Figlio che assiste il genitore: ha diritto a una maggiore eredità?
Come essere ricompensati per assistenza genitori
Uno degli argomenti che più frequentemente mi trovo ad affrontare, una volta apertasi la successione di un genitore, è proprio quella dell’assistenza fornita da uno degli eredi o aspiranti tali.
Proprio l’erede che ha prestato cura e assistenza al padre e/o alla madre, rivendica spesso maggiori diritti sul patrimonio ereditario, giustificandoli come “ricompensa” per l’opera prestata.
Sento affermazioni del genere:
- “Non è giusto che mia sorella prenda quanto me?”
- “Le elargizioni che mi ha fatto mio padre sono avvenute perché mi occupavo di lui.”
Tanti anche i testamenti lesivi della legittima, motivati con la maggior attribuzione al figlio erede che è stato vicino al de cuius.
Quasi sempre mi vedo costretto a dare risposte negative all’erede, che mostra invece attese positive al suo sacrificio prestato.
La delusione aumenta quando faccio presente che il genitore in vita avrebbe potuto o dovuto fare diversamente, per garantire un surplus al figlio.
Credo che sia utile approfondire i vari aspetti della questione per poi scoprire come essere correttamente ricompensati per assistenza ai genitori.

Hai qualche domanda?
Assistenza e mantenimento
Benché spesso i due termini vengano usati indifferentemente l’uno per l’altro, possiamo individuare i caratteri distintivi di ciascuno.
- Assistenza: È l'attività continuativa o periodica, consistente nel prestare la propria opera e le proprie cure a chi ne è bisognoso. È caratterizzata da tutte quelle azioni tese a soddisfare i bisogni primari di vita del beneficiario (cura personale, pulizia, igiene, alimentazione, cure mediche, ecc.). Spesso si connota anche di aspetti immateriali come il sostegno morale, il conforto e la compagnia. I suoi requisiti fondamentali sono il facere e l'infungibilità delle prestazioni, rese da soggetto individuato per le sue capacità personali e vicinanza affettiva.
- Mantenimento: È quell'insieme di attività che l'obbligato deve svolgere verso il beneficiario, al fine di conservare il suo tenore di vita. Per questo il contenuto degli obblighi di mantenimento deve essere adeguato alla condizione sociale del beneficiario e prescinde dallo stato di bisogno. Il mantenimento può essere somministrato sia direttamente che indirettamente. Nel primo caso sarà l'obbligato a compiere tutte le attività (fare, dare, pagare, ecc.), nel secondo si limiterà a fornire la provvista, cioè a pagare al beneficiario un importo di cui il secondo potrà disporre. Sia l'assistenza che il mantenimento differiscono dagli alimenti. L'obbligo alimentare, che troviamo disciplinato agli artt. 433 e ss. c.c., è invece limitato allo stretto necessario per vivere di chi versa in stato di bisogno, cioè in una situazione di indigenza, ed è commisurato alle necessità del beneficiario e alle condizioni economiche di chi deve somministrarlo.
Le fonti normative degli obblighi di assistenza e mantenimento
Va da sé che tali obblighi sorgano in ambito familiare.
Li troviamo all’art. 143 c.c., tra i principali contenuti dei diritti e doveri tra i coniugi; oggi estesi anche alle unioni civili ai sensi dell’art. 11 L. 76/2016.
Sono presenti all’art. 147 c.c., quali doveri dei coniugi verso i figli.
Ancora nell’art. 315-bis c.c., tra i diritti e doveri dei figli derivanti dalla responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’unione dei genitori.
I figli hanno diritto, tra le altre cose, ad essere mantenuti. Loro stessi devono però contribuire al mantenimento della famiglia con cui convivono, in base alle proprie capacità, sostanze e reddito.
Altro obbligo contributivo proviene dall’art. 324 c.c., mediante l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minorenni, i cui frutti sono destinati al mantenimento familiare.
È previsto, all’art. 316-bis c.c., l’intervento da parte degli ascendenti, per il caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per mantenere la prole.
Anche in occasione della crisi matrimoniale o dell’unione civile, possono essere stabiliti obblighi di mantenimento dell’uno verso l’altro; non invece di assistenza.
In sede di separazione è previsto dall’art. 156 c.c.; in sede di divorzio dall’art. 5 L. 898/1970; per l’unione civile la già sopra citata legge.
