Come tutelare cane e gatto dopo la mia morte

Compagni di vita

In là con gli anni è più facile che la nostra compagnia principale sia il cane ed il gatto; giusta dunque la preoccupazione di cosa ne sarà di loro se dovessimo morire prima.
Dove andranno ad abitare? Con chi? Come verranno accuditi? Riceveranno lo stesso affetto che abbiamo dato loro? Posso lasciare a loro il mio patrimonio? Possono essere miei eredi? Insomma, come tutelare cane e gatto dopo la mia morte?

Sono tutte domande lecite e responsabili. Vedremo oltre di dare una risposta e soprattutto una soluzione ai problemi sottesi.

Come tutelare cane e gatto dopo la mia morte
Hai qualche domanda?

Diritti del cane e gatto – animali domestici

Il cane ed il gatto, animali domestici per eccellenza, hanno col tempo visto sempre più accrescere la loro dignità di soggetti da tutelare. Quali esseri viventi bisognosi dell’uomo -e l’uomo bisognoso di loro- ricevono protezione dalla legge.
Pensiamo ai reati di uccisione di animale contenuti nel codice penale (art. 544 bis), di maltrattamento di animali (art. 544 ter), divieto di spettacoli e manifestazioni con animali (art. 544 ter), divieto di combattimento (art. 544 quinquies), abbandono di animali (art. 727).
Dal punto di vista civilistico gli animali sono considerati beni mobili (art. 812 ult. comma cc) capaci di produrre frutti naturali (art. 820 cc), come i loro parti. In sostanza sono beni oggetto di diritti dominicali, come la proprietà.

Cane e gatto eredi?

Se dal lato umano, affettivo e morale la risposta può non sembrare scontata, per il diritto lo è.
Cane e gatto non possono essere successori ereditari del proprio compagno umano. Essi non hanno la capacità giuridica di succedere, che invece hanno le persone fisiche e giuridiche.
Non possono dunque ereditare né per legge e né per testamento. Anzi, tecnicamente, faranno parte del patrimonio ereditario che si trasmetterà per successione agli eredi.
Ma non preoccuparti, perché il diritto offre altri strumenti per assicurare a tuoi animali una adeguata tutela.
Se tu hai degli eredi (parenti) affidabili, di cui sei certo che si prenderanno cura dei tuoi animali domestici, non avrai grandi preoccupazioni. I parenti erediteranno anche i tuoi amici a quattro zampe e ne avranno cura.
Se invece, non li hai o non riponi fiducia in loro, è necessario che tu provveda mediante testamento a tutelare i tuoi animali. Come? Te lo dico subito.

Come tutelare cane e gatto dopo la mia morte

Sopra abbiamo detto che gli animali sono “cose”, oggetto di diritto disponibile, ed in quanto tali rinunciabili. E’ possibile che il proprietario decida di dismettere il proprio diritto sull’animale, attraverso un negozio giuridico unilaterale di rinuncia. Istituto non espressamente previsto ma generalmente ammesso perché ricavabile implicitamente dal tessuto normativo.
La rinuncia abdicativa vera e propria è da ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative (normative penali), poiché comporterebbe l’abbandono dell’animale. E’ invece lecita la rinuncia traslativa, ossia la dismissione in favore di chi potrà prendersene cura (canili, associazioni, ecc).
Il tuo erede, accettando l’eredità, si vedrebbe attribuiti anche i tuoi animali, ma potrebbe successivamente rinunziare a loro. Magari perché impegnativi, onerosi, per assenza di spazio o semplicemente per disaffezione.
Ebbene, per assicurarti che ciò non accada e che i tuoi animali ricevano tutto quello che desideri per loro, potrai procedere così:

