Come tutelarsi dalle donazioni nascoste

Cosa sono le donazioni nascoste

Per donazioni nascoste intendo riferirmi a quelle non attuate attraverso il vero e proprio contratto di donazione. Trattasi delle liberalità dissimulate e delle liberalità indirette.
Queste figure sono accomunate dalla caratteristica di essere celate dietro ad un diverso apparente negozio.
Pensiamo all’atto di vendita immobiliare che faccia un padre B verso un figlio C acquirente, che nella realtà non paga alcun prezzo (compravendita simulata con donazione dissimulata) o all’atto di acquisto immobiliare che faccia un figlio C con terzo venditore A, utilizzando denaro del padre B per pagarne il prezzo (compravendita con donazione indiretta dell’immobile).
Salvo rari casi in cui nelle donazioni indirette sia palesato l’intento liberale -nelle donazioni dissimulate tale manifestazione sarebbe un controsenso, volendosi al contrario appositamente celare la liberalità- all’esterno i terzi vedranno soltanto delle compravendite, ossia ciò che appare.
Utilizzando gli esempi di donazioni nascoste appena fatti, immaginiamo che il padre B abbia anche un altro figlio D, che non ha beneficiato di alcunché e teme che questi atti possano “compromettere” i propri diritti sull’eredità paterna. Cosa può fare il figlio D? Per tutelarsi deve attendere necessariamente l’apertura della successione o può attivarsi da subito?
Nell’articolo “Bloccare la donazione per tutelare l’eredità” ho già affrontato l’argomento relativamente alle donazioni dirette vere e proprie e ad esso faccio rinvio per tutto quanto concerne l’esigenza di opporsi alla liberalità e la modalità per farlo.
Qui affronterò soltanto la questione se sia possibile o meno opporsi anche alle donazioni nascoste. Per verificarlo è indispensabile capire come funziona la simulazione e la liberalità indiretta.

Come tutelarsi dalle donazioni nascoste
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Donazione (dis)simulata

La simulazione negoziale, come evoca la parola stessa, crea una divergenza tra ciò che deve apparire e ciò che è effettivamente voluto dai contraenti. Questi possono non volere alcun effetto del contratto (simulazione assoluta), come possono volerne solo alcuni e diversi (simulazione relativa).
E’ evidente che il fenomeno simulatorio debba avvalersi di un atto simulato, che i terzi devono vedere, ed uno dissimulato, che invece deve rimanere nascosto, volto a regolamentare i diversi effetti realmente voluti dalle parti.
Questa convivenza tra apparenza e sostanza, effetti voluti e non voluti, crea incertezze sulla natura giuridica dell’istituto e sulle connesse conseguenze. Le teorie che si espongono a minori critiche sono quella del collegamento negoziale e quella del negozio unitario e complesso, la cui comune caratteristica è quella di dare rilievo alla causa concreta dell’intero fenomeno, consistente in una duplicità di regolamento di interessi, uno valevole per i terzi e uno per le parti.

Gli atti della simulazione

Il ruolo centrale della simulazione è svolto dall’accordo simulatorio, ossia da quel negozio di cui i contraenti si servono per creare la divergenza tra contratto apparente (negozio simulato) e contratto voluto (negozio dissimulato). Non essenziale è la controdichiarazione, ossia la dichiarazione scritta di scienza unilaterale o bilaterale, quale prova dell’accordo simulatorio. La sua utilità, per le parti, risiede nel superamento dei limiti di prova per testi di cui all’art. 1417 e 2722 cc., volta a garantire il rispetto degli effetti del negozio dissimulato, quello effettivamente voluto.

Requisiti

Di fondamentale rilevanza sono i requisiti di sostanza e di forma che devono rivestire gli atti sopra indicati.
Il II° comma dell’art. 1414 cc afferma che “… ha effetto tra esse il negozio dissimulato purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”.
Tale norma applicata alla donazione nascosta dissimulata (donazione “travestita” da compravendita), implica:
l’oggetto della vendita simulata non può essere un bene futuro o altrui; difatti le parti non vogliono una compravendita ma una donazione, che sarebbe nulla ex art. 771 cc;
– la forma dell’atto di compravendita simulata deve avere la forma ad substantiam dell’atto pubblico con i testimoni per valere quale donazione dissimulata ex art. 782 cc e art. 48 Legge Notarile; se così non fosse la donazione, quale unico atto realmente voluto, sarebbe nullo per difetto di forma ed i contraenti si ritroverebbero con una compravendita non voluta ed una donazione nulla.
Il vincolo della forma sia ai fini della validità dell’atto che della opponibilità (trascrizione nei registri immobiliari), di fatto impone che l’atto simulato (compravendita) e l’atto dissimulato (donazione) siano racchiusi nello stesso documento avente la forma richiesta da quello dissimulato (donazione). In sostanza l’atto di apparente vendita, senza corresponsione effettiva del prezzo pattuito, rimane in piedi come donazione, avendo quest’ultima la sua precipua forma (atto pubblico con testimoni).

Effetti verso i terzi

Se le parti sono libere, entro i limiti di liceità, di regolare i loro interessi creando una divergenza tra effetti apparenti ed effetti voluti, è anche vero che i terzi estranei in buona fede non possono esserne pregiudicati. Difatti a mente degli artt. 1415 e 1416 cc i terzi aventi causa dal titolare apparente acquistano bene, salvi gli effetti della anteriore trascrizione della domanda di simulazione; i creditori del titolare apparente potranno aggredire i beni oggetto di simulazione.
In ogni caso i terzi possono far valere la simulazione tra le parti, quando essa li pregiudica. Terzi e creditori possono provarla senza limiti, dunque anche per testimoni. Dovremo tenere a mente quest’ultima regola per capire se sia possibile opporsi a questa donazione nascosta.

