Evitare che l’eredità vada all’erede con debiti

Proteggere il legittimario dai creditori

È comprensibile la preoccupazione di chi trasmetterà il proprio patrimonio ad un successore con molti debiti, sapendo che i beni ereditari che acquisterà potrebbero molto probabilmente essere aggrediti dai suoi creditori. La stessa preoccupazione può esser nutrita anche dall’erede, che rischia di veder soltanto “passare” i beni dal de cuius ai suoi creditori. È possibile evitare che l’eredità vada all’erede con debiti? Nel caso in cui il successore sia un parente non legittimario, la soluzione è semplice.

Basta fare un testamento in favore di altri, per evitare che il parente divenga erede per successione legittima. Se il successore è invece un legittimario coniuge, figli, loro discendenti, ascendente la cosa è molto più complicata. Difatti il legittimario è colui che ha diritto ad una quota di riserva per legge.

Di conseguenza l’erede necessario, se leso nella quota, con donazioni a terzi o minor sua attribuzione testamentaria, o addirittura ignorato, cioè pretermesso, potrebbe agire per integrarla o ottenerla. È intuitivo che questo spirito di protezione può funzionare se la sua attuazione è in qualche modo “concertata” tra testatore e legittimario. Il primo disporrà solo in parte o non disporrà niente in favore del secondo e quest’ultimo non farà valere alcun suo diritto per ottenere quanto a lui spettante.

Per proteggere il legittimario dai creditori, vediamo in questo articolo cosa potrebbe fare il de cuius. Verifichiamo se il fenomeno della cosiddetta “lesione amica” può essere un valido espediente.

Come può comportarsi il de cuius per proteggere il legittimario dai creditori

Per evitare che l’eredità vada all’erede con debiti il de cuius potrebbe:

  1. disfarsi di tutti i beni in vita mediante donazioni;
  2. attribuire i beni per testamento ad altri, ignorandolo;
  3. attribuirgli beni di minor valore o una quota minore;
  4. attribuirgli un legato in conto di legittima;
  5. un legato in sostituzione di legittima con o senza diritto al supplemento.

Vediamo separatamente le diverse possibilità.

Evitare che l’eredità vada all’erede con debiti
Hai qualche domanda?

a) Disfarsi di tutti i beni in vita mediante donazioni

Il genitore, ad esempio, potrebbe donare in vita la gran parte dei beni agli altri figli o a terzi, ignorando il figlio con debiti, in modo tale che né prima e né poi arrivino a lui beni aggredibili. La domanda che qui possiamo porci è se i creditori del legittimario, di fronte alla sua inazione, possono sostituirsi a lui nell’esercizio dei suoi diritti. Non risultano precedenti giudiziari al riguardo. Sino a poco fa si poteva escluderlo in considerazione della personalità dell’atto di opposizione , ex art. 563 c.c.. Oggi, che l’opposizione è stata abrogata di recente, la questione è aperta e ricordo che la giurisprudenza ha la tendenza a tutelare sempre i terzi creditori del futuro successore.

b) Estromettere dall’eredità il figlio debitore

È il caso in cui il testatore devolve tutti i beni ad altri, senza nominare in alcun modo il legittimario, che di conseguenza è leso nei suoi diritti di riserva. È anche il caso della diseredazione vera e propria, come taluna giurisprudenza ammette, Cass. 8352/2012. Per approfondire il tema è possibile consultare l’articolo dello Studio dedicato alla diseredazione.

Il legittimario, per ottenerli, dovrebbe agire con l’azione di riduzione, onde conseguire il titolo di erede e vedersi attribuire la quota spettante. E se il figlio estromesso rinunciasse all’azione, o più semplicemente non agisse in riduzione, basterebbe a “farla franca” per non pagare i debiti? È proprio questo uno dei problemi centrali che verranno approfonditi anche nella successiva parte nuova parte dell’articolo “Aspetti salienti”.

c) Attribuzione di beni di minor valore o una quota minore

Un altro metodo per evitare che l’eredità vada all’erede con debiti è quello di trasmettergli un patrimonio minore. Il testatore potrebbe attribuirgli beni a titolo di erede, mediante institutio ex re certa, di minor valore rispetto alla quota necessaria, oppure istituirlo in una quota minore rispetto alla quota di riserva.