Obbligatorio il mantenimento dei genitori verso i figli, in occasione della crisi di coppia (separazione, scioglimento, divorzio, annullamento e nullità del matrimonio, procedimenti relativi ai figli di coppia non sposata), ex artt. 337-ter e 337-sexies c.c.
Dal quadro normativo possiamo ricavare, in sintesi, che i sopra menzionati obblighi di mantenimento non hanno alcuna corrispettività e che non sussistono obblighi di mantenimento ed assistenza dei figli, non più conviventi, verso i genitori.
Se il figlio decide di accudire, assistere e mantenere il genitore
Il figlio che decide di prendersi cura del proprio genitore bisognoso è certamente degno di plauso, ma deve essere consapevole che non ne è obbligato e che le sue azioni rispondono soltanto all’adempimento di un’obbligazione naturale.
La conseguenza di aver spontaneamente prestato quanto in esecuzione di doveri morali o sociali verso il genitore non è soggetta a ripetizione ex art. 2034 c.c.
Trattandosi di prestazioni infungibili, non avrà diritto ad alcun equivalente in denaro.
In questo scenario, alla domanda “come essere correttamente ricompensati per assistenza ai genitori?”, la risposta è: non è possibile pretendere alcunché.
Il genitore potrebbe decedere di ricompensare il figlio
A fronte dell’impossibilità giuridica del figlio di avanzare pretese unilaterali verso il genitore assistito, non è escluso che il secondo possa, sempre unilateralmente, decidere di beneficiare il figlio.
Potrebbe farlo in vita con donazione, in particolare con donazione rimuneratoria ai sensi dell’art. 770 c.c.
In vista della sua successione, potrebbe pensare di beneficiarlo con disposizioni testamentarie, che gli attribuiscano un maggior patrimonio rispetto alla successione legittima.
In particolare potrebbe:
- attribuirgli la quota disponibile o parte di essa;
- attribuirgli beni determinati a titolo di erede o di legato;
- attribuirgli un prelegato.
Potrebbe anche sentirsi obbligato, per dovere morale o sociale, ad effettuare una prestazione in favore del figlio.
In tal caso ci troveremmo di fronte alla cosiddetta obbligazione naturale.
Per il quadro complessivo della materia è utile consultare anche la sezione dello studio dedicata al diritto ereditario.
Criticità
Sebbene queste modalità rappresentino uno strumento per essere correttamente ricompensati per l’assistenza ai genitori, tutte presentano delle criticità.
Né la donazione né il testamento sono una garanzia per tale ricompensa.
Difatti entrambi sono una libera scelta del disponente (donante-testatore); il testamento è addirittura sempre liberamente revocabile.
A tal ultimo proposito ricordiamo che non è percorribile la possibilità di un accordo tra erede e de cuius sulla futura eredità, per divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c.
Anche l’adempimento dell’obbligazione naturale è “spontaneo” e non esigibile dal “creditore”.
La donazione, diretta o indiretta che sia, può essere soggetta a collazione.
Anche ove avvenisse con dispensa dalla collazione, incontrerebbe il limite della disponibile, così potendo essere ridotta per la parte eccedente.
Anche il testamento va incontro al limite della quota disponibile.
La prestazione eventualmente ricevuta in esecuzione di obbligo naturale richiede un non trascurabile onere probatorio da parte del ricevente, rendendola un’attribuzione instabile.
Per approfondire il tema dei patti successori è possibile consultare l’articolo dello studio dedicato ai patti successori.
Contratto di mantenimento
Esiste però un ottimo strumento giuridico per essere correttamente ricompensati per l’assistenza ai genitori.
È il contratto di mantenimento, figura non molto conosciuta, ma adeguata alla finalità.
In estrema sintesi, trattandosi di contratto oneroso, a prestazioni corrispettive, si sottrae a tutti i rischi ed incertezze che invece derivano dalle attribuzioni che abbiamo visto sopra.
Soprattutto si evitano i limiti imposti dalla quota necessaria.
Pensiamo, ad esempio, ad un padre anziano, bisognoso di assistenza, che possiede una piccola pensione ed un solo immobile.
Come potrebbe garantirsi un’assistenza?
Probabilmente vendendo l’immobile per pagare una badante; ma se dovesse vivere a lungo?
