Testatore ingannato e raggirato - dolo

Testatore ingannato e raggirato - dolo

Quante persone, siano parenti o amici, vicine al testatore rimangono escluse e deluse dalla successione perché il testamento è stato fatto in favore di soggetti inaspettati!
O il testatore è stato così abile da aver ingenerato aspettative ereditarie in quei soggetti, magari per ottenere in vita favori, servigi o aiuti, poi liberamente disattese nelle proprie disposizioni di ultima volontà, oppure sorge il grosso sospetto che egli possa esser stato raggirato affinché venissero dirottare le proprie volontà verso altri beneficiari.
In questo secondo caso ci troviamo davanti ad una delle ipotesi di volontà testamentaria viziata da dolo. Ciò vuol dire che il testatore è stato ingannato e raggirato.

Testatore ingannato e raggirato - dolo
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Dolo o captazione

Il dolo testamentario, anche chiamato captazione, è indicato nell’art. 624 cc come uno dei tre vizi della volontà, che possono portare all’annullamento del testamento. Non ne viene data una definizione. L’unica che troviamo nel codice civile è all’art. 1439, in tema di vizi del consenso nei contratti.
Con i dovuti adattamenti possiamo ricavare che il dolo testamentario è il raggiro compiuto da un terzo verso il de cius, tale da indurlo a testare in un certo modo.
Gli elementi costituenti il dolo sono dunque:

  • le azioni volontariamente compiute dal terzo finalizzate a ingannare il testatore
  • l’induzione in errore del de cuius
  • il nesso causale tra le azioni fraudolente del terzo e la caduta in errore del testatore

Ecco che il dolo deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando nel testatore false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso, verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Per aversi il dolo non basta dunque una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati. (Cass. 8047/2001; Cass. 7689/1999; Cass. 254/1985 e Cass. 30424/2022).
Per la configurazione del vizio in esame occorrerà anche tenere in debita considerazione l’età, lo stato di salute e le condizioni di spirito del testatore, per cui tanto maggiore sarà la sua minorata difesa o “debolezza”, tanto minore potrà essere l’incisività dell’opera di indirizzamento della sua volontà in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.
E’ indifferente che il dolo provenga da soggetto istituito come beneficiario nel testamento o da terzo, poiché la norma è tesa a tutelare la libera volontà del de cuius, da chiunque e comunque alterata. Ne consegue che sarà soggetta ad annullamento anche la disposizione in favore di terzo ignaro del dolo altrui, sul testatore.

Chi ha agito con dolo sarà eventualmente anche escluso dalla successione, per indegnità (art. 463 n. 4 cc). Sia da quella legittima, che da quella testamentaria.

Quando è applicabile e quando no

I casi in cui è riscontrabile il dolo sono:

  • quando il de cuius è indotto a fare testamento, pur non avendo voluto
  • quando egli è indotto ad introdurre od omettere soggetti contro la vera volontà
  • quando egli è indotto a inserire od omettere disposizioni contro la sua vera volontà

Poiché è il testamento viziato da dolo ad essere impugnabile con azione di annullabilità ex art. 624 cc, è necessario che un testamento sia stato fatto.
Ne consegue che i raggiri finalizzati a non far fare al testatore alcun testamento non costituiscono dolo; si aprirà la successione legittima o quella testamentaria, nel caso di preesistente testamento. Sarà invece ipotizzabile nel caso di testamento contenente la sola revoca dei precedenti.
L’ipotesi di testatore ingannato e raggirato non si verifica neppure nel caso di sua incapacità naturale poiché, non essendo in grado di autodeterminarsi, non è neppure possibile indurlo in errore ed il testamento sarà annullabile per altro vizio; per incapacità ex art. 591 cc..

La prova del dolo verso il testatore ingannato e raggirato

Come si può immaginare, la difficoltà maggiore è la prova del dolo, che incombe su chi asserisce esserne il de cuius stato vittima.
Difatti è logico pensare che chi vuole ingannare il testatore, cerchi di farlo lontano da occhi indiscreti. Il più delle volte agirà con astuzia, soltanto in situazioni propizie, vis a vis col lui. Ricorrente è lo stato di isolamento del de cuius dai rapporti familiari e affettivi, opportunamente ideato dal malfattore.
Se solo uno potesse disporre di lecite ed utilizzabili registrazioni audio-video il gioco sarebbe fatto, ma purtroppo non è quasi mai così.
Lo dimostrano la maggior parte delle sentenze che si sono occupate del dolo testamentario, che hanno respinto la domanda di annullamento per mancanza di prova.
Occorre però ricordare che nel nostro ordinamento è previsto l’ingresso agli indizi o presunzioni gravi precisi e concordanti, sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento, anche in assenza di prove.
La presunzione semplice (art. 2729 cc) non è altro che quel procedimento logico per cui è consentito risalire da un fatto noto ad uno ignoto. Tanti fatti noti che convergono in una determinata direzione possono costituire indizi sull’esistenza di un fatto non noto. Nell’ambito in questione, da certi fatti è possibile presume che la volontà del testatore sia stata ingiustamente modificata da un terzo. In sostanza l’accertamento deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (Cass. 824/2014).

Un caso importante

Un esempio emblematico di giudizio riguardante un testatore ingannato e raggirato, in cui è stata fatta applicazione delle presunzioni, è quello affrontato dalla Cassazione 30424/2022, che conferma la sentenza di appello della corte genovese. Se pur in assenza di prove schiaccianti, l’insieme dei fatti e condotte del soggetto vicino (badante) al testatore hanno convinto il giudice a ritenere che quest’ultimo sia rimasto vittima di dolo.
Nel caso in esame il testatore ingannato e raggirato si trovava in uno stato di ridotta capacità di intendere ed era infermo; l’infermità gli aveva provocato ansia con una conseguente vulnerabilità psichica, tale da essere facilmente influenzabile e tendente ad agire sotto la suggestione di terzi. Ciò non è bastato però ad annullare il testamento per incapacità.
Invece sono stati tenuti in debita considerazione anche altri elementi per giungere all’annullamento a causa di dolo. Tra le tante, l’aver la badante assunto il controllo e ingerenza nelle scelte patrimoniali del de cuius, mediante cointestazione conti correnti e prelievi; l’isolamento del de cuius da tutti i rapporti parentali; la reiterazione dei testamenti, tutti di contenuto analogo, indice di una pressione o comunque di soddisfare una richiesta altrui; il primo testamento redatto poco dopo aver conosciuto la badante.
Sono state considerate rilevanti tutte le manifestazioni esteriori di un agire, così ritenuto presuntivamente doloso.
Trovo utile concludere, riportando il principio espresso dalla Cassazione:
“La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata; l’idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della ‘consapevolezza affettiva’, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. Dette valutazioni costituiscono comunque apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”

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