Sul tema dell’institutio ex re certa è possibile approfondire l’argomento nello specifico articolo dello Studio: Testamento con attribuzione di singoli beni: eredità o legato? La questione rimane comunque collegata al diritto del legittimario di ottenere l’integrazione della propria quota quando ne ricorrano i presupposti.

d) Legato in conto di legittima

Non è altro che un normale legato, attribuzione a titolo particolare, che il testatore fa in favore di un legittimario. In questa sede a noi interessa il caso in cui al legittimario sia attribuito soltanto il legato, senza esser nominato erede.

Al legatario è rimessa la scelta di: accontentarsi del legato, acquistato automaticamente; oppure agire in riduzione per prendere a titolo di erede la restante parte di patrimonio oltre al legato; oppure rinunziare al legato ed agire in riduzione per conseguire l’intera quota necessaria di spettanza. La qualificazione della disposizione testamentaria e gli effetti prodotti devono essere valutati alla luce del contenuto concreto del testamento.

e) Legato in sostituzione di legittima con o senza diritto al supplemento

Altro modo per proteggere il legittimario dai creditori è costituito dal legato in sostituzione di legittima, anche detto “tacitativo”. Il legatario dovrà scegliere se tenere il legato già automaticamente acquisito o rinunciare al medesimo, per poi agire in riduzione onde ottenere la quota di legittima.

Questo meccanismo conferisce alla delazione ereditaria a titolo di legato la natura giuridica di istituzione risolutivamente condizionata alla rinuncia; non è invece sospensivamente condizionata a tale atto di rinuncia la delazione ereditaria ex lege per conseguire la legittima, che dovrà passare attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.

È importante segnalare il non sopito dibattito se tale legato sia o meno soggetto al divieto di pesi e condizioni che presidia la quota necessaria, ex art. 549 c.c. Chi fa leva sulla sostitutività ne ricava che ben potrebbe il testatore operare un legato tacitativo di scarso valore con onere in favore di terzi, che lo decrementi ulteriormente. Chi invece ne esalta comunque la natura di legittima attribuita sotto forma di legato, non ammette l’apposizione di pesi e condizioni, con conseguente loro nullità.

Per evitare che l’eredità vada all’erede con debiti, il testatore potrebbe disporre anche un legato sostitutivo con diritto al supplemento in favore del legittimario, art. 551 comma 2 c.c. Questa è la più dibattuta figura di legato, tanto da esser messa in discussione la sua natura appunto di attribuzione a titolo particolare, con tutto quanto ne consegue riguardo al pagamento dei debiti. Il legatario non li paga, mentre l’erede sì.

Difatti vi è chi, come Capozzi, sostiene che l’istituito non sia altro che un erede, la cui quota legittima è composta dal bene apporzionato ex art. 734 c.c. e col supplemento, ottenibile con la petizione di eredità e non con l’azione di riduzione. Una eventuale rinunzia coinvolgerebbe l’intera istituzione ereditaria. Altri dicono trattarsi di un legato, che si trasforma in quota ereditaria per l’intero, ove si agisse con l’azione di riduzione per ottenere il supplemento.

Chi invece, Mengoni, Bianca, Criscuoli e Palazzo, ne esalta la natura di legato, afferma che anche il supplemento è un legato di credito per il cui conseguimento non importa l’azione di riduzione. Ne è concorde Cass. 30702/2018.

Considerazioni

Sin qui ho passato in rassegna ciò che è nella libera scelta e facoltà del testatore di evitare che l’eredità vada all’erede con debiti o che ne vada il meno possibile. Una volta che si aprirà la successione, ogni decisione passerà nelle mani del legittimario. Vedremo in un altro articolo appositamente dedicato: “Impedire di farsi prendere l’eredità per rischio debiti ”, cosa in concreto potrà fare il legittimario e se le “tutele” adottate saranno in grado di resistere ai propri creditori.

Vedremo anche quali possono essere le migliori scelte “concertate” tra testatore e legittimario, ricordando che i patti successori sono vietati.

Eredità e debiti dell’erede: come proteggere il patrimonio dai creditori del legittimario

La domanda da cui nasce questo problema è molto concreta: come evitare che il patrimonio lasciato da un genitore finisca, dopo la sua morte, nelle mani dei creditori del figlio erede fortemente indebitato? Il problema può assumere particolare rilievo quando uno dei figli si trova in una situazione debitoria grave e il patrimonio familiare è costituito principalmente da immobili, denaro, partecipazioni societarie o altri beni di significativo valore.

