Beni personali del coniuge che vanno in successione per metà

Beni personali del coniuge che vanno in successione per metà

Se la successione del coniuge in comunione legale per certi beni è scontata, per altri non lo è affatto. Relativamente a questi ultimi beni assai di frequente il coniuge superstite non sa neppure di poter vantare diritti anche di rilevante valore economico. Vedremo più avanti di quali beni si tratta.
Nel regime di comunione legale tra coniugi, taluni beni entrano immediatamente in comunione, altri rimangono sempre beni personali del coniuge “acquirente” ed altri entreranno in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione legale. Proprio questi ultimi sono i beni personali del coniuge che vanno in successione per metà.
Poiché il decesso di un coniuge provoca lo scioglimento della comunione legale, i beni che prima erano in comunione andranno in successione soltanto per metà, essendone il coniuge superstite già contitolare. I beni personali del coniuge andranno invece in successione per intero.
C’è una terza categoria di beni, non tanto conosciuta, che sebbene di esclusiva titolarità del coniuge cade in comunione nello stesso istante in cui si scioglie il regime patrimoniale di comunione legale.
Qui mi occuperò soltanto dell’ultima categoria di beni, quelli che cadono nella c.d. comunione de residuo.
Trattasi di beni personali del coniuge che vanno in successione per la metà.
Vedremo quali sono questi beni, quali le condizioni e se andranno in successione per metà.

Beni personali del coniuge che vanno in successione per metà
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Quali beni personali del coniuge vanno in successione per metà: comunione de residuo

Il codice civile, negli artt. 177 e 178, indica quali beni sono destinati ad entrare in comunione tra i coniugi nello stesso momento in cui risultino ancora esistenti allo scioglimento del regime di comunione legale:

I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi

Per frutti si intendono sia i frutti naturali, sia i frutti civili (art. 820 cc). I primi sono quelli che provengono direttamente dalle cose (prodotti agricoli, legna, ecc.), mentre i secondi quelli ritraibili come corrispettivo del godimento altrui del bene (interessi, rendite e canone locazione).

I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi

L’interpretazione estensiva del termine “proventi”, per concorde dottrina e giurisprudenza, conduce a ritenere ricompresi tutti i redditi individuali prodotti dal coniuge. Sia quelli derivanti da capitale (azioni, quote e partecipazioni) che quelli di lavoro (lavoro dipendente e autonomo). Tra questi ultimi vi rientra anche il TFR (trattamento di fine rapporto).

Gli utili e gli incrementi derivanti dall'attività di impresa di uno dei due coniugi

I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, se l’impresa è stata costituita dopo il matrimonio e soltanto gli incrementi dell’impresa, se la stessa è sorta prima del matrimonio.
La norma (art. 178 cc) riguarda sia l’impresa individuale, che l’impresa societaria di cui il coniuge sia socio illimitatamente responsabile.

Quando si forma la comunione differita

Con la morte di un coniuge, che è una delle cause di scioglimento della comunione legale, i beni sopra elencati vanno a costituire oggetto della comunione.
Nello stesso istante in cui cessa il regime di comunione legale si forma una comunione sui beni che fino a quel momento erano nella piena ed esclusiva disponibilità del coniuge deceduto. La singolarità dello scioglimento del regime di comunione legale per morte del coniuge sta nel fatto che la “comunione” nasce necessariamente tra quello superstite e gli eredi del defunto.
Il presupposto perché ciò possa avvenire è la loro sussistenza (non siano stati consumati) al momento del decesso.
In poche parole su quei determinati beni, quella che era solo un’aspettativa su di essi da parte del coniuge non titolare, si trasforma in un diritto al 50% su di essi del coniuge superstite. Già da qui posiamo intuire i possibili effetti dei beni personali del coniuge che vanno in successione per metà.

Beni personali del coniuge che vanno in successione per metà: dipende dalla natura del diritto

Il diritto al 50% sui beni residui di cui abbiamo appena parlato che natura ha? Si crea una contitolarità sui beni o il coniuge superstite acquista soltanto un diritto di credito pari al 50% del valore?
La questione è di centrale rilevanza, anche ai fini ereditari.
Difatti se il coniuge sopravvissuto diventa contitolare di quei beni potrà liberamente disporne fin da subito limitatamente alla quota del 50% acquistata; soltanto l’altro 50% cadrà in successione.
Se all’opposto, il coniuge acquista solo un credito pari alla metà di valore, dovrà essere liquidato dagli eredi che intanto diverranno titolari dei beni. Inoltre il coniuge andrebbe in concorso con tutti gli altri creditori del de cuius.

Le soluzioni prospettate

La dottrina quasi unanime e parte della giurisprudenza propende per la natura del diritto del coniuge come diritto di credito. Le riflessioni operate soprattutto alla luce dello scioglimento della comunione legale per cause diverse dal decesso (separazione personale, scelta regime patrimoniale separazione, ecc) hanno inteso privilegiare la libertà imprenditoriale del coniuge. Per tale teoria detti beni non andranno in successione del coniuge in comunione legale.
Altra parte della giurisprudenza ne ha ravvisato un diritto reale e dunque una vera e propria comunione sui beni. L’ipotesi presa in considerazione riguarda il saldo attivo di un conto corrente intestato ad uno dei coniugi, nel quale siano confluiti i proventi della sua attività separata. In tal caso il saldo diviene di titolarità comune dei coniugi al momento dello scioglimento della comunione determinato dalla morte del titolare (Cass. 19567/2008. Cass. 4492/2021).
La questione è stata sottoposta di recente (Ordinanza Cass. 28872/2021) alle SS.UU. della Cassazione, affinché venga risolto il contrasto.
Non è da sottovalutare l’impostazione che fa derivare la natura del diritto in base alla diversa natura del bene e ciò in base al diverso tenore letterale delle disposizioni di cui all’art. 177 e 178 cc.
Nella prima, relativamente ai frutti e proventi, è usato il termine “Costituiscono oggetto della comunione:…), che ben si concilia con una attribuzione reale immediata. Mentre nella seconda, relativamente ai beni aziendali è usata la locuzione “…i beni…e gli incrementi … si considerano oggetto della comunione….”, che si confà con la natura di diritto di credito, così consentendo di mantenere la libertà imprenditoriale.

Considerazioni finali

In attesa che la Cassazione faccia chiarimento sulla natura della comunione de residuo e dunque sui conseguenti effetti della sorte dei beni personali del coniuge che vanno in successione per metà, una cosa rimane certa. Il coniuge superstite ha diritto alla metà di tali beni, sia essa contitolarità o metà del valore.

Poco tempo dopo aver scritto questo articolo è stata pubblicata l’attesa sentenza Cassazione Sezioni Unite 17 maggio 2022 n. 15889, che risolve il contrasto sulla natura giuridica della comunione de residuo -diritto reale o diritto di credito- in favore del secondo. La natura obbligatoria viene mantenuta, senza alcun distinguo, anche per i beni di cui all’art. 177 lett. b) e c).
La Corte giustifica la natura di credito sul raffronto del diverso funzionamento tra comunione legale e comunione de residuo, senza distinzioni interne.

Ricordiamo che, ai fini fiscali, l’orientamento dell’Agenzia Entrate è quello per cui il bene personale va dichiarato per intero, salvo che sia data la prova di bene suscettibile di formare oggetto di comunione de residuo (da ultimo Risposta n. 398/2022).

In virtù della sua natura di credito per 1/2, il bene personale andrebbe comunque dichiarato per intero, salvo poi inserire in dichiarazione come passività la metà del suo importo.

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