Ecco che può soccorrere questa figura contrattuale, la quale da una parte offre garanzie di stabilità al genitore bisognoso e, nel contempo, remunera il figlio assistente.
In generale
Col contratto di mantenimento una parte si obbliga a fornire all’altra, bisognosa, prestazioni alimentari o assistenziali vita natural durante, dietro corrispettivo del trasferimento di un bene, piena o nuda proprietà immobiliare, o della cessione di un capitale, denaro o titoli.
In tal modo, chi è incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni riceve direttamente e personalmente dall’obbligato tutte quelle prestazioni atte a soddisfare le esigenze di vita quotidiana, come sopra indicate:
cure, vitto, alloggio, pulizia, trasporto, assistenza morale, compagnia, ecc.
In cambio avviene la cessione di un bene, immobile o capitale.
Caratteristiche
Trattasi di contratto atipico, connotato da autonomo sostegno causale.
Differisce infatti dal tipico contratto della rendita vitalizia, di cui all’art. 1872 ss. c.c., poiché la controprestazione rispetto alla cessione del bene o capitale non è una rata periodica di denaro, ma prestazioni assistenziali, infungibili e continuative.
I due contratti sono affini tra loro, data la comunanza della sola prestazione a cui è tenuto il beneficiario; da qui anche la denominazione di “vitalizio improprio” o “vitalizio assistenziale” del contratto di mantenimento.
È contratto: consensuale, ad effetti reali, a prestazioni corrispettive, aleatorio.
- Alea: Proprio l'alea è un elemento indefettibile del contratto, che lo caratterizza per la connaturata incertezza della durata e della misura delle prestazioni.Difatti, a priori, non è dato sapere quanto vivrà il beneficiario e di quali e quante prestazioni nel tempo abbia il medesimo necessità. A riguardo vedi Cass. 11290/2017 e Cass. SS.UU. 6532/1994.Va da sé che, se il beneficiario al momento della conclusione del contratto fosse affetto da grave malattia con drastica riduzione delle aspettative di vita, il contratto potrebbe essere affetto da nullità per carenza dell'alea.In tal caso vi sarebbe una prevedibile sproporzione tra le prestazioni, come anche nel caso in cui le sproporzioni risiedano nell'oggetto di una prestazione; pensiamo al caso in cui il vitaliziante riceva un castello dal vitaliziato.In sostanza, la validità del contratto è sorretta dall'iniziale rischio di ambo le parti circa la possibile sproporzione che potrebbe verificarsi in sede di esecuzione.Dunque non deve essere prevedibile chi dei due soggetti sosterrà la prestazione più gravosa.In forza della libertà contrattuale, le parti potrebbero anche dar vita ad un contratto con alea assente o affievolita, purché tale circostanza sia coscientemente espressa; in tal caso ci troveremo di fronte ad un contratto oneroso misto a donazione indiretta o ad una donazione modale, necessitante della forma dell'atto pubblico con testimoni.Così facendo però, non avremo risolto le problematiche derivanti dalle liberalità, di cui ho fatto cenno sopra.
- Personalità della prestazione assistenziale: L'obbligo assistenziale che fa capo al vitaliziante ha ad oggetto prevalentemente prestazioni infungibili, che solo lui deve eseguire, perché scelto dal vitaliziato per le sue qualità personali (Cass. 1080/2020 e Cass. 10859/2010).Da ciò discende che l'obbligazione, sia dal lato attivo, cioè credito del vitaliziato, che dal lato passivo, cioè debito del vitaliziante, non si trasmette né per atto tra vivi né per successione a causa di morte (da ultimo Cass. 27014/2017).
Le tutele del vitaliziato
Nel contratto per essere correttamente ricompensati per l’assistenza ai genitori, è bene prestare attenzione al genitore creditore.
Poiché il figlio vitaliziante riceve subito il trasferimento del bene, immobile o capitale, in suo favore, mentre il genitore diventa soltanto creditore di prestazioni future da eseguire nel tempo, quest’ultimo è esposto al rischio di inadempimento da parte del primo.
Inoltre il genitore non potrebbe ottenere coattivamente l’adempimento, trattandosi di obblighi infungibili.
Pensiamo semplicemente ai casi di ripetuta trascuratezza nei confronti del genitore, gravi omissioni, ecc.
Date le difficoltà della verifica giudiziale degli inadempimenti, tali da comportare la risoluzione, è bene disciplinarli contrattualmente attraverso l’uso di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c.
