Sospensione dalla successione

Sospensione della successione per chi è indagato di omicidio volontario o tentato del coniuge o unito civile, di un genitore, di un fratello o sorella, fino all’emissione del decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

L’art. 463 bis c.c., introdotto recentemente dalla L. 4/2018, prevede la sospensione dalla successione nei confronti di chi risulti indagato per omicidio volontario o tentato omicidio del coniuge o unito civile, di un genitore, di un fratello o sorella, fino all’emissione del decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

Nelle more della definizione della vicenda penale è prevista la nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528 c.c..

Se il chiamato sospeso è condannato o ha patteggiato la pena, viene definitivamente escluso dalla successione per indegnità a succedere; ex art. 537 bis c.p.p. è il giudice penale a pronunciare l’esclusione del soggetto dalla successione.

Se il procedimento è archiviato o ha luogo la sentenza definitiva di assoluzione, il chiamato tornerà nella piena disponibilità dei suoi diritti successori.

A cosa serve

L’istituto è volto a tutelare in via cautelare tutti i chiamati in subordine dell’indagato, indipendentemente dalla qualità di figlio o di famigliare da essi ricoperta, nonché indipendentemente dal titolo della successione, sia essa legittima che testamentaria. In sostanza ha la finalità di conservare il patrimonio ereditario in favore di chi sarà legittimato ad ottenerlo.

Opponibilità

Il terzo comma dell’art. 463 bis prevede la comunicazione senza ritardo del pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione dell’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato; non pare che questa sia una forma idonea di pubblicità per rendere conoscibile ed opponibile ai terzi la sospensione, con tutto ciò che ne può conseguire per atti dispositivi dell’erede a terzi in buona fede.

Il sospeso deve comunque presentare la dichiarazione di successione?

Non è ancora chiaro se il “sospeso” debba nelle more essere considerato ai fini dell’inserimento nella dichiarazione di successione; al momento sembra prevalente la tesi che lo esclude, salvo poi presentare una dichiarazione sostitutiva.

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