Testamento video e testamento digitale
Testamento video e testamento digitale
Il dilagante utilizzo di mezzi informatici e digitali dei giorni nostri, ci impone di valutare l’utilizzabilità di tali supporti per disporre delle proprie volontà testamentarie.
Pensiamo ad esempio alla facile disponibilità ed abitudine a scrivere contenuti su file digitali; a fare riprese video, audio o foto dallo smartphone.
È dunque possibile scrivere un testamento in un file digitale, magari firmato digitalmente o videoregistrare il testatore mentre formula il suo testamento orale?
Questo approfondimento non è un mero esercizio accademico, ma risponde a ben precise esigenze di soggetti che hanno difficoltà a scrivere e comunicare per malattia o vecchiaia, i quali potrebbero essere agevolati se potessero manifestare la propria volontà tramite i c.d. e-will.

Hai qualche domanda?
Paesi in cui il testamento video è ammesso
Ci sono ordinamenti che già hanno espressamente previsto la liceità di testamenti videoregistrati, come quelli dell’Indiana e del Nevada. Da qui soltanto un cenno alle possibili soluzioni offerte dal diritto internazionale privato, riguardo alla possibilità, ricorrendone i presupposti, di potersi avvalere della legislazione di tali paesi per redigere un testamento video, pur non essendo cittadini di tali paesi.
Le regole testamentarie del codice civile italiano
La normativa di riferimento in Italia, che regola la volontà testamentaria è ancora oggi il codice civile del 1942.
Dalle norme codicistiche in ambito testamentario si ricavano, tra più altri, tre principi che caratterizzano il testamento: la personalità, la certezza e la forma.
Personalità
Il primo attiene all’impossibilità, salvo rare eccezioni, di delegare a terzi la manifestazione della volontà mortis causa. La personalità coinvolge sia la formazione del testamento e sia la determinazione del contenuto (individuazione dei soggetti e dell’oggetto delle attribuzioni). Salvo eccezioni, il principio è espresso dall’art. 631 cc, che sancisce la nullità delle disposizioni che lasciano a terzi l’indicazione del successore e la misura della successione (quota).
Certezza
La certezza è professata dalle norme degli articoli 628 e 627 cc; la prima sanziona di nullità le disposizioni fatte a favore di persona indicata in modo da non poter essere determinata, come nell’esemplare caso di designazione mediante l’indicazione del solo nome. La seconda inibisce l’azione giudiziale volta a far accertare la sola apparenza di una designazione in favore dell’effettivo diverso destinatario. In sostanza il testamento deve contenere in modo evidente e inequivoco la persona designata.
Forma
Riguardo alla forma, il testamento può essere pubblico, olografo o segreto. Senza addentrarsi qui sulle peculiarità di ciascuna diversa forma, le accomuna la scrittura analogica del testamento, pena la sua invalidità (nullità e annullabilità ex art. 606 cc). Per tutte e tre le forme è necessario che il testamento sia scritto (dal notaio, dal testatore o da terzi) su supporto analogico/fisico (su carta).
È pertanto sin troppo facile giungere alla conclusione che un testamento integralmente videoregistrato o un testamento integralmente scritto in formato digitale, non potrebbe essere di per sé considerato valido, stante la solennità formale richiesta.
Contenuto testamentario
Se guardiamo al contenuto del testamento, dobbiamo come prima cosa distinguere tra contenuto tipico e atipico.
Il secondo riguarda le disposizioni non patrimoniali che occasionalmente possono essere inserite nella scheda testamentaria. Queste ultime possono infatti anche trovare collocazione in atti diversi dal testamento, potendosi così sottrarre al suo formalismo. Pensiamo alle DAT (disposizioni anticipate di trattamento) e agli atti di disposizione post mortem del corpo o di parti di esso a fini di ricerca scientifica.
Il primo invece inerisce alle disposizioni patrimoniali di ultima volontà che necessariamente devono essere contenute in una delle tre forme di testamento sopra dette.
Sempre riguardo al contenuto tipico, occorre nuovamente soffermarsi sul già richiamato art. 631 cc, espressione del principio di personalità. Tale norma, nel vietare al testatore di rimettersi alla volontà altrui per individuare i beneficiari e le attribuzioni, gli lascia implicitamente aperta la possibilità di rimettersi ad una fonte esterna, diversa dalla volontà altrui. Questa fonte esterna, anche detta relatio formale, si verifica tutte le volte in cui il de cuius fa rinvio a fatti o circostanze esterne, che richiedono semplicemente un accertamento del loro accadere.
