Testamento olografo

Le ultime volontà devono avere la forma scritta

Il testamento olografo richiede tre requisiti di forma per la sua validità: data completa, sottoscrizione e disposizioni scritte di mano dal testatore.

Il testamento olografo, come tutti i testamenti in genere, è un negozio giuridico unilaterale e unipersonale che richiede necessariamente la forma scritta, a pena di nullità. In genere il testamento richiede non una forma scritta qualsiasi ma una delle quattro tipiche forme espressamente previste (pubblico, segreto, olografo e speciale).

Ne consegue che è inesistente e non semplicemente nullo il testamento orale e che è invece ricostruibile il testamento scritto distrutto o smarrito, tramite prova testimoniale (artt. 2724 e 2725 cc). Quest’ultimo caso ricorre non di rado quando si trovi soltanto una fotocopia del testamento. In tal caso essa non può sostituire l’originale ma può valere come prova circa l’esistenza ed il contenuto dello stesso, a cui devono accompagnarsi le ulteriori prove della distruzione involontaria o dello smarrimento.

Testamento olografo: requisiti formali

Di queste forme trattiamo adesso quella del testamento olografo.

Il testamento olografo a mente dell’art. 602 cc è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

È a tutti gli effetti una scrittura privata e non richiede la presenza di un notaio per la sua redazione.

Dunque i tre requisiti formali del testamento olografo sono l’olografia, la data e la sottoscrizione. Vediamoli uno ad uno.

Olografia

Il testamento deve essere scritto interamente di mano del testatore.

Per intero significa che sia le disposizioni testamentarie che la data e la sottoscrizione devono essere scritte di pugno.

Anche la semplice eterografia, scrittura di terzi, rende il testamento nullo perché non integralmente scritto di mano dal testatore.

La scrittura può esser fatta con ogni mezzo, come ad esempio penna, matita, pennarello, gesso, carbone, ecc e su qualsiasi materiale, come per esempio su carta, cartone, stoffa, legno e finanche su un muro. Può anche essere scritto su due supporti diversi, come ad esempio su due fogli separati, purché risulti una inequivocabile connessione tra loro.

Conseguentemente è nullo (art. 606 I comma cc) il testamento scritto con mezzi meccanici o con l’intervento di un terzo, poiché non è rispettato il requisito dell’autografia nei suoi caratteri fondamentali della personalità (certa provenienza da parte del testatore) e dell’abitualità (grafia solitamente usata dal testatore).

Circa l’intervento di un terzo che aiuti la mano del testatore, si è ritenuto che la nullità ricorra quando la grafia risulti alterata e non quando invece sia conservata. Quest’ultimo è il caso di un terzo che accompagni il testatore nella scrittura per contenere il tremore della mano.

Può essere scritto in corsivo o in stampatello, purché l’una e/o l’altra siano usate di frequente dal testatore nel rispetto del requisito dell’abitualità.

Data

La data, ovunque inserita, è necessaria ai fini della validità del testamento olografo, perché volta a verificare la capacità del testatore al momento del confezionamento e per stabilire l’ordine cronologico di più testamenti fatti dal testatore (art. 602 cc).

Sulla capacità del testatore e sulla revoca di un testamento con uno successivo visita gli articoli del blog appositamente dedicati.

Essa deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno, indifferentemente in numeri o lettere.

Sono ammessi equipollenti, purché consentano l’individuazione di una data precisa come “Natale 2020”, “Ferragosto 1990”.

La data, sempre scritta dal testatore, deve dunque essere presente e completa a pena di invalidità del testamento. La data incompleta o impossibile (30 febbraio 1987) è da considerarsi come mancante, con conseguente invalidità.

A differenza del requisito dell’olografia, la mancanza di data completa comporta la annullabilità del testamento (art. 606 II comma cc), che può esser fatta valere da chiunque abbia interesse entro 5 anni da quando le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione.

Non è invece annullabile il testamento in cui sia indicata una data errata, ossia non corrispondente a quella di effettivo confezionamento del testamento. In tal caso la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di provarne l’erroneità, ma contestualmente di provare anche la vera data, sempre ai fini di verificare la revoca e la capacità del testatore. In sostanza chi vuol far valere la non veridicità della data lo può fare solo se volta a provare l’incapacità o la priorità tra più testamenti.

Sottoscrizione

Essa non può che essere autografa, apposta alla fine delle disposizioni testamentarie ed in equivoca.