Istituzione di erede o legato modale

Individuato il soggetto che ritieni più idoneo alla futura cura degli animali -valuterai se separarli o meno- lo nominerai erede o legatario con l’obbligo (onere / modus) di prendersi cura di loro e con il divieto di alienarli.
L’erede o legatario potrà essere sia una persone fisica che altro soggetto di diritto (associazione, ente, società, ecc).
Ovviamente per indurre i tuoi successori ad accettare l’eredità o il legato (rectius a non rinunciare al legato), dovrà esser loro lasciato un capiente patrimonio, in modo da non essere interamente assorbito dalle spese per gli animali.
L’art. 647 cc prevede appunto la possibilità di stabilire una disposizione autonoma a causa di morte collegata, che obblighi il successore a varie prestazioni di fare, dare, non fare.
Potrai specificare tutti gli obblighi da rispettare per la cura dei tuoi animali e così potrai indicare quando e cosa mangiare, quante volte dovrà esser portato fuori, quante a fare la toilette e/o visite veterinarie, ecc.
Per il caso in cui l’onerato dovesse rendersi inadempiente, è bene prevedere la risoluzione della disposizione testamentaria ex art, 648 cc. Al fine di rafforzare l’adempimento è possibile anche prevedere delle penali, che l’onerato inadempiente dovrà pagare.
Sarà anche utile prevedere nel testamento chi avrà il compito di vigilare sul corretto operato dell’onerato, in modo da far valere la risoluzione e/o le penali, nel superiore interesse dei tuoi animali. La figura deputata è l’esecutore testamentario.
Sarà anche opportuno individuare chi dovrà provvedere in luogo del primo istituito nel caso in cui non voglia o non possa occuparsene, o si veda risolta la disposizione per inadempimento. Lo potrai fare attraverso una sostituzione.

Nel caso tu volessi designare un legatario potresti prevedere un’attribuzione di prestazione periodica di denaro, che gli eredi dovranno pagargli finché saranno in vita gli animali. In tal modo la tutela contro eventuali inadempimenti sarebbe ben più incisiva poiché è possibile interrompere il pagamento, dopo aver diffidato l’onerato ad adempiere, senza dover agire per recuperare i beni oggetto di legato.

Istituzione di erede o legato condizionata

Analogo sistema di come tutelare cane e gatto dopo la mia morte, ma con modalità più incisiva, è quello di istituire erede o legatario il soggetto sotto condizione risolutiva.
In sostanza dovranno indicarsi tutti quei fatti positivi (fare) o negativi (non fare) che se compiuti od omessi porteranno alla risoluzione della disposizione.
Fatti dedotti in condizione che, a differenza di quanto accade nell’onere, non obbligano l’istituito, ma lo inducono ad un comportamento corretto per non perdere l’attribuzione patrimoniale acquistata.
Anche qui sarà utile prevedere la figura dell’esecutore testamentario che sorvegli sul comportamento tenuto.
Sarà anche opportuno individuare chi dovrà provvedere in luogo del primo istituito nel caso in cui non voglia o non possa occuparsene, sempre attraverso una sostituzione.

Costituzione di fondazione o trust per testamento

Altre modalità di come tutelare cane e gatto dopo la mia morte sono la fondazione ed il trust.
Benché possano apparire strumenti esorbitanti, in particolar modo se non usati per estendere i benefici ad una platea più ampia di animali, è possibile al testatore disporre direttamente o indirettamente la costituzione di fondazione e trust. Più discussa è invece la possibilità di costituire un vincolo di destinazione.
Il testatore può costituire direttamente nel testamento, anche olografo, la fondazione (art. 14 cc), indicando tutti gli elementi necessari richiesti dall’art. 16 cc, come la denominazione, lo scopo, la dotazione del patrimonio, la sede, nonché le regole statutarie ed sull’amministrazione. In tal caso saranno gli amministratori ad eseguire gli adempimenti pubblicitari una volta aperta la successione. In alternativa potrà farlo indirettamente, onerando un erede o un legatario di costituirla in base allo scopo ed al patrimonio indicati.
Con le stesse modalità, diretta ed indiretta, potrà dar vita ad un pet trust. In estrema sintesi il testatore (settlor) trasferisce ad un soggetto (trustee) determinati beni affinché li amministri per un determinato fine (trust di scopo per la tutela di animali).

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