Revoca del testamento

Il testamento è sempre revocabile

Revoca del testamento: in qualunque forma redatto, il testamento è sempre revocabile da parte del testatore ed è nullo ogni atto volto a renderlo definitivo.

Revoca del testamento: il testatore può sempre eliminare, sostituire e modificare un testamento precedentemente fatto.

Questo diritto di ripensamento, è espressione della massima libertà testamentaria del de cuius, che è libero sia di disporre delle proprie sostanze, che di ritrattare tali disposizioni. Libertà, quale principio di ordine pubblico, garantita dalla non rinunziabilità al diritto di revoca (art. 679 cc). Per lo stesso principio è garantita anche la possibilità di revocare la revoca.

L’impossibilità di rinunziare al diritto di revoca sta a significare che sono nulli tutti quei negozi unilaterali (posti in essere dal solo testatore) o pattizi (presi in accordo con terzi) volti a rendere “definitivo” un testamento. Ricordo che un patto tra chiamati e testatore che contiene la irrevocabilità del testamento rientra tra i patti successori vietati.

Il testamento è un negozio giuridico a contenuto patrimoniale ed eccezionalmente può contenere disposizioni non patrimoniali come nel caso di riconoscimento di figlio naturale e la riabilitazione dell’indegno a succedere. Ebbene queste due disposizioni non possono essere revocate.

La revoca è ammessa solo nelle forme e casi tassativamente previsti.

La revoca espressa

La revoca espressa, prevista dall’art. 680 cc, può avvenire esclusivamente in due modi. Mediante un nuovo testamento avente una delle forme consentite (pubblico, segreto e olografo) o mediante atto pubblico ricevuto da notaio.

Nel primo caso (nuovo testamento), la revoca può essere anche l’unica disposizione contenuta. Vedremo oltre quali effetti può avere.

La revoca, quale atto contrario al testamento che si vuole eliminare, partecipa della natura e della causa del testamento stesso. Per questo motivo la revoca esige la stessa capacità di fare testamento in capo al de cuius. Se ad esempio il testatore avesse fatto un testamento e dopo qualche hanno fosse diventato incapace naturale, non potrebbe validamente revocare il precedente testamento.

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La revoca tacita

È prevista in alcune ipotesi tipiche tutte caratterizzate dalla natura di negozio indiretto, per cui il legislatore attribuisce e fa presumere l’esistenza di una ben precisa volontà a fronte di un atto compiuto dal testatore.

Testamento posteriore

L’art. 682 cc prevede che il testamento posteriore, che non contenga la revoca espressa dei precedenti testamenti, li annulla solo per le disposizioni incompatibili. Facciamo due esempi per capire come opera tale revoca. In un primo testamento viene nominato erede universale Tizio e legatario Caio; con un testamento successivo il testatore nomina soltanto suo erede universale Caio. In tal caso la nomina di Caio come erede universale è incompatibile con la precedente di Tizio nel primo testamento, che in tal modo risulta revocato per tale disposizione. Non è invece incompatibile la prima nomina di Caio come legatario con la seconda a titolo di erede, che rimarrà in piedi.

Si possono però presentare casi ben più complessi dove l’incompatibilità non è così lampante. Per questo motivo consiglio sempre di disporre la revoca espressa nei testamenti e disciplinare ex novo tutte le disposizioni, onde evitare incertezze e future liti tra successori.

Testamenti contemporanei

Nel caso in cui non sia possibile stabilire la priorità cronologica di due testamenti con la stessa data, saranno efficaci le disposizioni di entrambi i testamenti che non siano incompatibili tra loro e saranno prive di effetto quelle incompatibili. Facciamo l’esempio di due testamenti in pari data dove nel primo troviamo la semplice nomina di erede di Tizio e nel secondo la semplice nomina di erede di Caio. In tal caso, non essendo prevista in nessuno dei due testamenti la nomina esclusiva, entrambi saranno eredi per la quota di 1/2 ciascuno. Se invece in uno dei due testamenti avessimo trovato nomina esclusiva, questa avrebbe prevalso sull’altra, revocata per incompatibilità.

Testamento posteriore inefficace

Se la revoca fosse contenuta in un testamento posteriore nullo, travolta da nullità sarebbe anche la revoca; non invece nel caso di testamento posteriore inefficace per premorienza dell’erede o legatario al testatore, loro incapacità o indegnità, loro rinunzia all’eredità o legato.

