Nessuna collazione di donazione senza comunione ereditaria

La collazione di donazione in breve

Per comprendere che non vi è nessuna collazione di donazione senza comunione ereditaria, è utile sapere cosa è la collazione.
Trattasi di operazione divisionale in base a cui i parenti stretti del de cuius, che partecipano alla sua successione, devono conferire nella massa ereditaria le donazioni dirette o indirette ricevute in vita dal de cuius.

Figli, loro discendenti ed il coniuge devono, conferire nell’attivo ereditario (relictum) i beni ricevuti in donazione.

Il conferimento avviene in diverse modalità a seconda della natura dei beni donati. Gli immobili mediante conferimento in natura o per imputazione del loro valore; i beni mobili solo per imputazione ed il denaro con minor corrispondente prelievo di denaro ereditario o maggior prelievo di beni da parte degli altri eredi.

Operando la collazione nell’ambito della divisione ereditaria, suo presupposto necessario è che vi sia una massa ereditaria da dividere tra gli eredi. Essa comporta un obbligo di conferimento ex lege, salvo che vi sia stata dispensa.

Nessuna collazione di donazione senza comunione ereditaria
Hai qualche domanda?

La ragione della collazione

La ratio della collazione viene comunemente ravvisata nel consentire a eredi familiari stretti di godere dello stesso trattamento, che viene regolato in occasione della successione ereditaria.

È per questo che normalmente la donazione viene considerata un anticipo di eredità.

Cosa accadrà nel caso in cui il de cuius in vita abbia fatto donazioni di valore diverso ai suoi familiari stretti e magari col testamento disposto con legato dei restanti beni? Opererà la collazione?

Nessuna collazione di donazione senza comunione ereditaria

Come abbiamo visto in precedenza, se la collazione è operazione divisionale e se la divisione presuppone una comunione ereditaria da sciogliere, non ci sarà spazio alla sua operatività senza comunione.
In sostanza il presupposto della collazione è la comunione ereditaria. La comunione non si formerà nei casi di mancanza di attivo ereditario e di attribuzione di singoli beni, con la conseguenza che non ci sarà nessuna collazione di donazione senza comunione ereditaria.
Per mancanza di attivo ereditario deve intendersi anche la sua semplice irrisorietà.
L’attribuzione di singoli beni avviene quando il testatore distribuisce l’asse ereditario con tanti legati, con attribuzioni ex re certa o quando divide lui il patrimonio tra gli eredi, come vedremo tra breve.

Questo è l’orientamento dominante in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo da Cass. 509/2021.

In tali casi l’unica tutela lasciata al familiare legittimario, che non ha potuto godere degli effetti della collazione, è l’azione di riduzione, ove ne sussistano i presupposti, volta ad ottenere l’intera quota di riserva (art. 536 e ss. C.C.).

Opinione minoritaria

Una autorevole ma minoritaria dottrina (Capozzi e Mengoni), è di contrario parere. Ravvisa difatti il presupposto della collazione non tanto nella presenza di un relictum, quanto nella delazione ereditaria e nella sua accettazione. Per tale teoria la sola chiamata ereditaria dei familiari consentirebbe alla collazione di formare una massa da dividere; proprio quella composta dai beni donati. Diversamente risulterebbe frustrata la ratio dell’istituto della collazione, volta a rimuovere disparità di trattamento creata dalle donazioni, ristabilendo l’uguaglianza tra i coeredi. Il tutto basato sulla presunta volontà del de cuius di considerare le donazioni come un anticipo della futura eredità. Presunzione superabile soltanto con l’espressa contraria volontà manifestata con la dispensa.

Anche nella divisione fatta dal testatore nessuna collazione

Ricordo che, anche ove il de cuius abbia diviso nel testamento i beni tra gli eredi (art. 734 cc), non opererà la collazione. Difatti anche in questo caso non ci sarà alcuna comunione ereditaria da dividere, poiché i beni verranno attribuiti già divisi tra gli eredi dall’apertura della successione. Qui l’incompatibilità tra collazione e divisione appare più marcata e rispondente alla concreta volontà del disponente, che ha volutamente omesso di riequilibrare le attribuzioni tra gli eredi, in occasione della successione.

Considerazioni finali

Ormai la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad escludere l’operatività della collazione quando il patrimonio destinato agli eredi familiari sia inesistente o di scarsa consistenza.

In concreto, anche quando il de cuius si sia spogliato del patrimonio con donazioni e/o legati, sono ricorrenti i casi in cui qualche bene sia sfuggito alle varie elargizioni. Basti pensare ad un conto corrente o libretto con poca giacenza, effetti personali come abbigliamento, mobilia e suppellettili, corrispondenza e patrimonio digitale, dei quali il de cuius non abbia disposto.

È allora verosimile che nella maggior parte delle volte ci si trovi comunque di fronte ad un relictum che deve essere oggetto di attenta valutazione per determinarne la scarsità o rilevanza del suo valore. Ciò al fine di ritenere applicabile o meno il criterio: nessuna collazione di donazione senza comunione ereditaria.

È intuibile che il concetto di scarsità non sia predeterminato ma sia relativo e da valutarsi caso per caso. Ad esempio, ci potremmo trovare davanti all’ipotesi in cui 1) a fronte di donazione per 500.000,00 euro, residuino beni ereditari di un valore complessivo di 900,00 euro e 2) a quella in cui, a fronte di donazioni per 15.000,00 euro, residuino beni relitti di un valore complessivo di 900,00 euro.

Se rapportiamo lo stesso relictum di 900,00 euro ai valori delle rispettive donazioni di cui sopra, non è peregrino pensare che nel caso 1) si possa sostenere l’irrisorietà del patrimonio relitto ed al contrario nel caso 2) la sua rilevanza. Tutto ciò con la conseguenza di non poter applicare la collazione nel primo ed al contrario di applicarla nel secondo.

Questo per dire che ogni successione andrà verificata caso per caso.

A fronte di una eredità dal relictum “incerto”, l’erede che avrà interesse alla collazione dovrà prestare molta attenzione nel ricostruire il patrimonio ereditario onde vederla applicata; al contrario, l’erede che voglia rifuggire dai rischi della collazione potrà rinunziare all’eredità.

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