Per comprendere meglio la differenza tra le due relatio, quella sostanziale, vietata, e quella formale, ammessa, facciamo due esempi:
• relatio vietata: “nomino erede chi, tra i miei cugini, sarà indicato dal mio amico Antonio”;
• relatio ammessa: “nomino erede chi, tra i miei cugini, già oggi ha conseguito per primo la laurea”.
Nel primo la volontà istitutiva è rimessa a quella di un terzo soggetto, mentre nel secondo vi è soltanto un evento, al cui ricorrere, conseguirà l’individuazione dell’erede. Sempre riguardo al secondo caso, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 5131/2011) ha anche considerato valida la disposizione che detta i criteri per l’individuazione del successore in base ad eventi futuri rispetto alla redazione del testamento, essendo comunque il soggetto determinabile. Si è trattato di nominare erede “chi mi curerà”.
Relatio formale
Il testamento per relationem è dunque ammesso, nei limiti anzidetti, poiché la volontà testamentaria è soltanto completata dalla fonte esterna.
Potrebbe allora il testatore confezionare un testamento formalmente valido (pubblico, olografo o segreto) e ivi fare rimando ad un documento esterno, come un video o un file digitale? Potrebbe dunque il de cuius formulare nei minimi termini di validità il testamento, facendo rinvio ad un video, file o altro documento per completarlo?
Dopo una iniziale resistenza della dottrina tradizionale, che convogliava tutte le disposizioni nel solenne formalismo testamentario, quella moderna lo ammette con i seguenti ulteriori limiti:
• deve trattarsi di documento preesistente o coevo al testamento;
• se formato da altri (atti di terzi), deve anche essere pubblicamente conoscibile (visure catastali, planimetrie, atti pubblici, ecc.);
• se formato dal testatore deve esserne certa la provenienza.
La ammette anche la giurisprudenza, nei rari casi in cui se ne è occupata: rimando ad un documento esterno contenente lo statuto di una fondazione da costituirsi dopo la morte; il rinvio a planimetrie di terzi per meglio individuare e descrivere gli immobili ereditari; il rinvio alla legge (successione legittima) per l’individuazione dei soggetti e delle quote (Cass. 1359/1978). Ad oggi non risulta che la giurisprudenza si sia occupata di testamento video e di testamento digitale.
Considerazioni conclusive su testamento video e testamento digitale
Per tutto quanto sopra, è possibile confermare il ricorso del testatore ad un testamento video e testamento digitale.
Potrà farlo però nei limiti contenutistici e con le modalità in precedenza indicate. Dovrà dunque richiamare il testamento video o testamento digitale, precedentemente confezionati, nel vero e proprio testamento formale (pubblico, olografo o segreto) che contenga le minime disposizioni di volontà sì da essere autosufficiente, completate appunto dai “testamenti” ivi richiamati.
Il contenuto del testamento video o testamento digitale dovrà limitarsi a completare la volontà testamentaria già espressa nel testamento solenne, per individuare il soggetto o oggetto determinabile, descrivere e precisare l’oggetto della disposizione, regolamentare nei particolari taluni rapporti nascenti dal testamento, come ad esempio una fondazione, un trust, un legato di contratto, un onere, ecc.).
Del testamento video o testamento digitale, richiamato nel testamento formale, dovrà poi esserne certa la paternità del de cuius. Salve alterazioni o manomissioni del file video, esso di per sé dà notevole garanzia dell’appartenenza al testatore della sua rappresentata volontà, oltre a fornire maggiori informazioni circa lo stato di capacità e di eventuale pressione psicologica ricevuta. Il file di scrittura digitale dovrà invece essere firmato elettronicamente o digitalmente.
Per la sua conservazione sono già in uso servizi di blockchain, atti a certificare la veridicità, la data certa e la sua stessa esistenza in quella data.
L’accesso poi ai dati contenuti in blockchain, da parte dei successori, è altra questione che rientra nell’ambito della “eredità digitale“.
Avv. R. Gallenga e Avv. A. Pagliai