Trasmissione del diritto di accettare

Trasmissione del diritto di accettare: il chiamato può accettare anche la successione devoluta al proprio dante causa deceduto prima della sua accettazione.

La trasmissione del diritto di accettare l’eredità, per espressa previsione normativa (art. 479 c.c.), si verifica automaticamente alla morte del chiamato trasmittente in favore dei suoi eredi.

Quando un chiamato all’eredità muore senza averla ancora accettata, né espressamente e né tacitamente, il diritto di accettarla si trasferisce per legge all’erede del chiamato.

Esempi

Per chiarire: A muore lasciando erede B; B muore poco dopo l’apertura della successione di A; B lascia erede C, che ha il diritto di accettare l’eredità di A.

In sostanza il trasmissario C succederà al de cuius A non per diritto proprio ma per diritto derivato da B; diritto che è entrato nel patrimonio ereditario di B, ereditato da C.

Effetti

Ne consegue che l’eventuale rinuncia da parte di C all’eredità del trasmittente B comporta la rinuncia all’eredità di A (art. 479 comma 3 c.c.); non è vero il contrario, potendo C accettare la sola eredità di B e rinunciare all’eredità di A. Questo perché si tratta di due eredità distinte ed in quanto tali bisognose di distinte accettazioni.

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Diversità con la rappresentazione

L’istituto in questione non deve essere confuso con la rappresentazione essendone diversi i presupposti: ad esempio in riferimento all’evento morte, nella trasmissione occorre che il chiamato sia deceduto senza accettare, mentre nella rappresentazione il rappresentato deve esser deceduto prima dell’apertura della successione.

Implicazioni fiscali

A questo punto vediamo come si atteggia la trasmissione del diritto di accettare sul piano fiscale.

In sostanza è necessaria una sola dichiarazione di successione o ne sono necessarie due? Basta pagare le imposte per una successione o si debbono pagare per entrambe?

La questione non è di poco conto.

Secondo la normativa fiscale di riferimento (TUS):

  • gli obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono i chiamati ed i legatari (art. 28 comma 2);
  • i chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se hanno rinunziato all’eredità o al legato (art. 28 comma 5);
  • fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato (art. 7 comma 4).

Se ne ricava che l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava anche sul semplice chiamato, che ancora non ha accettato l’eredità.

L’essere semplicemente chiamato all’eredità fa scattare il presupposto impositivo in capo al delato, che è onerato dunque di presentare la dichiarazione e pagarne le relative imposte.
Ne consegue ancora che il presupposto impositivo va individuato nell’apertura della successione (giorno del decesso), a prescindere dalla futura eventuale accettazione dell’eredità.
È evidente la notevole differenza tra regime civilistico e regime tributario della delazione.

Come hanno chiarito le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 351040/92 e n. 234/E/09, … “chi acquisisce il patrimonio relitto in via definitiva (a seguito di plurimi e temporalmente successivi decessi di propri danti causa) dovrà soggiacere all’onere di presentare, oltre alla propria dichiarazione anche le precedenti (nel caso in cui non vi abbiano o non abbiano potuto provvedervi i precedenti chiamati) e sottoporsi a più tassazioni per effetto del meccanismo successorio, secondo cui il chiamato all’eredità, che abbia o meno manifestato la volontà di accettare, è soggetto, per l’appunto, all’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e di corrispondere l’imposta dovuta”.

Aspetti pratici e soluzioni

A questo punto siamo in grado di rispondere alle domande che ci siamo posti inizialmente: occorre presentare tante dichiarazioni di successioni per quanti sono i de cuius, indicando in ciascuna i primi chiamati, individuati al momento dell’apertura della successione.

Utilizzando l’esempio fatto all’inizio della trattazione, nella dichiarazione di successione di A dovrà essere indicato come erede B, mentre nella dichiarazione di successione di B dovrà essere indicato come erede C.

Dovranno essere pagate le imposte per ogni relativa successione.
Ricorrendone i presupposti ci sarà la possibilità di beneficiare della riduzione dell’imposta per successioni apertesi nel quinquennio ed aventi ad oggetto gli stessi beni (art. 25 TUS).

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