Superbonus 110% in eredità

In questi ultimi anni, complice la pandemia, sono stati approvati numerosi provvedimenti normativi volti ad incentivare, tramite la formula delle detrazioni fiscali, la ristrutturazione del patrimonio edilizio nazionale nell’ottica di un efficientamento energetico e sismico degli edifici.

Molte persone, quindi, hanno deciso di cogliere l’opportunità proposta dal Governo nazionale per provvedere a migliorare la classe energetica e sismica delle proprie abitazioni, a maggior ragione in considerazione del fatto che detti interventi, il più delle volte, erano interamente coperti dalle agevolazioni statali, come in particolare il c.d. provvedimento Superbonus 110%. Con tale dicitura si richiama, come ben noto, la misura di incentivazione introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 e successive modificazioni.

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Problematiche

Proprio in ragione dell’efficace quadro generale di agevolazioni previste dal Governo Italiano volte ad agevolare la ristrutturazione delle proprie abitazioni, molte persone si sono affidate ad operatori professionali per potersi avvalere di tale possibilità. In considerazione di ciò pare opportuno porsi alcuni quesiti volti a comprendere alcuni aspetti problematici che dovranno essere affrontati dai soggetti che hanno deciso di avvalersi di tali misure, ed in particolare le domande da porsi sono le seguenti: E’ possibile trasferire il credito maturato in virtù dei lavori effettuati a soggetti diversi? In quali casi?
E se dovesse venire a mancare il soggetto che ha sottoscritto un contratto con l’operatore qualificato per le operazioni di efficientamento energetico e/o sismico dell’immobile?
Ancora, se questi venisse a mancare in un momento successivo, ma durante il periodo di imposta di fruizione del credito maturato, questo si trasferirà agli eredi? Insomma il superbonus 110% andrà in eredità?

Con il presente contributo non entreremo nel dettaglio degli specifici requisiti richiesti dalla normativa nazionale al fine di consentire la detrazione dei bonus edilizi, ma ci limiteremo a fornire una risposta ai predetti quesiti, pertanto le considerazioni che svolgeremo prescinderanno dalla regolarità degli interventi effettuati sugli immobili, i quali dovranno essere esattamente rispondenti alla normativa nazionale, pena la revoca delle agevolazioni fiscali.
Tornando all’oggetto del presente contributo, iniziamo con l’affermare che le detrazioni fiscali in parola possono essere oggetto di trasferimento nei seguenti casi: con atto tra vivi, ovvero tramite compravendita, permuta o donazione, oppure a causa di morte, ovvero con la successione degli eredi nella posizione del de cuius. Dunque sì al superbonus 110% in eredità, ma a certe condizioni che vedremo.

Trasferimento superbonus 110% tra vivi

Nel primo caso, ovvero nel caso di trasferimento con atto tra vivi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte da colui il quale ha effettuato i lavori è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente (o donatario) persona fisica degli immobili oggetto di intervento (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir), salvo diverso accordo delle parti da formalizzarsi in una dichiarazione resa in atto pubblico o scrittura privata autenticata (anche postuma dal quale si dichiara che fosse retroattivo all’atto pubblico di cessione o in senso lato di trasferimento dell’immobile).
In proposito, occorre segnalare solamente una particolarità nel caso in cui con il trasferimento dell’immobile oggetto di intervento venga costituito anche il diritto di usufrutto (tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito). In tal caso, le quote di detrazione non usufruite non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono in capo al nudo proprietario.

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Nel secondo caso, invece, ovvero nel caso di sopravvenuto decesso del proprietario/detentore dell’immobile che è stato oggetto di interventi e che aveva quindi maturato il diritto alla relativa detrazione fiscale IRPEF, le condizioni per il suo trasferimento agli eredi soggiace a particolari limitazioni. Occorrerà quindi avere maggiore attenzione a curare questo passaggio, vediamone le ragioni.

Anzitutto è essenziale porsi una prima domanda: Le detrazioni in corso spettano a tutti gli eredi? La risposta è semplice, quanto spiacevole, no.
Infatti, il diritto di usufruire delle detrazioni fiscali di cui era titolare la persona che è venuta a mancare, è riservato al solo erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (co. 8, Art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR) e circolare n. 7/E del 25 giugno 2021). Conseguentemente sarà estesa a tutti gli eredi in parti uguali solo qualora la detenzione materiale e diretta del bene sia da questi esercitata congiuntamente.
Peraltro occorre segnalare che la detenzione materiale e diretta del bene oggetto di interventi di ristrutturazione ed oggetto della successione, deve persistere non solo per l’anno entro il quale debba essere presentata la dichiarazione di successione, ma anche per tutto il tempo della fruizione delle detrazioni. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, per tutto il tempo della detrazione ed a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

Da dette considerazioni ne consegue che le detrazioni fiscali saranno perse in tutti i casi in cui l’immobile risulti locato a terzi, oppure concesso in comodato o dato in uso. Con la risposta all’interpello del 19 luglio 2019 n. 282 l’Agenzia delle Entrate ha specificato altresì, che la detrazione è persa anche qualora si affitti l’immobile oggetto di successione sporadicamente con affitti brevi.

Cessione del bonus 110% in eredità?

Infine, a fronte di quanto sopra detto, si pone una domanda, ma l’erede che essendo nella detenzione materiale del bene ha il diritto a detrarsi per i restanti periodi di imposta quanto spettante al committente defunto, può a sua volta cedere e/o trasferire a qualsiasi titolo a terzi o anche a causa di morte ai propri eredi, i crediti fiscali lui pervenuti?
La questione, apparentemente banale, non è di poco conto.
Si pensi, solo per fare alcuni esempi, al caso in cui colui che è diventato erede intenda cedere l’unità immobiliare pervenuta per successione ed il suo ipotetico acquirente richieda la cessione, che per ragioni fiscali, dei crediti derivanti dai lavori effettuati dall’originario committente sull’immobile. Oppure si pensi anche al caso in cui è l’erede stesso a proporre l’acquisto all’acquirente, in quanto l’erede è un soggetto fiscalmente non capiente, ovvero che non ha diritto a portarsi in detrazione i crediti fiscali (come ad esempio un professionista sottoposto al regime forfettario), con l’idea quindi di monetizzare un elemento che altrimenti non avrebbe alcun valore.
Insomma, come si può facilmente intuire, i casi sono molteplici e di qui l’importanza di ricercare una soluzione chiara al quesito posto ed è proprio l’Agenzia delle Entrate a fornircela, con la Risposta all’Interpello n. 612 del 20 settembre 2021.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate afferma che in caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario, neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità. Analogamente, afferma inoltre che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.
Pertanto ed in sostanza, benché con un’interpretazione non condivisibile, l’Agenzia delle Entrate sembra precludere all’erede ogni possibilità di trasferimento del credito fiscale, a qualsiasi titolo.

A cura di avv. A Pagliai e avv. R. Gallenga – diritti riservati

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