È da considerarsi firma anche la sottoscrizione con soprannome o pseudonimo; può essere anche illeggibile purché sia la modalità normale del testatore.

La mancanza della firma con i requisiti sopra indicati comporta la nullità del testamento (art. 606 I comma cc). Ne consegue che la firma apposta nel corpo del testamento rende nulle le altre disposizioni scritte dopo la firma, purché quelle che la precedano abbiano autonoma valenza rispetto a quelle successive.

La firma a margine o sul retro del foglio è consentita solo se rispettivamente non vi sia più spazio per la firma in calce o non vi sia più spazio né in calce né a margine.

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Altri aspetti: aggiunte, correzioni, alterazioni e falsità

L’aggiunta ad un testamento già perfetto, anche se invalida per non avere i requisiti formali del testamento olografo, non inficia la validità del testamento valido.

Tele principio vale anche nel caso contrario, in cui al testamento non formalmente valido venga effettuata un’aggiunta formalmente valida, che di per sé costituisce autonoma disposizione testamentaria.

Le correzioni fatte dal testatore, volte ad eliminare o sostituire una disposizione, comportano la revoca delle disposizioni corrette o eliminate ex art. 684 cc.

La correzione (alterazione) del testamento per mano di terzi rende il testamento nullo, salvo che si possa ritenere inalterata la volontà del testatore (la correzione non modifica il contenuto della disposizione originaria) o se la correzione è apposta in una parte diversa della scheda testamentaria in cui sono scritte le originarie disposizioni.

La falsità ricorre tutte le volte in cui il testamento o parte di esso è scritto da terzi. La falsificazione è un reato penale ex art. 491 cp e può comportare l’esclusione dalla successione per indegnità a succedere da parte di chi ha commesso il falso (art. 463 punto 6 cc).

Il testamento falso non è nullo quanto piuttosto inesistente, poiché non riferibile in alcun modo al de cuius.

Chi ha motivo di ritenere che un testamento olografo sia falso, può agire in giudizio per la sua verifica, che passa necessariamente da una perizia calligrafica che mette a confronto il testamento falso con altre scritture di certa provenienza del de cuius.

Vediamo adesso come deve esser fatta valere la falsità. Si sono formati nel tempo due principali orientamenti giurisprudenziali; un primo per cui la falsità può esser fatta valere col semplice disconoscimento ed un secondo per il quale è invece necessaria la querela di falso. A dirimere i contrastanti orientamenti è intervenuta la Cassazione a sezioni unite (Cass. SS.UU. 12307/2015), che ha adottato un criterio mediano, per cui chi impugna un testamento ritenuto falso deve avanzare domanda di accertamento negativo sulla provenienza del testamento. Orientamento poi ribadito da Cass. 22197/2017.

La pubblicazione del testamento olografo ed il patto di non pubblicazione

Va pubblicato ad opera del notaio mediante apposito verbale, che poi verrà registrato e trasmesso alla cancelleria del tribunale per l’iscrizione nell’apposito registro generale dei testamenti.

Il testamento olografo diventa efficace all’esterno col decesso del testatore e la pubblicazione serve soltanto per darne pubblicità, per dare notizia della sua esistenza e del suo contenuto.

È possibile che i successori convengano di non pubblicare il testamento? Spesso si vogliono evitare le spese di pubblicazione, magari perché il testamento ricalca esattamente la successione per legge.

Ove il testamento olografo sia stato depositato presso un notaio, generalmente la risposta è no, poiché il pubblico ufficiale è obbligato alla pubblicazione. Negli altri casi si riscontrato in dottrina contrapposte teorie. Quelle più liberali che, partendo dalla mancata previsione di sanzione per il dovere di pubblicazione previsto dall’art. 620 cc, lo ammettono ampiamente e quelle più restrittive che ne ammettono la liceità in casi limitati, come ad esempio quando il testamento non contenga disposizioni patrimoniali soprattutto immobiliari, sia nullo o revocato.

Ove ammesso, il patto di non pubblicazione deve essere convenuto tra tutti i successori quelli testamentari e quelli legittimi e non richiede la forma scritta e può dunque essere orale.

Per la ricerca di un testamento consulta la pagina “Ricerca del testamento“.

Se hai necessità di predisporre un testamento olografo valido, non impugnabile, o di valutarne uno già confezionato dal testatore, contattami.

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