Il testamento dell'incapace di intendere è impugnabile(art. 591 cc)

Chi non ha mai sentito di casi dell’anziana vedova, senza parenti stretti, che poco prima della nomina dell’amministratore di sostegno, fa un testamento olografo in favore della badante.

Ancora della stessa anziana donna affetta da Alzheimer che, dopo aver dato cenni di smarrimento, viene accompagnata dal notaio a fare testamento pubblico, magari perché non più in grado di scrivere.

Ebbene, in tutti questi casi ci può essere il concreto rischio che il testamento dell’incapace di intendere sia impugnabile con azione di annullamento.

L’incapacità rende la persona “vulnerabile”, soggetta alle influenze e determinazioni altrui; ecco che non è infrequente riscontrare casi in cui il testatore sia stato indotto più o meno indirettamente da terzi a fare testamento. Qui vi può essere responsabilità penale che vedremo più avanti.

Adesso approfondiamo tutti gli aspetti del fenomeno.

Il testamento dell'incapace di intendere è impugnabile (art. 591 cc)
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Quali sono le cause per cui il testamento dell’incapace è impugnabile

Sono incapaci di testare i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e chi, sebbene non interdetto, sia stato per qualunque causa, anche transitoria, incapace di intendere e volere nel momento di redazione del testamento. Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento.

Mentre per i minorenni e per gli interdetti vi è incapacità legale assoluta a testare, che non ammette prova contraria, per gli altri vige la presunzione opposta di capacità. Presunzione vincibile con la prova della concreta incapacità di intendere e volere.

Anche per il beneficiario di amministrazione di sostegno varrà la presunzione di capacità, spesso facilmente superabile in considerazione dei motivi che hanno indotto la nomina di un amministratore. In virtù dei poteri giudiziali, conferiti dall’art. 411 comma 4 cc, il giudice tutelare può privare il beneficiario della capacità testamentaria (Cass. 18042/20).

La norma dell'incapacità testamentaria: art. 591 cc

Svariate sono le cause psicofisiche che possono comportare una alterazione intellettiva tale da compromettere le facoltà di discernimento e di determinazione del soggetto.

Pensiamo a quelle transitorie come lo stato di ubriachezza, l’assunzione di sostanze stupefacenti, l’ipnosi, il sonnambulismo, o a quelle patologiche permanenti o transitorie più classiche che colpiscono gli anziani, come le varie forme di demenza: primarie (Alzheimer), vascolari (Sindrome di Behcet), da malattie neurodegenerative (Parkinson e sclerosi multipla), trasmissibili (encefaliti virali e meningiti batteriche), da neoplasie (tumori), traumatiche. Pensiamo anche a forti stati depressivi.

Gli elementi rilevanti dell’incapacità di fare testamento

Il tempo: quando è stato scritto il testamento

Come già accennato, il maggiorenne non interdetto si presume che abbia la capacità naturale di fare testamento; chi ritiene che il testamento sia stato fatto in un momento di incapacità, dovrà darne dimostrazione.

La prova dovrà riguardare esattamente il momento di redazione del testamento. Difatti l’art. 591 cc non parla di tempo, ma di momento in cui il testamento è stato fatto. E’ intuibile che la restrizione temporale giochi un ruolo fondamentale nell’accertamento in questione.

Immaginiamo le due diverse ipotesi di due differenti testatori, l’uno che fa abuso di alcole ed uno anziano ormai colpito da stato avanzato di demenza senile.

Mentre per il primo sarà più facile escludere che abbia redatto il testamento in stato di totale incapacità, per il secondo sarà più facile presumere invece che lo sia stato.

Difatti nel secondo caso, come spesso accade, ci troveremo di fronte ad una situazione in cui, già prima del testamento, esiste documentazione medica attestante una compromessa situazione intellettiva del testatore, ed una successiva che ne conferma l’aggravamento. In una tale situazione, benché non vi sia la prova riferibile al preciso momento della redazione, vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti che possono ragionevolmente condurre alla prova presuntiva di incapacità in tutto il periodo tra i due momenti di accertamento medico.

