La doppia successione tra Italia e Inghilterra
La doppia successione tra Italia e Inghilterra
Per capire se si verifichi il fenomeno della doppia successione tra Italia e Inghilterra, affrontiamo l’argomento con un paio di esempi pratici:
I) cittadino inglese con immobili anche in Italia, residente in Inghilterra, ove decede;
II) cittadino italiano con immobili in Italia e Inghilterra, residente in Inghilterra, ove muore.
Quale legge nazionale regolerà la successione del de cuius nei due casi, in assenza di una espressa scelta della legge applicabile, fatta dal de cuius?
In entrambi ci sono elementi di estraneità rispetto agli ordinamenti coinvolti (italiano ed inglese) ed è necessario guardare al diritto internazionale privato di ciascun paese. Nell’esempio I) l’estraneità rispetto al paese britannico è data dagli immobili in Italia, mentre nell’esempio II) l’estraneità rispetto all’Italia è data dalla residenza britannica e dai possedimenti immobiliari inglesi.
L’argomento non è dei più semplici ed è necessario partire dalle norme interessate.
Hai qualche domanda?
Il DIP inglese
L’Inghilterra, quale paese di common law, non è dotata di regole di diritto internazionale privato codificate ma da regole desumibili dalle decisioni giudiziali.
In Inghilterra è consolidato il criterio della scissione in base alla natura e collocazione dei beni:
- i beni immobili sono regolati dalla legge del paese in cui si trovano (lex rei sitae), mentre
- i beni mobili dalla legge del paese in cui il defunto era domiciliato.
Il DIP Italiano (Regolamento UE 650/12)
In materia successoria, dal 17.08.2015, il diritto internazionale privato italiano è
disciplinato dal regolamento UE 650/2112, che ha di fatto sostituito il capo settimo della L. 218/1995.
L’obbiettivo del regolamento è quello di dare uniformità al DIP di ogni paese dell’Unione Europea e conseguentemente di consentire l’individuazione della legge applicabile ad ogni successione.
I principi del regolamento sono così riassumibili:
- unitarietà della successione (art. 23), ossia il fatto che la legge che la regola è soltanto quella di un paese
- la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del de cuius (art. 21)
- al de cuius è data la possibilità di scegliere la legge del paese di cittadinanza anziché quello di residenza abituale (art. 22).
Il regolamento ha capovolto i criteri di individuazione che prima il DIP italiano (L. 281/1995) aveva adottato (legge del paese di cittadinanza con possibilità di scelta della legge del paese di residenza).
Il “conflitto” e la soluzione: doppia successione tra Italia e Inghilterra
Dal raffronto delle normative inglese ed italiana salta subito all’occhio la loro inconciliabilità. Per la prima, la successione dei beni immobili in Italia è regolata dalla legge italiana (lex rei sitae), mentre per la seconda è regolata dalla legge di residenza.
E’ ovvio che la soluzione non risieda nell’applicazione tout court dei criteri del regolamento UE sopra visti, che l’Inghilterra non ha adottato.
Si tratta allora di ricercarla tra quelle norme, di ciascun ordinamento, che consentano una apertura all’applicazione dei criteri dell’altro.
La normativa inglese si limita a rinviare alle norme del paese ove sono situati gli immobili ed in questo non mostra alcuna apertura.
Quella italiana, ai sensi dell’art. 34 reg. UE, prescrive che quando la successione è regolata dalla legge di uno stato terzo (stato non aderente al regolamento) si deve tener conto dell’eventuale rinvio che il diritto internazionale privato di tale stato fa alla legge di uno stato membro.
L’Italia, al contrario, manifesta apertura all’accoglimento della regola estera, accettando il rinvio in dietro fatto dalla legge inglese.
L’accettazione del DIP italiano al rinvio fatto dal DIP inglese al diritto ereditario italiano, evita che si giunga a soluzioni inconciliabili e per l’effetto a provvedimenti giudiziali contrastanti.
Ecco allora che si verificherà una doppia successione tra Italia e Inghilterra, ossia la coesistenza di 2 distinte successioni: una regolata dal diritto inglese ed una regolata dal diritto italiano.
Tornando ad affrontare i 2 esempi inizialmente fatti, alla luce delle regole appena viste, in entrambi vi sarà l’apertura di 2 successioni, una regolata dal diritto inglese (beni mobili e immobili inglesi) ed una dal diritto italiano (immobili in Italia).
La conferma della Cassazione sulla doppia successione tra Italia e Inghilterra
La Cassazione SS.UU. (sentenza 2867/2021) è intervenuta su una vicenda ereditaria riguardante un cittadino britannico deceduto nel 1999, residente in Inghilterra, con immobili in Italia.
La suprema corte, tra le altre, è stata chiamata a rispondere sul quesito se il regime c.d. scissionista previsto dalla legge inglese, che porta ad un frazionamento della successione in più parti assoggettate a leggi diverse, sia in conflitto con il principio di unitarietà e universalità della successione fatto proprio dalla legge n. 218/1995.
Il caso specifico affrontato ricadeva nell’allora applicabile legge n. 218/1995 in ambito ereditario ed è stato risolto in senso positivo.
In estrema sintesi si nega che il principio di unità della successione possieda carattere inderogabile, poiché non viola alcuna norma di ordine pubblico, così ammettendo la possibilità di una simultanea convivenza di doppia successione tra Italia e Inghilterra.
Le regole di rinvio dell’art. 13 L. 218/1995 poste a fondamento della decisione risultano compatibili con quelle dettate dall’art. 34 del regolamento UE, oggi applicabile. Del ché non è arduo giungere ai medesimi risultati per le successioni aperte dopo il 2015.
Ultime considerazioni
Onde evitare che i successori ereditari si ritrovino a dover litigare per pretendere l’applicazione di una legge piuttosto che un’altra, con l’incertezza di approdare a sentenze contrastanti di giudici diversi, è certamente consigliabile che il de cuius decida in vita quale sarà la legge applicabile.
La scelta della legge consentirà al de cuius di conferire unitarietà alla propria successione, considerato che la sua volontà potrà ottenere il rispetto dei giudici eventualmente aditi, come diversi precedenti giudiziari hanno dimostrato.
Se vuoi approfondire l’argomento sulla scelta della legge, visita la pagina dedicata.