Bloccare la donazione per tutelare l’eredità

Bloccare la donazione per tutelare l’eredità

All’interno della famiglia può accadere, ad esempio, che soltanto uno dei figli riceva una grossa donazione. Gli altri, che ne sono venuti a conoscenza, vedono svanire o ridursi fortemente le proprie aspettative sulla futura eredità del genitore.
La posizione del futuro erede non beneficiario si complica ancor di più allor ché la donazione sia dissimulata o indiretta; di questo ne parlerò in un articolo apposito.
Il futuro erede non beneficiario può tutelarsi fin da subito? Se sì, come può farlo?
Per rispondere alla domanda se sia possibile bloccare la donazione per tutelare l’eredità è necessario prima fare luce su alcuni principi che governano le liberalità e la successione.

Bloccare la donazione per tutelare l’eredità
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Libertà di disporre dei propri beni

E’ bene aver presente che il titolare di un patrimonio può decidere di disporne come meglio crede. In vita può alienarlo a chi che sia, dunque anche donarlo; può sperperalo e addirittura distruggerlo. In vista della sua successione può disporne per testamento con ampia discrezionalità, anche ledendo i legittimari, magari finanche con la diseredazione, ammessa recentemente dalla Cassazione (Cass. 8352/2012 e 26062/2018).

Limiti alla libertà

Questa libertà può trovare un limite, dato dalla presenza dei cd eredi necessari o legittimari (coniuge, persona unita civilmente, figli e loro discendenti, ascendenti), che hanno diritto ad una quota minima stabilita dalla legge, calcolata sia sul patrimonio donato in vita, che su quello ancora presente all’apertura della successione. A tali eredi l’ordinamento assicura azioni atte a far sì che i loro diritti possano essere reintegrati.
La verifica della concreta lesione da parte dell’erede sarà possibile però solo al momento dell’apertura della successione, ancorché il de cuius abbia fatto donazioni in vita. Questo perché, tra le donazioni in vita e la morte, il patrimonio potrebbe essersi reso capiente o perché il disponente potrebbe aver riequilibrato le attribuzioni col testamento.
Si intuisce che prima della morte vi sia soltanto un’aspettativa e non un diritto tutelabile da parte dei legittimari e che soltanto dopo si possano eventualmente vantare veri e propri diritti sull’eredità, costituita dal relictum più donatum.

La tutela del legittimario in generale

Premetto che in questo articolo non parlerò in modo approfondito di come avviene la reintegra della legittima, se non nella misura necessaria a comprendere l’utilità dello strumento volto a bloccare la donazione per tutelare l’eredità futura.
Una volta apertasi la successione il chiamato, che avesse accertato la lesione della propria quota di legittima causata da una donazione, potrà agire per ridurla.
Potrà farlo attraverso un’azione volta a rendere inefficace la donazione nei suoi confronti e se ciò non bastasse potrà rivolgersi al terzo avente causa dal donatario (es. acquirente dal donatario).
I riferimenti normativi della nostra analisi sono l’art. 555, 559, 560-563 cc, da cui si ricavano in estrema sintesi questi principi:

  • a) le donazioni si riducono solo dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento;
  • b) le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori;
  • c) le donazioni coeve si riducono proporzionalmente;
  • d) se la donazione è parzialmente lesiva, l’azione di riduzione condurrà ad una comunione, tra donatario e legittimario, sul bene donato;
  • e) se la donazione è totalmente lesiva, all’azione di riduzione dovrà seguire l’azione di restituzione per recuperare interamente il bene nei confronti del beneficiario della donazione lesiva; sia in questo caso, che nel precedente l’acquisto del legittimario non avviene dal donatario, ma ex lege;
  • f) gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati;
  • g) il legittimario può chiedere la restituzione del bene donato anche agli acquirenti del donatario, se quest’ultimo è “insolvente”.

L’azione di reintegra e l’azione di restituzione

Dai principi sopra passati in rassegna, si evince che l’azione di riduzione configura un’azione personale, perché rivolta esclusivamente contro i beneficiari delle donazioni lesive e non contro l’attuale titolare del bene donato. Può avere effetti reali come nel caso d) sopra indicato, in cui il donatario sia ancora nella titolarità del bene.
L’azione restitutoria, conseguente alla precedente, ha invece carattere reale, poiché tesa a recuperare il bene donato da chiunque ne sia titolare.
Non sempre però queste azioni portano all’effettiva apprensione del bene, dato che è consentito al donatario di liberarsi con il pagamento dell’equivalente in denaro.