Donazioni indirette

Sono quegli atti negoziali, diversi dalla donazione che, oltre a perseguire gli effetti propri, conseguono anche quello liberale.
La miglior ricostruzione giuridica del fenomeno indiretto consiste nel collegamento tra negozio mezzo (compravendita, contratto a favore di terzo, ecc.) e negozio fine, accessorio e integrativo del primo, attraverso cui perseguire un ulteriore finalità.
Il tipico e più diffuso esempio ne è la compravendita in cui il terzo A vende a C l’immobile, il cui prezzo è pagato dal padre B. In tal caso vi è un contratto di compravendita tra A e C e, per il fatto che il prezzo è pagato dal padre B, si ottiene anche il risultato liberale da B al figlio C.

Altre ipotesi, ove l’effetto liberale è più palese, sono:
– la compravendita a favore di terzi: il padre B acquista l’immobile ex art. 1411 cc da A, pagandone il prezzo, ma deviando gli effetti reali attributivi dell’immobile in capo al figlio C, che ne diviene proprietario;
il preliminare di compravendita per persona da nominare (art. 1401 e ss. cc): il padre B promette di acquistare l’immobile da A, riservandosi di nominare al definitivo un terzo. Con il preliminare il padre ha già pagato tutto o parte del prezzo e all’atto di trasferimento nomina il figlio C, che ne diviene proprietario.
Nel primo caso si potrà configurare una donazione indiretta dell’immobile; nel secondo una donazione indiretta ove il padre abbia pagato tutto il prezzo e donazione (indiretta) mista a vendita ove lo abbia pagato solo in parte.
Ciò che accomuna le ipotesi donative indirette sopra indicate è la caratteristica per cui il trasferimento immobiliare avviene dal terzo A direttamente al figlio B. Dobbiamo tenere a mente anche questa peculiarità per capire se sia possibile opporsi a queste donazioni nascoste.

Adesso entriamo nel vivo dell’argomento, analizzando per ciascun caso se e come sia possibile consentire al fratello D, che non ha beneficiato di niente, tutelare le proprie aspettative successorie.

Opporsi alle donazioni nascoste

La disamina è volta a verificare se e come sia possibile opporsi alle donazioni nascoste, prima che si apra la successione. In sostanza di accertarsi se sia possibile trascrivere l’atto stragiudiziale di opposizione, a salvaguardia della futura azione restitutoria contro aventi causa del donatario.
Dovremo considerare le varie ipotesi anche combinate tra loro:

a) donazione diretta dissimulata

Trattasi del già sopra esposto esempio dell’atto di vendita immobiliare che faccia un padre B verso un figlio C acquirente, che nella realtà non paga alcun prezzo.
In tal caso per il figlio D è possibile opporsi alla donazione sin da subito, previo contestuale avvio dell’azione di accertamento della simulazione, strumentalmente necessaria per far emergere la liberalità. In tal modo il futuro erede potrà beneficiare anche dell’azione restitutoria. Occorre però richiamare i limiti sopra accennati, a cui è sottoposta la simulazione, ossia la salvezza dei diritti acquistati dal terzo avente causa dal donatario in buona fede.
Ne consegue che il terzo potrà subire la richiesta restitutoria solo ove sia in mala fede o se la trascrizione della domanda di simulazione ha preceduto quella del suo acquisto.

b) donazione indiretta dissimulata

Si tratta del già sopra esposto caso di compravendita in cui il terzo A vende a C l’immobile, il cui prezzo è pagato con denaro del padre B.
L’orientamento dottrinario e giurisprudenziale consolidato sostiene che nelle liberalità indirette non è esperibile l’azione restitutoria da parte del legittimario leso, poiché il bene donato (immobile) non è mai entrato nel patrimonio del donante, ma è passato dal venditore al donatario. Non potendovi mai ritornare al donante, per la certezza dei traffici, si esclude ogni azione restitutoria (Cass. 11496/2010).
Ne consegue che, se non è possibile ottenerne la restituzione dell’immobile, non è possibile trascrivere l’opposizione alla donazione che presidia appunto il buon esito della restituzione. Ne deriva ancora che, se non è possibile l’opposizione, non è giustificabile nemmeno la preventiva azione di simulazione. Quest’ultima potrà esser esperita soltanto dopo l’apertura della successione, a tutela dell’azione di riduzione e non di restituzione. In sostanza il legittimario leso potrà avere soddisfazione soltanto per equivalente monetario.

c) donazione indiretta (non dissimulata)

E’ il caso della compravendita in cui il terzo A vende a C l’immobile, il cui prezzo è pagato con denaro del padre B, la cui volontà donativa è palesata in atto.
Anche in tale caso, gli effetti indiretti della donazione, conducono, per gli stessi motivi, alle medesime conseguenze del caso b). Non è dunque possibile opporsi.

 

In realtà va segnalata una recente sentenza (Cass. 4523/2022) che ha messo in discussione tali assodati principi, facendo intuire la possibilità che anche le donazioni indirette possano essere soggette ad azione di restituzione, con tutto quanto ne consegue. Le molte critiche ricevute dalla dottrina, soprattutto notarile, nell’evidenziare una certa confusione tra istituti diversi, conferma la bontà delle conclusioni sopra esposte.

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