È utile anche affiancare delle penali ex art. 1382 c.c. per rafforzare le obbligazioni, per i casi di semplice ritardo o inadempimenti meno gravi.
Da valutare anche la previsione di una garanzia patrimoniale per assicurare gli effetti restitutori del capitale o dell’immobile, in caso di risoluzione.
Da ipotizzare anche la possibilità, ricorrendone determinati presupposti, come momentanee difficoltà o impossibilità, periodi di libertà, di consentire al vitaliziante di farsi sostituire o farsi coadiuvare da terzi negli obblighi di fare o commutare tali obblighi con la corresponsione di denaro.
Figlio che assiste il genitore: ha diritto a una maggiore eredità?
La domanda è molto frequente:
il figlio che assiste un genitore anziano, malato o non autosufficiente ha diritto a una parte maggiore dell’eredità?
La risposta, in linea generale, è no.
Il fatto di avere assistito personalmente un padre o una madre, anche per molti anni e anche sostenendo un impegno considerevole dal punto di vista personale, economico e organizzativo, non attribuisce automaticamente al figlio il diritto ad una maggiore quota ereditaria.
Questo non significa, però, che l’assistenza prestata sia giuridicamente irrilevante.
Al contrario, la questione può assumere grande importanza quando il genitore, durante la propria vita, abbia effettuato attribuzioni patrimoniali a favore del figlio che lo assisteva oppure abbia previsto una particolare organizzazione della propria successione.
Occorre quindi distinguere attentamente tra assistenza prestata spontaneamente, donazione, testamento, attribuzioni patrimoniali, obbligazione naturale e contratto di mantenimento.
Assistenza al genitore e successione: il figlio che ha assistito può chiedere di più?
Immaginiamo il caso di due fratelli.
Uno vive lontano e mantiene rapporti saltuari con il genitore.
L’altro vive vicino a lui e per anni:
- lo accompagna alle visite mediche;
- fa la spesa;
- prepara i pasti;
- si occupa della casa;
- sostiene alcune spese;
- lo accompagna negli spostamenti;
- organizza le visite;
- presta compagnia;
- si occupa delle necessità quotidiane.
Dopo la morte del genitore, il figlio che ha prestato assistenza potrebbe ritenere di avere diritto ad una maggiore quota dell’eredità.
Dal punto di vista umano la richiesta può essere comprensibile.
Dal punto di vista giuridico, però, il maggiore sacrificio personale non modifica automaticamente le quote ereditarie.
Non esiste infatti una regola generale secondo cui il figlio che ha assistito maggiormente il genitore debba necessariamente ereditare più degli altri.
Il problema deve essere affrontato verificando quale titolo giuridico possa giustificare l’eventuale attribuzione patrimoniale.
Il figlio che assiste il genitore può essere ricompensato?
Sì, ma bisogna distinguere attentamente il diritto ad ottenere una ricompensa dal fatto che il genitore voglia spontaneamente favorire il figlio.
Il figlio non può trasformare automaticamente l’assistenza prestata in un credito verso il genitore o, dopo la morte, verso l’eredità.
Il genitore, tuttavia, può decidere durante la propria vita di attribuire un bene o una somma al figlio.
Può inoltre pianificare la propria successione attraverso un testamento, nei limiti dei diritti spettanti agli eventuali legittimari.
Quando invece si desidera che il trasferimento patrimoniale sia direttamente collegato alla prestazione di assistenza, assume particolare rilievo il contratto di mantenimento.
Perché non basta dire "mi spetta di più perché l'ho assistito"?
Questa affermazione, molto comune nelle controversie ereditarie, nasconde una distinzione fondamentale.
Il merito personale e il diritto patrimoniale sono due concetti diversi.
Un genitore può ritenere che un figlio abbia fatto molto più degli altri e può quindi desiderare di favorirlo.
Ma perché questa volontà produca determinati effetti giuridici deve essere espressa attraverso uno strumento compatibile con la legge.
Altrimenti, al momento dell’apertura della successione, gli eredi saranno chiamati secondo le regole previste per quel determinato tipo di successione.
La pagina dello Studio dedicata al diritto ereditario illustra proprio le principali regole della successione legittima e della successione necessaria, oltre alle questioni relative a testamento e legittimari.