Il genitore può infatti desiderare che il proprio patrimonio rimanga all’interno della famiglia, evitando però che, una volta acquisito dal figlio, venga immediatamente aggredito dai suoi creditori. La questione diventa ancora più complessa quando il figlio indebitato è un legittimario, perché in questo caso il genitore non può semplicemente ignorarlo senza considerare i diritti successori che la legge gli riconosce.

Ed è proprio qui che si concentra il problema: la libertà del testatore incontra i diritti del legittimario e, contemporaneamente, i diritti dei suoi creditori.

Cosa succede all’eredità quando l’erede ha molti debiti?

Prima di esaminare le possibili soluzioni, occorre distinguere due situazioni che vengono spesso confuse. Una cosa sono i debiti del defunto. Altra cosa sono i debiti personali dell’erede. Nel primo caso si parla di passività facenti capo al de cuius e ricomprese nella vicenda successoria. Nel secondo caso, invece, i debiti appartengono all’erede e i creditori personali possono avere interesse a soddisfarsi sul patrimonio che entrerà nella disponibilità del loro debitore.

Questa distinzione è essenziale per comprendere la situazione. Il problema affrontato in questo articolo riguarda principalmente il secondo scenario: il genitore vuole evitare che i beni trasmessi al figlio indebitato diventino immediatamente aggredibili dai suoi creditori personali.

Il patrimonio ereditario può essere aggredito dai creditori dell’erede?

Una volta che il bene è entrato nel patrimonio dell’erede, diventa parte del suo patrimonio. Di conseguenza, il problema non riguarda soltanto il trasferimento materiale di una casa, di un conto corrente o di un altro bene. Riguarda soprattutto il fatto che quel bene entra nella sfera patrimoniale del debitore. Se il genitore lascia quindi un immobile al figlio che ha una situazione debitoria importante, il trasferimento può determinare l’ingresso dell’immobile nel patrimonio del figlio.

Da quel momento il bene può diventare rilevante per le pretese dei suoi creditori, secondo le regole applicabili alla singola situazione. Questo spiega perché la pianificazione della successione può diventare particolarmente importante quando il potenziale erede si trova già in una situazione di forte indebitamento. È possibile impedire ai creditori di aggredire l’eredità del figlio? La risposta non può essere semplicemente sì.

Non esiste infatti uno strumento generale che consenta al genitore di trasferire definitivamente un patrimonio ad un soggetto mantenendo contemporaneamente quel patrimonio completamente estraneo ai suoi creditori. La questione deve essere affrontata attraverso la corretta scelta dello strumento successorio. In particolare, occorre capire:

  • se il soggetto è un legittimario;
  • quale quota gli spetta;
  • se deve necessariamente acquisire la qualità di erede;
  • se può ricevere un legato;
  • se il legato sia in conto o in sostituzione di legittima;
  • se possa rinunciare;
  • quali siano i poteri dei suoi creditori;
  • quale sia l’effettiva posizione del debitore al momento dell’apertura della successione.

È proprio questa analisi che distingue una semplice disposizione testamentaria da una vera pianificazione successoria.

Se il successore debitore non è un legittimario

Il problema è relativamente più semplice. Quando la persona che si vorrebbe evitare di beneficiare della successione non è un legittimario, il testatore può, in linea generale, indirizzare la propria volontà testamentaria verso altri soggetti, evitando che quella persona divenga erede per successione legittima. La situazione cambia radicalmente quando il beneficiario che si vuole escludere è invece un legittimario. In questo caso entrano in gioco le quote di riserva.

Chi sono i legittimari?

Il sistema della successione necessaria tutela determinati familiari riconoscendo loro una quota di patrimonio che non può essere liberamente sottratta dal testatore. Tra i soggetti tutelati rientrano, nei casi previsti dalla legge, coniuge, figli e loro discendenti, ascendenti. Per questo la domanda: “Posso semplicemente non lasciare nulla a mio figlio perché ha troppi debiti?” non può ricevere una risposta valida in astratto.

Occorre verificare la composizione della famiglia, il patrimonio e le eventuali disposizioni testamentarie e donazioni. La questione dei legittimari è quindi il punto di partenza di qualsiasi pianificazione finalizzata a evitare che l’eredità finisca nelle mani di un erede fortemente indebitato.

Che cos’è la “lesione amica” del legittimario?

L’espressione “lesione amica” viene utilizzata per descrivere, in sostanza, una situazione nella quale la posizione del legittimario viene lasciata volontariamente non completamente soddisfatta, con l’accordo o comunque nell’interesse dello stesso legittimario, allo scopo di evitare l’acquisizione di un patrimonio che potrebbe essere aggredito dai creditori. Il meccanismo è apparentemente semplice. Il testatore non attribuisce al legittimario quanto potrebbe ricevere.

