti. Allor ché si possano creare più rami di azienda è possibile attribuirli ciascuno a successori diversi.
In questi casi sarebbe opportuno che il testatore fornisse indicazioni e regole precise riguardo alle componenti di ciascun ramo, anche facendo ricorso al rinvio formale o testamento per relationem. Particolare attenzione dovrebbe esser riposta anche sulla regolamentazione della concorrenza tra le diverse imprese che verranno poi esercitate.
I debiti nell’assegnazione dell’azienda all’erede, mediante divisione fatta dal testatore
A mente dell’art. 734 cc il testatore, dopo aver determinato le quote ereditarie, potrebbe comporre la quota di un erede, con l’assegnazione in titolarità esclusiva dell’azienda. In tal modo non sorgerà mai una comunione ereditaria da sciogliere, ma il bene verrà attribuito direttamente al destinatario.
Come abbiamo visto nel precedente articolo, la natura giuridica dell’azienda determina molte soluzioni applicative. In tema divisorio, se la consideriamo come bene a sé stante, occorrerà tener presenti alcuni limiti applicabili analogicamente per gli immobili indivisibili (art. 720 e 722 cc), per cui l’azienda non deve essere smembrata.
Ricordiamo ancora il diritto di prelazione in capo al collaboratore nell’impresa familiare (art. 230-bis cc), in caso di divisione ereditaria. Ancora le regole speciali di diritto agrario (art. 49 L. 203/1982), tese alla conservazione della coltivazione e stabilità della famiglia coltivatrice insediata.
Limitiamo il nostro approfondimento sulla questione più rilevante, ancora una volta la sorte dei debiti aziendali, distinguendo sempre tra rapporti interni ed esterni:
Rapporti interni
Qui valgono le stesse considerazioni fatte per i rapporti interni relativamente al legato, con la differenza che il limite di responsabilità è commisurato al valore della quota e non all’attivo aziendale.
Rapporti esterni
In questo caso la teoria prevalente sostiene che dei debiti aziendali rispondono comunque tutti gli eredi, pro quota, senza distinzione tra assegnatario e non assegnatario. Resta inteso che gli eredi che abbiano dovuto pagare i debiti, pur non essendo tenuti in virtù dei rapporti interni, avranno diritto di regresso verso chi onerato.
