Rinuncia a singoli beni ereditari

Rinuncia a singoli beni ereditari

Non sempre tutti i beni ricevuti in eredità sono di gradimento per i successori; pensiamo a terreni incolti in paesi lontani o a immobili di poco pregio in comunione con altri o ancor peggio a fabbricati diruti o con necessità di ingenti oneri manutentivi. Difficoltà di godimento diretto per la lontananza, difficoltà di godimento indiretto (affitto o locazione) per disaccordo con gli altri eredi, costi di manutenzione e imposte su di essi gravanti, possono veramente ingenerare l’idea di volersene liberare!
La soluzione è semplice quando tali beni sono gli unici beni ereditari, poiché il chiamato e il legatario possono impedirne l’acquisto, rinunciando all’eredità o al legato.
Se invece l’acquisto fosse già avvenuto per intervenuta accettazione, occorre chiedersi se sia possibile rinunciare a singoli bini ereditari, scomodi.

Rinuncia a singoli beni ereditari
Hai qualche domanda?

Rinuncia impeditiva

Chi è chiamato all’eredità, a titolo di erede o di legato, non ha molte alternative; o accettare o rinunciare. Accettare tutto o rinunciare a tutto!
Il principio si ricava dalla nullità della dichiarazione di accettazione parziale (art. 475 III° comma cc), così come dalla nullità della rinuncia parziale (art. 520 cc). Non è dunque possibile “selezionare” i beni ereditari, accettando quelli graditi e rinunciando a quelli meno appetibili.
Per i soggetti chiamati all’eredità l’unica via percorribile, affinché non venga acquisito il bene incomodo, è quella della rinuncia all’eredità o al legato, dunque all’intero “pacchetto” offerto.
In tal caso la rinuncia ha natura di atto dispositivo unilaterale volto ad impedire l’acquisto del diritto e con esso tutti i beni del patrimonio ereditario. Nella fase di acquisizione dell’eredità non è dunque possibile operare alcuna cernita dei beni: o tutti o nessuno!
Una volta che il chiamato si sia determinato ad acquisire l’eredità o il legato, avrà poi la possibilità di rinunciare a singoli beni ereditari? Potrà disfarsi di alcuni di essi soltanto?

Rinuncia abdicativa

Le fonti

Varie sono le norme del Codice civile che prevedono tale facoltà, ed è per questo che dottrina e giurisprudenza ritengono che la rinuncia al diritto di proprietà sia espressione di un principio generale del nostro ordinamento. Il principio si ricava da numerose norme che, più o meno direttamente, lo contemplano.
Il diritto di proprietà è anzitutto un diritto disponibile e per ciò solo dovrebbe essere rinunciabile. Riguardo alle cose mobili l’art. 923 cc prevede come modo di acquisto l’occupazione della cosa abbandonata, divenuta res nullius; chi ha abbandonato ha in sostanza rinunciato al proprio dirtto.
Riguardo invece agli immobili, le prime norme che soccorrono sono l’art. 1350 n. 5) e 2643 n. 5) cc; il primo che sancisce la forma scritta per gli atti di rinuncia ai diritti reali ed il secondo che ne prescrive la trascrizione nei registri immobiliari.
Ancora, l’art. 827 cc prevede che gli immobili abbiano per forza un proprietario, che in ultima analisi è lo Stato; anche qui è implicita la possibilità per il precedente proprietario di rinunciare al diritto, che viene acquistato ex lege dallo Stato, a titolo originario. L’art. 882 cc, in tema di muro comune tra proprietà confinanti, prevede la possibilità di rinuncia al diritto per non dover sopportare le spese di riparazione e ricostruzione. Anche l’art. 1104 cc, nell’ambito generale della comunione, prevede la c.d. rinunzia liberatoria, in base alla quale chi rinunzia al diritto comune si libera dalla relativa spesa. Diversamente prevede l’art. 1118 cc in tema di condominio, ove al condomino è vietato rinunciare alle parti comuni; ciò ovviamente perché il rinunciante continuerebbe a beneficiare comunque delle parti naturalmente e necessariamente comuni (tetto, muri portanti, fondamenta, ecc). È proprio da tale eccezionale divieto che se ne ricava, al contrario, la regola generale della rinunciabilità del diritto.
È dunque appurata l’astratta possibilità di rinunciare a singoli beni ereditari.