Il legittimario, una volta aperta la successione, potrebbe decidere di non agire per ottenere l’integrazione della propria quota. In questo modo il patrimonio potrebbe non entrare integralmente nella sua disponibilità. Ma qui nasce la questione più delicata: i creditori del legittimario possono intervenire al suo posto? È proprio questo uno degli snodi giuridici più importanti dell’intera materia.

Il legittimario può rinunciare ai propri diritti?

La questione deve essere distinta a seconda del diritto concreto di cui si parla e del momento in cui viene esercitato. Non tutte le rinunce sono equivalenti. In particolare, occorre distinguere:

  • rinuncia all’eredità;
  • rinuncia al legato;
  • rinuncia all’azione di riduzione;
  • mancato esercizio dell’azione di riduzione;
  • rifiuto del legato in sostituzione di legittima;
  • comportamenti concludenti nella gestione della successione.

Queste situazioni possono produrre effetti differenti. È quindi rischioso cercare una soluzione semplicemente sulla base della formula: “Il figlio rinuncia e così i creditori non possono prendere nulla.” La realtà giuridica è molto più complessa.

Rinuncia all’eredità e creditori: perché non basta una semplice rinuncia?

La rinuncia all’eredità non deve essere confusa con l’idea di “cancellare” definitivamente il patrimonio dalla sfera di interesse dei creditori. L’ordinamento prevede specifici strumenti di tutela dei creditori del chiamato che rinuncia in determinate circostanze.

Per questo, quando il problema concreto è: “Come faccio a evitare che mio figlio erediti perché è pieno di debiti?” non è sufficiente rispondere semplicemente: “Facciamolo rinunciare.” La situazione deve essere analizzata prima della scelta dello strumento e tenendo conto dei poteri riconosciuti ai creditori.

Il legato può essere una soluzione per evitare la qualità di erede?

Questo è uno dei punti più interessanti. Il legato è un’attribuzione a titolo particolare. A differenza dell’erede, il legatario non subentra, in linea generale, nell’universalità o in una quota dell’eredità. La distinzione può assumere rilievo anche in relazione ai debiti. Per questo la scelta di attribuire al legittimario un legato in sostituzione di legittima può assumere particolare importanza nell’ambito di una pianificazione diretta a limitare l’acquisizione della qualità di erede.

Ma anche in questo caso non è corretto considerare il problema risolto automaticamente. Bisogna analizzare il contenuto della disposizione, la facoltà di rinuncia, l’eventuale diritto al supplemento e la posizione dei creditori.

Legato in sostituzione di legittima: perché è importante?

Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall’art. 551 c.c., rappresenta una delle figure più importanti nell’analisi di questo problema. Il testatore attribuisce al legittimario un bene o un diritto determinato in sostituzione della quota di legittima. Il legittimario può trovarsi quindi di fronte ad una scelta: tenere il legato oppure rinunciare al legato ed esercitare le azioni necessarie per conseguire la legittima.

Questa struttura è particolarmente interessante quando il problema è evitare che il beneficiario acquisisca immediatamente la qualità di erede. Ma la scelta non deve essere analizzata isolatamente. Deve essere valutata anche alla luce della posizione dei creditori del legittimario. Legato in sostituzione di legittima e creditori del beneficiario È proprio questo il punto nel quale la materia diventa particolarmente complessa.

Il creditore del legittimario potrebbe avere interesse a far sì che il proprio debitore consegua un patrimonio maggiore. Ma il legittimario potrebbe, per ragioni di tutela patrimoniale, preferire non ottenere ulteriori beni. La domanda diventa allora: il creditore può sostituirsi al proprio debitore nell’esercizio dei diritti successori? La risposta non è identica per ogni situazione e dipende dalla natura dell’atto che il legittimario è chiamato a compiere.

Anche la giurisprudenza ha affrontato specificamente i problemi relativi ai rapporti tra legato in sostituzione di legittima e creditori del legittimario. La materia è stata oggetto di analisi sia dottrinale sia giurisprudenziale e presenta ancora profili interpretativi particolarmente delicati.

Cosa cambia tra legato e istituzione di erede?

La distinzione tra erede e legatario è fondamentale. L’erede subentra a titolo universale o in una quota nell’eredità. Il legatario riceve invece una specifica attribuzione. Questa diversa posizione può avere conseguenze importanti anche dal punto di vista della responsabilità per i debiti ereditari. In termini generali, il legatario non assume la posizione dell’erede per il solo fatto di ricevere il legato.

