Possesso degli eredi

Possesso degli eredi: gli eredi continuano nel possesso, che il de cuius aveva sui propri beni, sin dal momento dell’apertura della successione.

Il possesso degli eredi consiste nella continuazione in capo a loro del possesso che aveva il de cuius, con effetto dall’apertura della successione; questo è quanto afferma l’art. 1146 del codice civile.

Vedremo in seguito cosa è esattamente il possesso che continua negli eredi.

Possesso in genere

Prima di tutto è necessario comprendere cos’è il possesso.

In diritto il possesso può essere definito come la relazione materiale che un soggetto ha con la cosa, ossia il potere di fatto che si ha sulla medesima.

Per aversi possesso sulla cosa non basta però una qualsiasi materiale disponibilità dell’oggetto ma è necessario o che tale disponibilità sia accompagnata dalla titolarità in capo al soggetto possessore di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ecc) o che tale relazione sia instaurata con l’intento di comportarsi come se si fosse proprietari, usufruttuari, usuari, ecc.

In sostanza per potersi avere possesso è indispensabile che il rapporto materiale con la cosa sia almeno l’immagine del diritto che si sta esercitando.

Per meglio comprendere il concetto di possesso, basti pensare alla relazione materiale che un conduttore ha con un immobile a lui locato, che non è di possesso ma di mera detenzione, poiché non accompagnata da alcun diritto reale, bensì da un diritto obbligatorio di godimento, quale è quello derivante dal contratto di locazione.

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Continuazione degli eredi nel possesso del de cuius

Per forza di cose, la morte di una persona fa venir meno la sua relazione materiale con le cose e non sempre gli eredi del defunto hanno contemporaneamente la possibilità di instaurare al suo posto detta relazione.

Immaginiamo che un padre, in possesso di una casa di sua proprietà a Milano, muoia lasciando due figli eredi che abitano all’estero. Il padre perde necessariamente il possesso sulla casa, al momento del decesso, ed i figli non hanno per il momento alcuna relazione materiale con la casa.

Ebbene in questo caso, per legge, il possesso passa agli eredi senza alcuna soluzione di continuità, come se in contestualità del decesso gli eredi avessero già la materiale apprensione delle cose appartenenti al de cuius.

Con il fenomeno successorio si può creare una vera e propria scissione tra il possesso come sopra inteso ed il possesso dell’erede; quest’ultimo prescinde dalla relazione materiale e dà diritto all’erede ad averla. Si parla di “possesso giuridico”, di finzione giuridica o di legittimazione degli eredi ad esercitare le azioni possessorie.

In ogni caso il possesso dell’erede si configura come diritto a prendere possesso, ossia ad apprendere materialmente il bene ereditato. L’erede pertanto potrà esercitare le azioni possessorie contro chiunque.

È doveroso precisare che il possesso giuridico passa immediatamente ai chiamati all’eredità con il relativo diritto ad ottenerlo materialmente da chiunque. Non occorre dunque attendere l’accettazione dell’eredità.

È ovvio che il diritto a possedere si trasmetterà ai chiamati solamente ove il de cuius avesse il possesso al momento del decesso. Ad esempio nel caso in cui quest’ultimo fosse nudo proprietario di un immobile, il possesso non si trasmetterà ai chiamati, ma rimarrà in capo all’usufruttuario.

Il compossesso

Quando più sono i chiamati all’eredità, ciascuno ha diritto ad ottenere il possesso.

Ciascun erede ha diritto ad ottenere la relazione materiale con i beni dell’asse, agendo contro gli altri eredi che lo escludono.

Per rendere l’idea con un esempio, ricorrendone i presupposti, ciascun chiamato all’eredità ha diritto ad avere immediatamente le chiavi di casa di cui il de cuius era in possesso.

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