Il genitore può lasciare di più al figlio che lo ha assistito?
Può decidere di favorirlo, nei limiti previsti dalla legge.
Questo è un punto molto importante.
Non bisogna confondere:
“il figlio ha diritto automaticamente a una maggiore eredità”
con:
“il genitore può scegliere di attribuire una parte maggiore del proprio patrimonio al figlio che lo ha assistito”.
Sono due situazioni completamente diverse.
Nel secondo caso occorre verificare l’esistenza di altri soggetti titolari di diritti successori riservati e calcolare correttamente la quota disponibile e le eventuali quote di riserva.
La presenza dei legittimari rappresenta infatti un limite alla libertà dispositiva del de cuius.
La quota disponibile può essere utilizzata per favorire il figlio?
In determinate situazioni sì.
La quota disponibile rappresenta, in termini generali, quella parte del patrimonio di cui il testatore può disporre liberamente senza ledere i diritti dei legittimari.
La sua misura, però, varia in funzione della composizione familiare.
È quindi necessario conoscere almeno:
- presenza del coniuge;
- numero dei figli;
- eventuale presenza di ascendenti;
- valore del patrimonio;
- precedenti donazioni;
- beni immobili;
- disponibilità finanziarie;
- eventuali altri trasferimenti.
Per questo non è corretto affermare, in astratto, che il genitore possa sempre lasciare “la maggior parte” o addirittura “tutto” al figlio che lo ha assistito.
Assistenza al genitore e testamento
Il testamento può essere uno strumento importante quando il genitore vuole organizzare preventivamente la successione.
Può essere utilizzato per attribuire determinati beni, istituire eredi, prevedere legati o utilizzare la quota disponibile nel rispetto dei diritti dei legittimari.
Occorre però ricordare che il testamento è revocabile e che una disposizione testamentaria non può comprimere i diritti spettanti ai legittimari oltre i limiti consentiti dalla legge.
Su questo punto è particolarmente utile anche l’approfondimento dello Studio sulla revoca del testamento.
Donazione al figlio che assiste il genitore
Un’altra situazione ricorrente è quella del genitore che durante la propria vita trasferisce al figlio una somma di denaro, un immobile o altro bene spiegando agli altri familiari:
“Glielo do perché si è occupato di me per tutti questi anni.”
Anche in questo caso non è sufficiente la motivazione familiare.
Occorre verificare che cosa sia stato effettivamente fatto dal punto di vista giuridico.
Bisogna distinguere una donazione da un’eventuale donazione indiretta e, soprattutto, verificare se il trasferimento sia stato realmente collegato ad una controprestazione assistenziale.
La distinzione può diventare decisiva quando, dopo la morte del genitore, gli altri eredi contestano l’attribuzione.
Assistenza al genitore in cambio della casa
È una delle ricerche più interessanti perché rappresenta una situazione concreta:
“Posso dare la casa a mio figlio in cambio dell’assistenza?”
La risposta non può essere semplicemente sì o no.
È possibile valutare una struttura contrattuale nella quale il trasferimento dell’immobile sia collegato ad obblighi di assistenza e mantenimento.
Ma la struttura dell’operazione deve essere attentamente valutata.
Non basta scrivere:
“La casa viene trasferita al figlio in cambio dell’assistenza al padre.”
Occorre verificare:
- la natura del contratto;
- la reale esistenza delle prestazioni;
- il loro contenuto;
- la durata;
- l’incertezza della loro misura;
- il valore del bene trasferito;
- la situazione del beneficiario;
- la presenza di altri legittimari;
- le conseguenze dell’eventuale inadempimento.
Contratto di mantenimento tra genitore e figlio
Il contratto di mantenimento può assumere particolare interesse proprio nei casi in cui un genitore abbia bisogno di assistenza e disponga di un bene o di un capitale.
Il rapporto può essere strutturato prevedendo da una parte il trasferimento di un bene e dall’altra l’assunzione di specifici obblighi assistenziali.
La differenza rispetto ad una semplice donazione è quindi essenziale.
Nel contratto di mantenimento deve esistere un rapporto di corrispettività tra le prestazioni.
La giurisprudenza ha riconosciuto la specificità del vitalizio assistenziale rispetto alla rendita vitalizia, proprio in ragione della natura personale e assistenziale delle prestazioni dovute.
Perché il contratto di mantenimento deve essere redatto con attenzione?