Per questo, quando il problema riguarda un soggetto fortemente indebitato, la scelta tra una disposizione a titolo universale e una disposizione a titolo particolare deve essere valutata con attenzione.

Legato in conto di legittima e legato in sostituzione di legittima: non sono la stessa cosa

Sono due figure che vengono spesso confuse. Nel legato in conto di legittima, il bene attribuito viene imputato alla quota spettante al legittimario. Nel legato in sostituzione di legittima, invece, il legato viene attribuito proprio in sostituzione della quota. La differenza è fondamentale perché cambiano la posizione del beneficiario e le possibilità successive di chiedere l’integrazione.

Per una pianificazione patrimoniale realmente efficace è quindi necessario individuare con precisione quale tipo di disposizione testamentaria si intende utilizzare.

Legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento

La situazione si fa ancora più particolare quando il testatore attribuisce un legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento. La disposizione presenta una struttura peculiare e la giurisprudenza ha affrontato proprio la questione del rimedio utilizzabile per ottenere il supplemento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30702 del 27 novembre 2018, ha qualificato la domanda diretta ad ottenere il supplemento, nella fattispecie esaminata, come azione personale di adempimento e non come azione di riduzione. Questo è un elemento particolarmente interessante anche per la costruzione di una pianificazione successoria, perché mostra quanto sia importante non fermarsi al nome dato alla disposizione testamentaria ma analizzarne contenuto ed effetti.

Il testatore può lasciare meno al figlio debitore? Può disporre del proprio patrimonio secondo la propria volontà testamentaria, ma deve rispettare i limiti derivanti dai diritti dei legittimari. Quindi il testatore può certamente valutare l’attribuzione di beni di minor valore o l’utilizzo della quota disponibile. Ma se la disposizione lede la quota di riserva, il legittimario può avere strumenti per reagire. Questo riporta nuovamente al tema della “lesione amica”.

La strategia può funzionare soltanto quando il legittimario non esercita i diritti che l’ordinamento gli riconosce e quando non intervengano altri soggetti legittimati a farli valere. Donazioni in vita per evitare che il figlio erediti beni aggredibili Un’altra possibilità consiste nel trasferire parte del patrimonio durante la vita del genitore. La situazione, tuttavia, deve essere analizzata con molta prudenza. Una donazione non può essere considerata uno strumento automaticamente inattaccabile.

Occorre verificare:

  • il valore dei beni;
  • l’eventuale posizione dei legittimari;
  • le precedenti donazioni;
  • la consistenza del patrimonio residuo;
  • il momento in cui viene effettuata;
  • gli effetti successori;
  • gli eventuali strumenti di tutela disponibili.

Il genitore può intestare tutto agli altri figli? Anche qui la risposta non può essere semplicemente sì o no. La possibilità di attribuire beni agli altri figli deve essere valutata considerando i diritti del legittimario escluso o leso. Se la disposizione supera la quota disponibile e incide sulla quota riservata al legittimario, possono entrare in gioco gli strumenti successori previsti dall’ordinamento.

La pianificazione deve quindi essere costruita sull’intero patrimonio e non sulla singola casa o sul singolo conto corrente. Se il figlio indebitato non fa nulla, cosa succede? Questo è uno dei casi più interessanti. Il genitore ha predisposto un testamento che non attribuisce al figlio debitore la sua quota di legittima. Il figlio, pur avendo teoricamente titolo per reagire, non agisce. Può quindi sembrare che la strategia abbia raggiunto l’obiettivo.

Ma è proprio qui che occorre studiare la posizione dei creditori. Possono essi sostituirsi al debitore? Possono agire in via surrogatoria? Possono utilizzare altri strumenti? La risposta varia in funzione della specifica posizione giuridica e dell’atto che il debitore dovrebbe compiere. Non è quindi prudente dare una risposta generale senza esaminare la concreta successione.

I creditori possono esercitare l’azione di riduzione al posto del legittimario?

La questione è delicata e non può essere risolta con un semplice principio generale applicabile a qualsiasi situazione. L’azione di riduzione è uno strumento destinato alla tutela dei legittimari e presuppone una determinata posizione successoria. Occorre quindi distinguere il caso del legittimario che non esercita volontariamente il diritto dal caso in cui lo stesso abbia compiuto un atto incompatibile con l’inerzia necessaria per un’eventuale azione surrogatoria.

