Evitare che l’eredità vada all’erede con debiti
Proteggere il legittimario dai creditori
E’ comprensibile la preoccupazione di chi trasmetterà il proprio patrimonio ad un successore con molti debiti, sapendo che i beni ereditari che acquisterà potrebbero molto probabilmente essere aggrediti dai suoi creditori.
La stessa preoccupazione può esser nutrita anche dall’erede, che rischia di veder soltanto “passare” i beni dal de cuius ai suoi creditori.
E’ possibile evitare che l’eredità vada all’erede con debiti?
Nel caso in cui il successore sia un parente non legittimario, la soluzione è semplice. Basta fare un testamento in favore di altri, per evitare che il parente divenga erede per successione legittima.
Se il successore è invece un legittimario (coniuge, figli, loro discendenti, ascendente) la cosa è molto più complicata. Difatti il legittimario è colui che ha diritto ad una quota di riserva per legge. Di conseguenza l’erede necessario, se leso nella quota (con donazioni a terzi o minor sua attribuzione testamentaria) o addirittura ignorato (pretermesso), potrebbe agire per integrarla o ottenerla.
E’ intuitivo che questo spirito di protezione può funzionare se la sua attuazione è in qualche modo “concertata” tra testatore e legittimario. Il primo disporrà solo in parte o non disporrà niente in favore del secondo e quest’ultimo non farà valere alcun suo diritto per ottenere quanto a lui spettante.
Per proteggere il legittimario dai creditori, vediamo in questo articolo cosa potrebbe fare il de cuius. Verifichiamo se il fenomeno della c.d. “lesione amica” può essere un valido espediente.
Hai qualche domanda?
Come può comportarsi il de cuius per proteggere il legittimario dai creditori
Per evitare che l’eredità vada all’erede con debiti il de cuius potrebbe a) disfarsi di tutti i beni in vita mediante donazioni, b) attribuire i beni per testamento ad altri, ignorandolo, c) attribuirgli beni di minor valore o una quota minore, d) attribuirgli un legato in conto di legittima o e) un legato in sostituzione di legittima con o senza diritto al supplemento.
a) Disfarsi di tutti i beni in vita mediante donazioni
Il genitore ad esempio potrebbe donare in vita la gran parte dei beni agli altri figli o a terzi, ignorando il figlio con debiti, in modo tale che né prima e né poi arrivino a lui beni aggredibili. Delle tutele attuabili dal futuro legittimario, quando è ancora in vita il donante, ho parlato in questo articolo.
La domanda che qui possiamo porci è se i creditori del legittimario, di fronte alla sua inazione, possono sostituirsi a lui nell’esercizio dell’opposizione alla donazione. Non risultano precedenti giudiziari, ma pare di poterlo escludere in considerazione della personalità dell’atto di opposizione (art. 563 cc).
b) Estromettere dall’eredità il figlio debitore
E’ iI caso in cui il testatore devolve tutti i beni ad altri, senza nominare in alcun modo il legittimario, che di conseguenza è leso nei suoi diritti di riserva. E’ anche il caso della diseredazione vera e propria, come taluna giurisprudenza ammette (Cass 8352/2012). Il legittimario per ottenerli dovrebbe agire con l’azione di riduzione, onde conseguire il titolo di erede e vedersi attribuire la quota spettante. E se il figlio estromesso rinunciasse all’azione o più semplicemente non agisse in riduzione, basterebbe a “farla franca” per non pagare i debiti?
c) Attribuzione di beni di minor valore o una quota minore
Un altro metodo per evitare che l’eredità vada all’erede con debiti è quello di trasmettergli un patrimonio minore. Il testatore potrebbe attribuirgli beni a titolo di erede (istitutio ex re certa) di minor valore rispetto alla quota necessaria o istituirlo in una quota minore rispetto alla quota di riserva.
d) Legato in conto di legittima
Non è altro che un normale legato, attribuzione a titolo particolare, che il testatore fa in favore di un legittimario.
In questa sede a noi interessa il caso in cui al legittimario sia attribuito soltanto il legato, senza esser nominato erede.
Al legatario è rimessa la scelta di accontentarsi del legato, acquistato automaticamente; di agire in riduzione per prendere a titolo di erede la restante parte di patrimonio oltre al legato o rinunziare al legato ed agire in riduzione per conseguire l’intera quota necessaria di spettanza.
e) Legato in sostituzione di legittima con o senza diritto al supplemento
Altro modo per proteggere il legittimario dai creditori è costituito dal legato in sostituzione di legittima, anche detto “tacitativo”.
Il legatario dovrà scegliere se tenere il legato già automaticamente acquisito o rinunciare al medesimo, per poi agire in riduzione onde ottenere la quota di legittima. Questo meccanismo conferisce alla delazione ereditaria a titolo di legato la natura giuridica di istituzione risolutivamente condizionata alla rinuncia; non è invece sospensivamente condizionata a tale atto di rinuncia la delazione ereditaria ex lege per conseguire la legittima, che dovrà passare attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
E’ importante segnalare il non sopito dibattito se tale legato sia o meno soggetto al divieto di pesi e condizioni che presidia la quota necessaria (art. 549 cc). Chi fa leva sulla sostitutività ne ricava che ben potrebbe il testatore operare un legato tacitativo di scarso valore con onere in favore di terzi, che lo decrementi ulteriormente. Chi invece ne esalta comunque la natura di legittima attribuita sotto forma di legato, non ammette l’apposizione di pesi e condizioni, con conseguente loro nullità.
Per evitare che l’eredità vada all’erede con debiti, il testatore potrebbe disporre anche un legato sostitutivo con diritto al supplemento in favore del legittimario (art. 551 comma 2 cc).
Questa è la più dibattuta figura di legato, tanto da esser messa in discussione la sua natura appunto di attribuzione a titolo particolare, con tutto quanto ne consegue riguardo al pagamento dei debiti (il legatario non li paga, mentre l’erede sì).
Difatti vi è chi (Capozzi) sostiene che l’istituito non sia altro che un erede, la cui quota legittima è composta dal bene apporzionato ex art. 734 cc e col supplemento, ottenibile con la petizione di eredità e non con l’azione di riduzione. Una eventuale rinunzia coinvolgerebbe l’intera istituzione ereditaria.
Altri dicono trattarsi di un legato, che si trasforma in quota ereditaria per l’intero, ove si agisse con l’azione di riduzione per ottenere il supplemento.
Chi invece (Mengoni, Bianca, Criscuoli e Palazzo) ne esalta la natura di legato, afferma che anche il supplemento è un legato di credito per il cui conseguimento non importa l’azione di riduzione. Ne è concorde Cass. 30702/2108.
Considerazioni finali
Sin qui ho passato in rassegna ciò che è nella libera scelta e facoltà del testatore di evitare che l’eredità vada all’erede con debiti o che ne vada il meno possibile.
Una volta che si aprirà la successione, ogni decisione passerà nelle mani del legittimario.
Vedremo in un altro articolo appositamente dedicato, cosa in concreto potrà fare il legittimario e se le “tutele” adottate saranno in grado di resistere ai propri creditori. Vedremo anche quali possono essere le migliori scelte “concertate” tra testatore e legittimario, ricordando che i patti successori sono vietati.