Passività deducibili in dichiarazione di successione
Debiti
Tutti i debiti del defunto esistenti alla data del decesso, le spese mediche e funerarie, sono passività deducibili in dichiarazione di successione.
Perché le passività siano deducibili occorre che siano rispettate le seguenti regole:
- I debiti devono risultare da atto scritto con data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giudiziale passato in giudicato.
- I debiti inerenti le imprese devono risultare dalle scritture contabili obbligatorie regolarmente tenute. Se il defunto non era obbligato alla tenuta delle scritture basta che i crediti verso di lui risultino dalle scritture obbligatorie dei creditori.
- I debiti derivanti da lavoro subordinato, compreso TRF e trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili nell’ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con eredi e legatari.
- I debiti verso lo stato enti pubblici territoriali e enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (INPS – INAIL – Case), esistenti alla data di apertura della successione. Anche i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati successivamente.
- Tra i debiti deducibili rientrano anche le somme dovute al coniuge divorziato
- I debiti contratti dal defunto per l’acquisto di beni sono deducibili solo se i beni cadono in successione e se solo una parte dei beni vi ricade la deducibilità è proporzionale al valore di tale parte.
- I debiti contratti dal defunto negli ultimi 6 mesi di vita sono deducibili solo se il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati dall’art. 10 comma 3 lett. d), e) ed f) TUS. La limitazione non opera per debiti contratti nell’esercizio di impresa o professione.
Spese mediche e funerarie
- Le spese mediche e chirurgiche, comprese le spese per ricoveri, medicinali e protesi, relative al defunto negli ultimi 6 mesi di vita, sostenute dagli eredi.
- Le spese funerarie entro il limite di euro 1.032,00.
Imposte pagate all’estero per la medesima successione
Sono detraibili le imposte pagate a uno stato estero, in dipendenza della medesima successione ed in relazione ai beni esistenti in tale stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi.
Dimostrazione documentale
I debiti, perché possano essere portati in deduzione, devono essere dimostrati con documenti da allegare alla dichiarazione di successione.