Tuttavia non si potrà escludere che il testatore abbia redatto il testamento in un momento di lucido intervallo. Certo è che dovrà esser data rigorosa prova della momentanea lucidità da parte di chi si oppone all’impugnazione del testamento (per tutte Cass. 26873/19). In sostanza di fronte ad una situazione di abituale incapacità, sarà onere di chi vuole provare la capacità del testatore, dimostrare che in quel momento era lucido. Prova spesso assai improba in soggetti affetti da malattia irreversibili.

La gravità dell’incapacità testamentaria

Da qualsiasi causa dipenda l’incapacità, essa deve essere tale da impedire l’intendimento e la cosciente volontà di quello che il testatore sta facendo. Dovrà risultare compromessa sia la facoltà di intendimento che quella volitiva. La prima riguarda la sfera della comprensione di ciò che si sta facendo, mentre la seconda la capacità di autodeterminarsi su quanto si vuole compiere.

Saranno pertanto irrilevanti le sole alterazioni psicologiche dettate da sentimenti di ira, rancore, persecuzione, indebolimento psico-fisico, indebolimento dovuto all’età stranezze caratteriali, ecc.

In ambito testamentario l’accertamento dell’incapacità è condotto in termini più rigorosi rispetto agli atti inter vivos, in considerazione dell’irripetibilità del testamento e dunque dell’esigenza di salvaguardare le volontà del disponente il più possibile.

La prova dell’incapacità a fare testamento

L’incapacità, come anche il lucido intervallo, potranno essere provate con ogni mezzo; grande valore avranno le risultanze mediche, ma potrà essere utile anche il ricorso ad indagini sul tenore delle disposizioni testamentarie e sulla grafia in caso di testamento olografo, per ricavarne elementi estrinseci di manifestazione dell’alterazione. Ricordo che in sé e per sé il testamento pubblico non dà garanzia di capacità.

Il testamento dell'incapace di intendere è impugnabile-annullabile

Benché l’art. 591 cc parli genericamente di impugnazione, vi è concordia sul fatto che l’azione sia di annullabilità assoluta, essendo prescrivibile in 5 anni.

L’assolutezza sta ad indicare che chiunque può agire per far annullare il testamento, purché abbia un interesse attuale e diretto (art. 100 cpc) a far caducare l’atto. In sostanza potrebbero avere interesse i chiamati effettivi e diretti all’eredità e non chi invece non riceverebbe vantaggio alcuno dalla caducazione. Ad esempio gli eredi legittimi non avrebbero legittimazione, ove l’annullamento del testamento conducesse comunque ad una devoluzione per testamento precedente o nel caso in cui, apertasi la successione legittima, non fossero i primi chiamati.

Termine di prescrizione per annullare il testamento

L’azione di annullamento si prescrive con il decorso di 5 anni da quando è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, per ciò intendendosi anche la sola e parziale attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del testatore. Sono considerati atti esecutivi la consegna o impossessamento di beni ereditari e la proposizione di azioni giudiziarie per attuarli; non invece la pubblicazione, registrazione e apertura della scheda testamentaria, la presentazione della dichiarazione di successione ed il pagamento delle relative imposte, quali atti dovuti per legge (Cass. 4449/20).

Risvolti penali: circonvenzione di testatore incapace

Come accennato all’inizio dell’articolo, l’incapace può essere più o meno indotto e/o condizionato a fare un testamento dalle persone a lui vicine.

Quando l’influenza adottata sull’incapace travalica i limiti dell’autodeterminazione, la condotta può sfociare nel reato di circonvenzione di incapace (art. 643 cp). In tali casi il testamento potrebbe essere affetto anche da nullità ex art. 1418 cc (c.d. nullità virtuale) per contrarietà a norma imperativa, appunto la norma penale. In tal caso il testamento potrebbe essere sempre caducato, senza limiti di tempo, essendo l’azione di nullità imprescrittibile.

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