Posso scegliere la legge applicabile alla mia successione?

Posso scegliere la legge applicabile alla mia successione?

Oggi più che mai la domanda è di estrema attualità. In un mondo interconnesso e globalizzato come quello odierno, può accadere che il de cuius, non si trovi nel Paese di cui è cittadino al momento della morte o non abbia legami con un solo Paese.
A mero titolo esemplificativo si richiamano i numerosi casi di turismo fiscale ed in particolare i trasferimenti post-pensionamento e/o sanitari verso paesi che hanno una tassazione delle pensioni più favorevoli, oppure che hanno al centro della propria azione, la tutela della salute con servizi sanitari gratuiti e di qualità.
Il de cuius quindi, in ragione di quanto accennato, potrebbe pertanto risiedere in un altro Stato al momento della morte (diverso da quello della propria cittadinanza), oppure semplicemente possedere dei beni, caduti in successione, in diversi Paesi (ad esempio la casa vacanze).
In questi casi, ovvero quando il de cuius presenta legami con diversi Stati, si parla di successione internazionale o transfrontaliera.
Si applicherà quindi una disciplina del tutto specifica e peculiare rispetto a quella che richiamiamo alla mente quando queste interconnessioni sono assenti.

Posso scegliere la legge applicabile alla mia successione?
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La normativa che entra in gioco

Per rispondere al quesito se posso scegliere la legge applicabile alla mia successione, è necessario verificare quali norme disciplinano tale possibilità.
Va da sé che, essendoci elementi di estraneità di un ordinamento rispetto all’altro o agli altri, la disciplina è dettata dalle norme di diritto internazionale privato (DIP) di ciascuno Stato interessato, quello di cittadinanza, quello di residenza e quello in cui i beni si trovano.
Si dovrà verificare, attraverso ciascuna norma del DIP di ogni Stato interessato, se è consentita ed in che misura la scelta di una normativa interna piuttosto che di un’altra.

Il DIP Italiano ed europeo

Il diritto internazionale privato italiano è regolato dalla legge 218/1995, e la materia successoria in particolare dagli artt. 46-50. Per quanto qui a noi interessa l’art. 46 prevede l’applicazione della legge di cittadinanza del de cuius con possibilità di scelta della legge dello stato di residenza.
Dal 17 agosto 2015 il DIP italiano successorio è disciplinato dalla normativa comunitaria del Regolamento UE n. 650/2012, a cui l’Italia ha aderito. Tale Regolamento, senza abrogazione della legge 281/1995, è andato a formare legge interna di diritto internazionale privato per l’Italia e per tutti gli altri stati aderenti.
Qui la regola è invertita, poiché la legge che disciplina la successione è quella dell’ultima residenza abituale del de cuius al momento del decesso (art. 21) ma è possibile scegliere come legge quella dello Stato di cui egli ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. In caso di più cittadinanze è possibile scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (art. 22).
Il Regolamento comunitario in tema di successioni, applicabile a tutti gli stati dell’Unione Europea ad eccezione di Danimarca ed Irlanda, che non hanno aderito, ha inteso dare uniformità alle successioni ereditarie tra gli stati europei. Uniformità sia sostanziale che giurisdizionale, senza pregiudizio di eventuali preesistenti convenzioni internazionali tra stati (art. 75).
Rispondendo alla domanda iniziale, possiamo affermare che sì, certamente posso scegliere la legge applicabile alla mia successione che risulti regolata all’interno dell’Unione Europea. In sostanza ben potrai scegliere la legge del paese europeo di cittadinanza, anziché quella di residenza applicabile per legge.
In ogni caso, alla luce del principio sancito dall’art. 23, sarà una sola legge a regolare l’intera successione!

Perché scegliere la legge applicabile alla mia successione

Perché dovrei preoccuparmi di quale legge regolerà la mia successione? Ve lo spiego subito.

L’esercizio di tale facoltà è di fondamentale importanza, perché consente di prevedere con ragionevole certezza, la portata dei diritti ed i doveri derivanti dall’apertura della successione, consentendo quindi una pianificazione fiscale e patrimoniale, con una maggiore o minore libertà di disporre dei propri beni. In particolare la legge applicabile alla successione disciplinerà, per esempio:

  • l’individuazione dei beneficiari e delle loro rispettive quote
  • la capacità di succedere (cioè di diventare eredi)
  • i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli amministratori dell’eredità
  • la responsabilità per i debiti ereditari
  • la divisione dell’eredità

Com’è possibile intuire, poter disporre liberamente degli elementi sopra citati, sarà un gran vantaggio nell’ottica di una pianificazione patrimoniale e successoria.
Ad esempio basti pensare alla possibilità di rendere o meno applicabile la normativa sulla quota necessaria o di far salvi o meno i patti successori. Di questi aspetti, molto delicati, tratteremo in altri specifici articoli.

Come scegliere la legge applicabile alla mia successione

Sempre rimanendo in ambito europeo, è l’art. 22 del Regolamento a dettare i requisiti di validità della scelta:

  • dovrà essere effettuata in modo espresso con dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione
  • la validità sostanziale dell’atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta
  • la modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

Il DIP extra europeo

Come abbiamo visto in precedenza, se all’interno dell’area UE, uniformemente disciplinata dal citato Regolamento, è pacifica la possibilità di scegliere la legge applicabile alla mia successione, non altrettanto scontata è la risposta quando siano coinvolti Stati non aderenti.
Benché il Regolamento UE professi all’art. 20 la sua applicazione universale, per cui sono applicabili i criteri di individuazione della legge che regola la successione anche ove essi approdino all’applicazione di quella di uno Stato non aderente, bisogna fare i conti col DIP del paese individuato.
Si consideri inoltre che il rinvio di cui all’art. 34 del Regolamento UE è espressamente escluso per la scelta di legge di cui all’art. 22. Ciò con l’evidente intento di valorizzare al massimo la volontà del de cuius.
Volontà che in diversi precedenti giudiziari è stata salvaguardata a vantaggio dell’unicità della successione. In casi dove non vi è stata la scelta della legge applicabile da parte del de cuius, si è arrivati invece alla scissione in due distinte successioni. Sul punto puoi leggere questo articolo.

Considerazioni finali

In ogni caso, la facoltà di scelta della legge da applicare alla propria successione è un elemento di sicuro vantaggio in merito alla pianificazione fiscale e patrimoniale dei beni che vogliamo lasciare, specialmente qualora sia possibile applicare la disciplina del Regolamento UE 650/2012.
Onde evitare contestazioni in sede di apertura della successione, la scelta dovrà essere ben ponderata al fine di verificarne gli effetti sostanziali e la maggior possibilità che la scelta sia rispettata ed applicata dagli ordinamenti interessati.
Per ottenere tali risultati è utile che la scelta sia operata con l’ausilio di un professionista, che possa fornire il miglior consiglio.
Se hai necessità contattami.

 

A cura di avv. A Pagliai e avv. R. Gallenga – diritti riservati

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