Come dividere l’assicurazione sulla vita tra eredi?

E’ frequente la designazione dei beneficiari delle polizze vita caso morte fatta tramite “eredi legittimi”. L’indennizzo tra gli eredi si divide in parti uguali o in base alle quote ereditarie? Le SS UU della Cassazione hanno risolto il dilemma su come dividere l’assicurazione sulla vita tra eredi legittimi.

Negli anni si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti della Cassazione; il primo maggioritario (Cass. 9388/1994, 15407/2000, 26606/2016 e 25635/2018) in base al quale la liquidazione delle polizze doveva avvenire in parti uguali tra i designati eredi legittimi ed il secondo (Cass. 19210/2015) per cui la suddivisione tra i beneficiari doveva farsi corrispondentemente alle quote ereditarie.

Sono intervenute le sezioni unite della Cassazione (Cass. SS.UU. 11421/2021) a dirimere il contrasto, affermando il primo orientamento prevalente già formatosi. La sentenza è importante per aver fatto chiarezza su molteplici aspetti che riguardano l’argomento. Vediamoli.

Come dividere l’assicurazione sulla vita tra eredi?
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Cosa è l’assicurazione sulla vita

L’assicurazione sulla vita è un particolare tipo di contratto a favore di terzo, ove la deviazione degli effetti contrattuali in favore del terzo beneficiario è destinata ad avere esecuzione dopo la morte del contraente assicurato. Per questo se ne afferma la natura di negozio tra vivi ma con effetti post mortem. Nella sostanza la morte sarebbe soltanto il termine iniziale dell’esecuzione della prestazione assicurativa il cui diritto è già stato acquistato dal beneficiario al momento della sua designazione, come afferma il terzo comma dell’art. 1920 cc. Conseguentemente la somma assicurata da liquidarsi ai beneficiari non entra a far parte del patrimonio ereditario del contrante assicurato.
Da questo inquadramento ne discendono tutta una serie di conseguenze che adesso vediamo.

Designazione beneficiari polizza vita

Il terzo beneficiario dell’assicurazione sulla vita, caso morte, può essere individuato nominativamente o genericamente, sia nel contratto che successivamente in una dichiarazione scritta da comunicare all’assicuratore, che per testamento.

Tra le ricorrenti designazioni generiche vi è proprio quella riferita agli “eredi legittimi”, che ha destato sino ad oggi problemi interpretativi, risolti dalle SS.UU..

Il richiamo agli “eredi legittimi” non è altro che un mero criterio di individuazione dei beneficiari in base alla astratta delazione ereditaria per legge. E’ un criterio di determinazione per relationem basato sulla legge (norme successione legittima).

Da ciò discende altra conseguenza; i beneficiari della polizza sono coloro che risultano gli eredi legittimi in astratto e non in concreto. Basta cioè che sussista l’astratta vocazione, a prescindere da quella effettiva.

Mi spiego, i beneficiari designati in polizza come gli “eredi legittimi” saranno i beneficiari della liquidazione, ancorché la delazione sia completamente testamentaria. Facciamo un esempio: A, che ha come unici parenti 2 fratelli B e C, contrare un’assicurazione sulla vita e designa i beneficiari negli “eredi legittimi”; fa poi un testamento dove nomina eredi universali 2 estranei E ed F.

Chi riscuoterà la polizza vita? E ed F saranno in concreto i successori universali di A, ma B e C avranno comunque diritto alla liquidazione dell’assicurazione, che non è entrata a far parte dell’asse ereditario.

Per concludere sul punto, la designazione in questione è insensibile alle concrete vicende successorie ed è pertanto svincolata da esse riguardo all’accettazione e rinunzia all’eredità.

Come dividere la polizza vita tra gli eredi: parti uguali o quote ereditarie?

Sempre dalla natura contrattuale dell’assicurazione sulla vita, non collegata alle vicende successorie mortis causa, ne discende l’uguaglianza delle quote da liquidare in favore degli “eredi legittimi”.

La prestazione assicurativa (liquidazione) è una obbligazione (credito) soggettivamente collettiva, da dividersi presuntivamente in parti uguali, sulla base di principi generali ricavabili dagli artt. 1298 II comma cc e 1101 cc.

Ricordiamo che la regola dell’uguaglianza delle quote sulla prestazione assicurativa è presuntiva, cioè a dire che vale soltanto ove non risulti una espressa e diversa volontà del contraente. Difatti egli ben potrebbe nel contratto e nel testamento disporre a piacimento le quote di distribuzione, facendo anche riferimento a quelle ereditarie.

Come dividere l’assicurazione sulla vita se l’erede è morto prima dell'assicurato?

Partendo dal solito esempio, A, che ha come unici parenti 2 fratelli B e C, contrare un’assicurazione sulla vita e designa i beneficiari negli “eredi legittimi”; C muore prima di B.

In questo caso, essendo l’individuazione degli eredi rimessa per relationem in coloro che per legge rivestiranno tale qualifica astratta di erede al momento dell’apertura della successione, i beneficiari saranno i chiamati viventi. Pertanto se C non avesse discendenti, l’unico beneficiario sarebbe B; se invece C avesse i discendenti D ed E, anche loro sarebbero beneficiari della polizza e la ripartizione andrebbe fatta per 1/3 ciascuno tra B, D ed E.
Diverso il caso in cui nella polizza vi fosse stata un’indicazione nominativa degli eredi, o tale da identificarli fin da subito.
Qui la soluzione discende dalla natura contrattuale sopra spiegata. L’attribuzione derivante dal contratto assicurativo rende applicabile il II comma dell’art. 1412 cc in base a cui la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo. Proprio perché il diritto di credito alla liquidazione questa volta è già entrato nel patrimonio dell’erede legittimo dal momento della designazione, la sua premorienza provocherà la caduta di tale diritto nella propria successione. Dunque la parte di 1/2 di C spetterà ai suoi eredi, chiamati per rappresentazione.
A chi andrà la parte di 1/2 spettante a C?

In tal caso, quella quota caduta in successione di C dovrà esser divisa tra gli eredi in base alle rispettive quote ereditarie, senza che operi alcuna accrescimento in favore dei superstiti designati.

Come dividere la polizza vita se l'erede è morto prima della stipula

A contrae una polizza vita caso morte con beneficiari i propri “eredi legittimi”; al momento di stipulare la polizza era in vita il fratello B ed era già morta la sorella C, che aveva lasciato propri eredi i 4 figli.

In questo caso la liquidazione della polizza come andrà divisa? 1/2 a B e l’altro 1/2 ai 4 figli di C? Oppure in ugual misura tra tutti (1/5 ciascuno)?

Essendo la sorella C già morta al momento della polizza, non poteva rivestire la qualità astratta di erede legittima, bensì la rivestivano i suoi 4 figli. Solo loro al momento dell’apertura della successione avevano la qualifica astratta di delati eredi legittimi.

La conseguenza è ancora una volta la divisione in parti uguali tra i 5 eredi.

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