Anche la giurisprudenza ha affrontato il problema in relazione alla diversa natura degli atti posti in essere dal legittimario. È quindi fondamentale esaminare che cosa abbia concretamente fatto il debitore, e non soltanto se abbia “preso o non preso l’eredità”.

La posizione dei creditori dipende dal comportamento del legittimario

Questo è un punto centrale. Non basta sapere che il figlio è indebitato. Occorre sapere: che cosa ha fatto dopo l’apertura della successione? Ha accettato? Ha rinunciato? Ha ricevuto un legato? Ha rinunciato al legato? Ha dichiarato qualcosa? Ha iniziato ad esercitare un diritto? Ha rinunciato all’azione di riduzione? Ha compiuto atti concludenti? Le risposte possono incidere notevolmente sulla posizione dei creditori.

Per questo motivo la strategia successoria deve essere progettata prima, per quanto possibile, e non improvvisata dopo l’apertura della successione. Cosa conviene fare quando il figlio è già fortemente indebitato? La prima attività dovrebbe essere una mappatura completa della situazione. Occorre verificare:

1. La situazione familiare

Chi sono i possibili successori? Sono presenti coniuge, figli, discendenti o ascendenti?

2. Il patrimonio

Quali immobili sono presenti? Quali disponibilità finanziarie? Esistono partecipazioni societarie?

3. La situazione debitoria

Quanto è indebitato il potenziale erede? Chi sono i creditori? Esistono procedure esecutive? Sono presenti ipoteche o altri vincoli?

4. Gli atti già compiuti

Sono state effettuate donazioni? Esiste un testamento? Sono già state trasferite proprietà?

5. Gli obiettivi del genitore

Vuole escludere completamente il figlio? Vuole lasciargli solo quanto necessario? Vuole attribuirgli uno specifico bene? Vuole impedire che acquisisca la qualità di erede? La risposta a queste domande cambia completamente la strategia. Perché la pianificazione successoria deve essere fatta prima della morte? La pianificazione preventiva consente di analizzare gli strumenti disponibili quando il genitore è ancora titolare dei beni.

In questa fase è possibile studiare: testamento, donazioni, legati, attribuzioni a titolo universale, attribuzioni a titolo particolare, trasferimenti immobiliari e altre forme di organizzazione patrimoniale. Dopo la morte, invece, si apre la successione e cambiano radicalmente i poteri dei diversi soggetti. Per questo una consulenza effettuata quando la situazione è ancora modificabile può avere un’importanza decisiva.

Attenzione agli accordi tra genitore e figlio debitore La volontà di proteggere il patrimonio familiare non consente di utilizzare qualsiasi accordo. È importante ricordare il divieto dei patti successori. Il genitore e il figlio non possono quindi semplicemente stipulare una scrittura con cui stabiliscono oggi come dovrà essere distribuita una futura successione, quando tale accordo integri una fattispecie vietata. Sul punto si rinvia anche all’approfondimento dello Studio dedicato ai patti successori.

La pianificazione deve quindi utilizzare strumenti giuridicamente validi, senza trasformarsi in un accordo sulla futura eredità. E se l’erede debitore rinuncia all’eredità? Anche la rinuncia deve essere analizzata con attenzione. La rinuncia può comportare conseguenze successorie importanti, ma i creditori del rinunciante non sono necessariamente privi di strumenti. L’ordinamento conosce una specifica tutela dei creditori del chiamato che rinuncia in determinate condizioni.

Questo significa che non è corretto sostenere in termini assoluti: “Se mio figlio rinuncia, i suoi creditori non potranno mai intervenire.” La questione deve essere valutata in relazione ai presupposti concreti. E se invece il figlio riceve un legato? Qui la situazione può essere molto diversa. Il legato costituisce, in generale, un’attribuzione a titolo particolare.

Quando il testatore vuole evitare che il beneficiario acquisisca la qualità di erede, la scelta di un legato può quindi assumere particolare rilievo. Ma anche qui la tipologia di legato è fondamentale. Non è la stessa cosa un: legato ordinario; un legato in conto di legittima; un legato in sostituzione di legittima; un legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento. Ogni figura produce effetti diversi e deve essere esaminata separatamente.

Il legato in sostituzione di legittima può essere la soluzione migliore?

Nel contesto della tutela del legittimario indebitato, il legato in sostituzione di legittima può presentare caratteristiche particolarmente interessanti proprio perché consente al testatore di attribuire al legittimario un bene determinato in sostituzione della quota ereditaria.