Distruzione del testamento

L’art. 684 cc recita testualmente: “il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo”.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che i comportamenti previsti dalla norma siano tassativi e che solo questi costituiscano revoca del testamento. Trattandosi di presunzioni è sempre ammessa la prova contraria.

Non costituiscono pertanto revoca altri atti come l’appallottolamento del foglio testamentario e il getto di esso nel cestino dei rifiuti. La foto in evidenza su questo articolo mostra una scheda testamentaria appallottolata, che abbiamo visto non rientrare tra i casi di revoca.

Mentre non comporta revoca uno degli atti posti in essere da un terzo all’insaputa del testatore, la si ha invece quando il terzo compie uno degli atti su incaricato dal testatore, trattandosi di mera collaborazione nell’attività materiale voluta dal testatore.

Ritiro del testamento segreto

Quando il testatore ritira il testamento segreto dal notaio, compie un mero atto a cui il legislatore attribuisce l’effetto revocatorio assoluto. Venendo a mancare la segretezza del testamento, esso perde un elemento formale indispensabile. L’unico caso in cui ciò non si verifica è quando il testamento segreto ritirato può valere come testamento olografo. Ricordiamo infatti che il testamento segreto è un atto pubblico complesso composto dalla scheda testamentaria e dal verbale di ricevimento notarile. La scheda può non essere olografa (scritta con mezzi meccanici o da terzi) e può non avere la data, ai fini della validità del testamento segreto. Solo nel caso in cui la scheda abbia i requisiti formali del testamento olografo, il ritiro ha la sola funzione di convertire il testamento da segreto a olografo.

Alienazione e trasformazione della cosa legata

Salva prova contraria, tutte le volte che il testatore abbia alienato (vendita, permuta, donazione, ecc) il bene oggetto di un legato o lo abbia trasformato in modo tale da non avere più stessa funzione economico-sociale, la disposizione di legato è revocata.

Si potrà verificare la revoca quantitativamente parziale, allorché sia alienata una parte del legato ed in tal caso rimarrà efficace per la parte non alienata; si potrà verificare anche la revoca qualitativamente parziale, quando ad esempio il testatore costituisce un diritto reale sul bene oggetto di legato, come ad esempio l’usufrutto. In tal caso il legato rimarrà in piedi per il diritto di nuda proprietà.

Per trasformazione non deve intendersi semplicemente una modifica materiale in sé considerata, ma un profondo mutamento della funzione economico-sociale del bene in relazione all’intento del testatore. Ad esempio se il testatore avesse legato l’unità immobiliare di via Roma il legato rimarrebbe insensibile al mutamento di destinazione (da fondo commerciale ad abitativo); non anche nel caso in cui avesse il testatore avesse lasciato il fondo commerciale di via Roma, poi trasformato in abitazione.

Revoca per sopravvenienza di figli

Il legislatore prevede una revoca automatica del testamento, basata sulla presunta volontà del testatore, per il caso in cui sopraggiungano figli rispetto al momento della redazione del testamento.

I presupposti per l’operatività sono l’assenza di figli al momento della confezione del testamento e la sopravvenienza di un figlio o di un discendente legittimo.

La revoca è esclusa in due casi, quando il testatore ha considerato espressamente che anche nell’ipotesi di sopravvenienza di figli il testamento rimanga efficace; l’altro quando i figli sopravvenuti non vengano alla successione (premorienza, rinunzia, indegnità) e non operi la rappresentazione.

Revoca della revoca

Con essa si vogliono eliminare gli effetti della revoca, così da far rivivere il testamento revocato con effetti retroattivi risalenti alla data della sua originaria redazione.

La revoca della revoca è consentita soltanto nella forma della revoca espressa, sia essa totale o parziale, mediante forma testamentaria o atto pubblico notarile. Non è dunque ammessa una revoca tacita di una revoca espressa, come nel caso di cancellazione della revoca. E’ invece possibile la revoca espressa della revoca tacita, come anche nel caso limite della distruzione del testamento. Pur essendo venuto meno il documento come supporto materiale non è venuta meno la documentazione con cui si può provare che il testamento è esistito come fatto storico, ricostruibile.

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