Conto corrente caduto in successione può essere svincolato da un solo erede

La prassi bancaria sul conto corrente

Le banche non possono esigere, come invece di consueto fanno, il consenso di tutti gli eredi per la riscossione delle somme depositate su conto corrente ed il disinvestimento dei titoli del defunto.

Circa il conto corrente caduto in successione, è notoria la prassi delle banche di pretendere la firma di tutti gli eredi per svincolarlo, attribuendo a ciascuno quanto spettante per quota.

Di fatto le banche impongono agli eredi la divisione dei crediti ereditari senza avere alcun potere e diritto.

Cosa dice la giurisprudenza

La divisione dei beni ereditari, o meglio lo scioglimento della comunione ereditaria, è una prerogativa esclusiva dei condividenti eredi e la banca non può e non deve intromettersi.

Difatti “…ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.

È quello che ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27417/2017 in occasione di un giudizio in cui la banca ed un coerede si erano opposti alla riscossione del credito depositato su conto corrente del de cuius ed al disinvestimento di titoli da parte di altri coeredi.

Già in precedenza si era espressa in tal senso la Cassazione SS.UU. 24657/2007.

Nel caso in questione la banca depositaria aveva negato la possibilità di disinvestimento e riscossione pro quota degli eredi richiedenti, poiché uno degli eredi non aveva prestato il consenso a dette operazioni.

Ebbene, la Cassazione ha confermato che i crediti ereditari entrano nella comunione ereditaria e ciascuno, in base alle regole generali della comunione può esercitare le azioni a vantaggio della cosa comune.

Ciascun erede è pertanto legittimato a chiedere la riscossione dell’intero credito ed a maggior ragione la riscossione pro quota, rimandando la risoluzione degli eventuali contrasti insorti tra gli eredi al giudizio di divisione, con cui la banca non ha niente a che fare.

I debiti non entrano in comunione

Ciò che vale per i crediti non vale per i debiti ereditari che, per espressa deroga normativa (art. 754 c.c.), si dividono pro quota tra gli eredi e non entrano a far parte della comunione. Per i debiti ereditari non c’è solidarietà; ogni erede non risponde per l’intero debito ma solo per la quota spettante.

Concludendo, le banche non possono esigere, come invece di consueto fanno, il consenso di tutti gli eredi per la riscossione delle somme depositate su conto corrente ed il disinvestimento dei titoli del defunto.

Un caso presentato

Mi si è presentato il caso di una successione ereditaria, in cui gli eredi hanno diviso tra loro il compendio ereditario con atto notarile, attribuendo ad un erede i depositi bancari e titoli.

Presentatosi l’erede assegnatario per disporre dei denari del conto corrente e dei titoli, la banca ha avuto il coraggio di pretendere comunque anche il consenso degli altri eredi, non aventi più alcun diritto. Fortunatamente le ragioni di diritto hanno avuto la meglio.

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