Difatti:
  – se l’immobile oggetto di riduzione non è comodamente divisibile, tale da separare fisicamente la parte occorrente, e il donatario ha nell’immobile un valore minore di 1/4 della porzione disponibile, può ritenere l’intero immobile e pagare la parte spettante al legittimario;
  – se l’immobile è stato alienato dal donatario, occorre prima escutere lui per ottenere l’equivalente in denaro e, solo se incapiente, rivolgersi ai suoi aventi causa;
  – anche loro possono liberarsi dall’obbligo di restituire l’immobile, pagando l’equivalente in denaro.

Fino a non molto tempo fa queste azioni potevano essere esperite entro i 10 anni successivi all’apertura della successione, andando a colpire anche donazioni fatte decenni e decenni prima.
Con la riforma del 2005 (D.L. 35/05 conv. L. 80/05) sono stati posti dei limiti temporali più stringenti, con l’intento di contemperare le esigenze dei legittimari con la certezza della circolazione dei beni.
Il primo limite lo troviamo nell’art. 561 cc, ove si dice che i pesi e le ipoteche sui beni, che il donatario può averli gravati, restano efficaci se la riduzione è chiesta dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione. Il secondo nell’art. 563 cc, per cui la restituzione dell’immobile dagli aventi causa del donatario non è più possibile se sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione.
E’ data però la possibilità ai legittimai di sospendere il decorso del termine ventennale attraverso la notifica e trascrizione nei registri immobiliari dell’opposizione alla donazione.
Eccoci giunti alla possibilità di bloccare la donazione per tutelare l’eredità.

Bloccare la donazione per tutelare l’eredità: opposizione

Come abbiamo visto, da una parte è stato fissato un limite temporale alla recuperabilità dell’immobile in danno degli acquirenti dal donatario e nel contempo i legittimari, che verosimilmente abbiano timore di rimanere insoddisfatti dopo la morte del donante, potranno “bloccare” sin da subito la donazione.
Ipotizziamo che A abbia un immobile del valore di 150.000 euro; liquidità per 30.000 ed una pensione di 1.100 e che decida di donare la nuda proprietà dell’immobile al figlio B, ignorando l’altro figlio C. E’ assai probabile che quest’ultimo, se andrà bene, troverà in eredità legittima soltanto i 30.000 euro, con conseguente lesione per 45.000 euro (1/3 necessaria su relictum + donatum = 60.000 – 1/2 relictum = 15.000).
In tale situazione a C è concessa la possibilità di salvaguardare sin da subito il fruttuoso esito della futura azione di riduzione contro il fratello B ed occorrendo quella volta a recuperare l’immobile venduto da B al terzo D. L’azione recuperatoria potrebbe avere una fondamentale importanza ove sia B che D non avessero altre risorse per soddisfare in denaro C.

Come fare opposizione

Per evitare la purgazione ex lege dell’immobile donato dai vincoli alla sua circolazione, il legittimario deve notificare e trascrivere nei confronti del donatario e suoi aventi causa un atto unilaterale, recettizio avente forma idonea alla trascrizione (scrittura privata autenticata o atto pubblico).
L’opposizione è dunque un atto stragiudiziale, personale, rinunciabile e perde effetto se non rinnovato prima del decorso dei 20 anni dalla sua trascrizione.
Esso deve contenere la dichiarazione di volersi opporre alla donazione, gli estremi dell’atto di donazione a cui ci si oppone, l’indicazione dell’immobile, delle generalità delle parti e del rapporto di parentela tra donante e opponente.
Avvantaggia soltanto il legittimario che l’ha avanzata.
Circa la rinunzia all’opposizione, possiamo distinguere le ipotesi:
– della rinunzia al diritto di opporsi, ossia quella preventiva all’atto di opposizione, che elimina il potere di sospendere i termini e
– della revoca all’opposizione già compiuta, con l’effetto di dismettere i vantaggi già ottenuti.
In entrami i casi è utile e necessaria la pubblicità degli atti abdicativi.
E’ bene precisare che né la rinuncia né la revoca comportano neppure implicitamente rinuncia all’azione di restituzione, né tanto meno a quella di reintegra.
Ancora discussa è l’applicabilità della riforma del 2005 alle donazioni antecedenti, poiché non vi è disciplina transitoria.
C’è chi, sulla base della normale irretroattività normativa, sostiene che il termine ventennale decorra comunque dalla trascrizione della donazione; tutto ciò con pregiudizio dei legittimari ed a favore della certezza dei traffici.
Al contrario, vi è chi sostiene che il termine decorra necessariamente dal 15.05.2005 (data entrata in vigore della riforma), altrimenti creandosi una disparità di trattamento tra legittimari in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Se hai necessità di una consulenza sull’argomento e vuoi valutare l’opportunità di bloccare la donazione per tutelare la futura eredità, contattami.

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