Lo Studio ha già approfondito l’altro lato della questione nel successivo articolo: Impedire di farsi prendere l’eredità per rischio debiti Il genitore può proteggere il figlio dai suoi stessi creditori? La questione può essere formulata anche al contrario. Non sempre il genitore vuole proteggere il patrimonio dai creditori del figlio per evitare che il figlio riceva qualcosa.

A volte vuole invece proteggere il figlio, evitando che una situazione debitoria personale distrugga il patrimonio familiare che intende lasciargli. Le esigenze possono quindi essere diverse. Il problema giuridico, tuttavia, rimane sostanzialmente lo stesso: come organizzare la successione in modo da contemperare la volontà del testatore, i diritti del legittimario e le pretese dei creditori? Non esiste una soluzione generale. Occorre progettare la successione sulla base delle circostanze concrete.

Eredità, debiti e legittima: perché serve una consulenza preventiva

Quando è coinvolto un immobile di valore, una grande disponibilità finanziaria o un patrimonio familiare significativo, la scelta dello strumento testamentario non dovrebbe essere improvvisata.

Una disposizione apparentemente semplice può produrre conseguenze molto differenti: attribuire la proprietà di un immobile; attribuire la nuda proprietà; attribuire un legato; istituire erede il beneficiario; riconoscere la quota disponibile; attribuire un legato in sostituzione di legittima; non attribuire nulla al legittimario. La scelta deve essere effettuata conoscendo preventivamente gli effetti di ciascuna soluzione.

Un esempio pratico

Immaginiamo un genitore con un patrimonio composto da:

  • una casa del valore di 400.000 euro;
  • 150.000 euro in disponibilità finanziarie;
  • due figli;
  • uno dei due figli fortemente indebitato.

Il genitore vorrebbe evitare che il patrimonio finisca nelle mani dei creditori del figlio debitore. Non sarebbe sufficiente dire: “Lascio tutto all’altro figlio.” Prima occorrerebbe verificare la posizione del figlio indebitato come legittimario. Bisognerebbe calcolare le quote spettanti, analizzare la quota disponibile e studiare se sia opportuno utilizzare una disposizione a titolo universale o particolare.

Potrebbe inoltre essere necessario valutare le conseguenze della mancata attribuzione, dell’eventuale azione di riduzione e della posizione dei creditori. Questo esempio mostra perché la pianificazione successoria deve essere personalizzata. Eredità all’erede con debiti: quali sono gli errori da evitare? Quando si affronta questa materia è opportuno evitare alcune semplificazioni.

Eredità all’erede con debiti: quali sono gli errori da evitare?

Primo errore: pensare che basti diseredare il figlio Se il soggetto è un legittimario, la semplice estromissione non elimina automaticamente i suoi diritti di riserva.

Secondo errore: pensare che basti la sua rinuncia all’eredità La rinuncia deve essere studiata anche rispetto alle eventuali pretese dei creditori.

Terzo errore: pensare che ogni legato sia uguale Il legato ordinario e il legato in sostituzione di legittima hanno funzioni ed effetti differenti.

Quarto errore: trasferire tutto in vita senza verificare le conseguenze Una donazione può avere rilevanza successoria e non costituisce una soluzione automaticamente inattaccabile.

Quinto errore: stipulare accordi privati sulla futura eredità Il divieto dei patti successori rende necessario prestare attenzione alla struttura dell’accordo.

La soluzione non deve essere soltanto efficace, ma anche coerente La pianificazione successoria non consiste nella ricerca di un semplice “trucco” per impedire ai creditori di intervenire. È necessario costruire una soluzione giuridicamente coerente con la volontà del testatore, con i diritti del legittimario e con il quadro patrimoniale complessivo. Una soluzione apparentemente efficace ma strutturata in modo scorretto può infatti generare, proprio in futuro, la controversia che si voleva evitare.

Per questo è importante che la pianificazione venga effettuata prima dell’apertura della successione e con una precisa ricostruzione dei rapporti familiari e patrimoniali.

Cosa può fare concretamente il genitore?

Quando il figlio è fortemente indebitato, il genitore può iniziare da una consulenza preventiva nella quale vengano esaminati: patrimonio complessivo, composizione familiare, posizione del figlio debitore, creditori, eventuali procedure esecutive, precedenti donazioni, testamenti già esistenti e obiettivo patrimoniale perseguito.