Perché il genitore trasferisce un bene in una fase iniziale, mentre le prestazioni assistenziali dovranno essere eseguite nel corso del tempo.
Questo crea un evidente problema di tutela.
Se il bene è già stato trasferito e il figlio successivamente non rispetta gli obblighi assunti, il genitore deve avere strumenti idonei per reagire all’inadempimento.
Per questo possono assumere importanza:
clausola risolutiva espressa, penali, garanzie patrimoniali e disciplina puntuale delle prestazioni.
Il contratto dovrebbe inoltre descrivere nel modo più preciso possibile che cosa si intende per assistenza, evitando formulazioni eccessivamente generiche.
Cosa succede se il figlio smette di assistere il genitore?
È una delle domande che devono essere affrontate prima della stipula del contratto.
Bisogna chiedersi cosa succede se:
- il figlio smette di prestare assistenza;
- si trasferisce lontano;
- non rispetta gli obblighi;
- trascura il genitore;
- diventa temporaneamente impossibilitato;
- necessita a sua volta dell’aiuto di terzi;
- si verifica un grave conflitto familiare.
Il contratto deve quindi prevedere, quando possibile e opportuno, le conseguenze delle diverse forme di inadempimento.
L’obiettivo non è soltanto tutelare il figlio, ma anche garantire che il genitore non rimanga privo dell’assistenza sulla quale aveva fatto affidamento.
Gli altri figli possono contestare ciò che il genitore ha dato al figlio che lo assiste?
Dipende dalla natura dell’attribuzione e dalle circostanze concrete.
Non esiste una risposta uguale per ogni trasferimento.
Occorre verificare se siamo di fronte ad una:
- donazione;
- donazione indiretta;
- disposizione testamentaria;
- obbligazione naturale;
- vendita;
- contratto di mantenimento;
- diversa attribuzione patrimoniale.
È inoltre necessario valutare il patrimonio complessivo del de cuius e la posizione dei legittimari.
Il tema della successione necessaria e della tutela delle quote riservate è centrale anche nell’analisi delle donazioni e delle disposizioni testamentarie.
Assistenza al genitore e fratelli: come prevenire una lite ereditaria
Molte controversie ereditarie nascono non tanto dal valore economico del bene, quanto dalla sensazione di ingiustizia percepita dagli altri familiari.
Un figlio può sostenere:
“Io mi sono preso cura di mamma per dieci anni e mio fratello pretende la metà.”
L’altro può rispondere:
“Mamma era libera di lasciare quello che voleva, ma non può essere utilizzata l’assistenza come giustificazione per ledere i miei diritti.”
La situazione può diventare rapidamente conflittuale.
Quando il genitore è ancora in vita, una corretta pianificazione patrimoniale e successoria può consentire di ridurre sensibilmente il rischio di future controversie.
Quando invece il genitore è già deceduto, occorre ricostruire la situazione patrimoniale e documentale per verificare quali diritti siano concretamente esercitabili.
E se il genitore è già morto?
In questo caso non siamo più nella fase della pianificazione, ma in quella della successione già aperta.
Occorre verificare il patrimonio lasciato dal de cuius, gli eventuali testamenti, le donazioni, i trasferimenti effettuati in vita e la posizione dei singoli eredi.
Può essere necessario ricostruire anche la movimentazione dei rapporti bancari, gli immobili e le altre componenti patrimoniali.
Sul sito dello Studio sono presenti numerosi approfondimenti dedicati alla ricostruzione dell’asse ereditario e alle problematiche successorie.
Cosa deve fare il figlio che ha già assistito il genitore?
Se il genitore è ancora in vita, il primo passo non dovrebbe essere chiedersi soltanto:
“Quanto mi spetta?”
È invece opportuno raccogliere e ricostruire tutte le informazioni utili:
- durata dell’assistenza;
- attività concretamente svolte;
- spese sostenute;
- eventuali trasferimenti di denaro;
- eventuali immobili trasferiti;
- testamenti;
- scritture private;
- eventuali contratti;
- presenza di fratelli o altri legittimari;
- consistenza complessiva del patrimonio.
Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire quale strumento possa essere eventualmente utilizzato.
Perché è importante intervenire prima dell'apertura della successione?
La pianificazione preventiva permette di valutare le diverse possibilità quando il genitore è ancora in vita.