Solo a quel punto sarà possibile valutare quale strumento sia più coerente: attribuzione testamentaria, legato, legato in conto di legittima, legato in sostituzione di legittima, utilizzo della quota disponibile, eventuali trasferimenti in vita o altre soluzioni compatibili con la legge. Evitare che l’eredità vada all’erede con debiti è possibile soltanto entro i limiti e attraverso gli strumenti riconosciuti dall’ordinamento.

Il problema diventa particolarmente complesso quando l’erede indebitato è un legittimario, perché il genitore non può semplicemente ignorare i suoi diritti successori. La pianificazione può quindi richiedere un’analisi combinata di: successione legittima, successione testamentaria, legittima, quota disponibile, azione di riduzione, donazioni, legati, legato in sostituzione di legittima, rinuncia all’eredità e tutela dei creditori.

In alcuni casi può assumere particolare rilievo la cosiddetta “lesione amica”, cioè una mancata piena attribuzione al legittimario condivisa nella sostanza dal medesimo allo scopo di evitare che acquisisca un patrimonio aggredibile. Ma anche questa soluzione non può essere considerata una formula automatica. La posizione del legittimario e quella dei suoi creditori devono essere valutate alla luce degli atti concretamente compiuti.

La materia è quindi particolarmente delicata e richiede una pianificazione successoria preventiva, soprattutto quando il patrimonio comprende beni immobili o valori rilevanti.

Domande frequenti sull'eredità ed erede con debiti

Dipende dalla posizione del soggetto. Se non è un legittimario, il testatore dispone di una maggiore libertà. Se invece è un legittimario, occorre rispettare i diritti successori previsti dalla legge e valutare strumenti testamentari e successori adeguati.

Quando i beni entrano nel patrimonio dell’erede, possono assumere rilievo rispetto alle pretese dei suoi creditori. La situazione concreta deve essere valutata distinguendo tra debiti del defunto e debiti personali dell’erede.

La diseredazione di un legittimario non può essere considerata una soluzione automatica. Occorre verificare la sua posizione successoria, i diritti di riserva e gli strumenti che può utilizzare per tutelare la propria quota.

È possibile valutare attribuzioni a favore degli altri figli, ma occorre considerare i diritti del figlio legittimario e il limite della quota disponibile. La disposizione deve essere verificata sull’intero patrimonio.

Il legato in sostituzione di legittima è una delle figure che possono essere valutate nell’ambito della pianificazione successoria. Il suo funzionamento e gli effetti sui creditori dipendono dalla specifica struttura della disposizione e dal comportamento del beneficiario.

La rinuncia all’eredità non deve essere considerata, in assoluto, uno strumento capace di eliminare ogni potere dei creditori. L’ordinamento prevede specifiche forme di tutela dei creditori del chiamato che rinuncia in determinate circostanze.

È un’espressione utilizzata per descrivere una situazione nella quale il testatore non attribuisce al legittimario tutta la quota che gli spetterebbe e il legittimario, nell’ambito della strategia familiare, sceglie di non far valere integralmente i propri diritti, anche per evitare l’acquisizione di beni che potrebbero essere aggrediti dai creditori.

La possibilità e gli effetti della rinuncia devono essere valutati in relazione allo speci fico diritto e al momento nel quale viene esercitato. Non tutte le forme di rinuncia producono gli stessi effetti e occorre considerare anche la posizione dei creditori.

L’erede subentra nell’universalità o in una quota dell’eredità, mentre il legatario riceve, in linea generale, una specifica attribuzione a titolo particolare. La distinzione può assumere particolare rilevanza anche in relazione alla responsabilità per i debiti ereditari.

La prima fase dovrebbe consistere nell’analisi del patrimonio, della composizione familiare, della posizione del figlio debitore e degli eventuali creditori. Successivamente possono essere valutati testamento, legati, quota disponibile, legato in sostituzione di legittima, donazioni e altri strumenti compatibili con la situazione concreta.

Consulenza e assistenza

La pianificazione di una successione in presenza di un erede fortemente indebitato richiede una valutazione specifica della situazione familiare e patrimoniale. Se il patrimonio comprende immobili, disponibilità finanziarie o altri beni di valore e uno degli eredi è esposto verso numerosi creditori, è opportuno intervenire quando il genitore è ancora in vita, così da poter valutare gli strumenti giuridici disponibili prima dell’apertura della successione.

Lo Studio Legale Gallenga, con sede a Firenze, si occupa di diritto ereditario, successioni, testamenti, legittimari, donazioni e controversie successorie. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata al diritto ereditario oppure contattare lo Studio.

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