In questa fase possono essere analizzati, a seconda delle circostanze:
testamento, donazioni, attribuzioni patrimoniali, contratto di mantenimento, trasferimento della nuda proprietà, riserva di usufrutto e altre soluzioni compatibili con la situazione concreta.
Dopo il decesso, invece, molte scelte non sono più possibili e la questione diventa prevalentemente successoria e, nei casi controversi, contenziosa.
Come essere correttamente ricompensati per l'assistenza ai genitori?
Il principio fondamentale è semplice:
il semplice fatto di aver assistito un genitore non crea automaticamente un diritto ad una maggiore quota dell’eredità.
Il genitore può però decidere di favorire il figlio che lo ha assistito attraverso gli strumenti consentiti dalla legge, rispettando i diritti degli eventuali legittimari.
Quando invece si vuole collegare direttamente il trasferimento di un bene o di un capitale all’assistenza futura del figlio, può essere valutato il contratto di mantenimento o vitalizio assistenziale.
La scelta dello strumento corretto richiede però una valutazione preventiva della situazione familiare, patrimoniale e personale del genitore.
La pianificazione effettuata per tempo può evitare che una situazione che nasce da un rapporto affettivo e familiare si trasformi, dopo la morte, in una controversia tra fratelli.
Domande frequenti sull'assistenza ai genitori e sull'eredità
No, non automaticamente. L’assistenza prestata al genitore non determina da sola una quota ereditaria maggiore. Il genitore può però decidere di favorire il figlio attraverso gli strumenti previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti degli eventuali legittimari.
Non esiste automaticamente un diritto al compenso per il solo fatto di avere assistito il genitore. Occorre verificare l’esistenza di uno specifico titolo giuridico che giustifichi una pretesa economica.
Il genitore può valutare diverse soluzioni, compresa una disposizione testamentaria o, in presenza dei necessari presupposti, un contratto di mantenimento. Occorre però considerare la situazione familiare, patrimoniale e i diritti degli eventuali legittimari.
Può essere valutato un contratto di mantenimento o vitalizio assistenziale, nel quale il trasferimento del bene sia collegato alle prestazioni di assistenza e mantenimento. La struttura dell’operazione deve essere valutata caso per caso.
No. Il contratto di mantenimento è caratterizzato dal collegamento tra il trasferimento patrimoniale e l’obbligo di prestare determinate attività assistenziali. La qualificazione concreta dell’operazione dipende dalla sua struttura effettiva.
Può essere possibile contestare un’attribuzione quando ricorrano i relativi presupposti giuridici. Occorre quindi analizzare la natura dell’atto, il patrimonio complessivo e i diritti degli eventuali legittimari.
Sì, nei limiti consentiti dalla legge. Il testatore può utilizzare la quota disponibile per favorire un determinato soggetto, ma deve essere verificata la posizione degli eventuali legittimari.
Dipende dalla natura dell’operazione. Occorre distinguere, tra le altre possibilità, donazione, donazione indiretta e attribuzione collegata ad una vera controprestazione.
La questione deve essere affrontata con estrema attenzione per il divieto dei patti successori previsto dall’art. 458 c.c. Sul tema è disponibile anche l’approfondimento dello Studio sui patti successori.
La soluzione dipende dal caso concreto. È possibile valutare, a seconda della situazione, una corretta pianificazione testamentaria, eventuali attribuzioni patrimoniali oppure un contratto di mantenimento, analizzando preventivamente patrimonio, rapporti familiari e diritti dei legittimari.
Consulenza e assistenza
Se sei un genitore che desidera organizzare il proprio patrimonio tenendo conto dell’assistenza ricevuta da uno dei figli, oppure sei un figlio che da anni assiste un genitore e vuoi comprendere quali strumenti giuridici possano tutelare il rapporto e riconoscere correttamente l’impegno prestato, è opportuno esaminare la situazione concreta prima di effettuare donazioni, testamenti o trasferimenti immobiliari.
Lo Studio Legale Gallenga, con sede a Firenze, si occupa di successioni ereditarie, diritto ereditario, testamenti, donazioni, tutela dei legittimari e controversie successorie. Il sito presenta espressamente questi ambiti nell’offerta dello Studio.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata al diritto ereditario oppure contattare lo Studio. Per approfondire anche le successioni con elementi internazionali, consulta “Successione dello straniero“.