Natura giuridica della rinuncia ai singoli beni ereditari

La rinuncia di cui ci occupiamo è negozio giuridico, unilaterale, non recettizio, che non necessita di alcuna accettazione da parte degli indiretti beneficiari.
La sua causa risiede esclusivamente nella dismissione del diritto soggettivo da parte del suo titolare, mentre gli effetti acquisitivi in capo ai terzi sono soltanto riflessi.
In tal modo il rinunciante non opera alcun trasferimento, ma provoca soltanto la fuoriuscita del diritto dalla propria sfera giuridica ed è la legge che fa acquisire tale diritto in capo ad altro soggetto. Da qui l’assenza di nesso causale tra rinuncia ed acquisto altrui, nonché la non necessità di notiziare i terzi dell’atto compiuto.
A fronte della rinuncia abdicativa, il terzo non può reagire per impedire il suo acquisto; non importa alcun suo consenso e a niente serve un suo rifiuto. Ciò che eventualmente potrà fare a sua volta è di dismettere anche lui il suo diritto.
Adesso dobbiamo analizzare le diverse conseguenze della rinuncia del diritto da parte di un contitolare o dell’esclusivo titolare. Chi rinuncia alla propria quota di comproprietà su un immobile o chi rinuncia all’esclusivo diritto di proprietà su di esso, provocherà lo stesso effetto? Chi sarà il terzo destinatario che acquisirà il bene?
In questo articolo tratterò soltanto del diritto di proprietà e relativamente agli altri diritti reali minori (usufrutto, uso abitazione, ecc) basti qui fare cenno a cosa accade nelle ipotesi di rinuncia all’intero diritto reale minore o ad una sua quota. Tendenzialmente la rinuncia ne provoca l’estinzione ed il conseguente ricongiungimento alla nuda proprietà, che diverrà nuovamente piena. Ciò avverrà anche in caso di rinuncia alla quota del diritto minore, salva l’operatività negoziale o ex lege di eventuale accrescimento tra contitolari sul medesimo diritto (art. 674 e ss. cc).

Rinuncia alla quota di singoli beni ereditari

Immaginiamo di aver acquistato per successione, insieme ad altri eredi, anche la quota di 1/4 del diritto di proprietà su un rudere di montagna. Se volessi “disfarmi” di tale mia quota, chi l’acquisterebbe? Lo Stato o gli altri comproprietari?
Benché non vi sia una norma che individui il destinatario, la dottrina afferma che la quota dismessa dal comproprietario vada ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri. Nell’esempio fatto, gli altri 3 comproprietari di 1/4 ciascuno diverranno titolari di 1/3.
Poiché l’intero diritto di proprietà è sempre unico e, in caso di contitolarità, spetta in modo frazionato ai quotisti, qualitativamente identico ma quantitativamente diverso perché commisurato alla quota, la rinuncia abdicativa di un comunista provoca l’espansione della titolarità in capo agli altri titolari. Fenomeno questo chiamato “elasticità del dominio” per cui lo stesso unico diritto si comprime per la coesistenza di più quotisti e si riespande fra chi rimane.
Non si può far a meno di accennare all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di atti traslativi onerosi (Cass. 4428/2018, 9801/2013, 9543/2002 e 10629/1996) e donazione (Cass. 5068/2016) di quote su beni ereditari, per cui nel primo caso il trasferimento sarebbe sospensivamente condizionato all’assegnazione in sede di divisione di quel bene al coerede trasferente; nel secondo caso e per gli stessi motivi, l’atto gratuito sarebbe nullo per contrarietà agli artt. 769 e 771 cc, che vietano la donazione di beni futuri.
A ben vedere tali deteriori effetti non si producono in caso di rinuncia alla quota, poiché non vi è alcun trasferimento, né oneroso e né liberale.

Rinuncia all’esclusivo diritto di singoli beni ereditari

Immaginiamo adesso di aver beneficiato in eredità dell’intera proprietà del medesimo rudere.
In questo caso, non essendovi comproprietari, entra in gioco l’art. 827 cc, per cui il bene viene acquistato dallo Stato, quale destinatario finale ex lege degli immobili “abbandonati”.
In passato è stata proprio la rinuncia dismissiva dell’intera ed esclusiva proprietà a creare non poche discussioni sulla liceità di tale istituto. È proprio lo Stato, destinatario necessario degli effetti acquisitivi dei diritti abdicati, ad essersi ribellato a questa emorragia, che lo vedeva acquisitore passivo di beni di poco interesse per tutti.
Mentre ai quotisti dell’esempio precedente era possibile a loro volta rinunciare, allo Stato non è consentito.
È proprio per questo motivo che la rinuncia ai singoli beni ereditari è stata in passato avversata giudizialmente sotto plurimi aspetti:
– La non correttezza nel non rendere nota la dismissione allo Stato, che rimane ignaro di essere proprietario di beni, con tutto quanto ne può conseguire in tema di responsabilità per la custodia;
– La nullità del negozio rinunciativo sotto svariati profili: per motivi illeciti ex art. 1345 c.c.; per frode alla legge ex art. 1344 c.c. e/o per abuso del diritto.

L’avvocatura dello Stato, facendo leva sul concetto di causa concreta, che deve tenere in considerazione gli interessi concretamente perseguiti dalle parti, ha ravvisato nella rinuncia in questione un negozio a contenuto patrimoniale, a cui applicare gli artt. 1324 e 1322 c.c.. Conseguentemente anche la rinuncia deve perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Interessi non meritevoli, con conseguente nullità per illiceità della causa, ove risiedessero nell’esclusivo fine egoistico di trasferire sullo Stato e, dunque, sulla collettività, i costi relativi ai beni dismessi.
Non solo, per l’Avvocatura il rinunciante potrebbe incorrere in diverse responsabilità extracontrattuali (artt. 2043, 2051 e 2053 cc) per i danni causati con il pregresso comportamento omissivo dei necessari interventi manutentivi e messa in sicurezza del proprio immobile.
Questa ribellione statale ha messo in guardia i notai, che si sono peritati a ricevere atti dismissivi dell’intero diritto immobiliare. L’arresto sembra però aver trovato smentita nella recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. SS.UU. n. 23093/2025).
Qui in estrema sintesi i principi dichiarati dalle sezioni unite:

  • “La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cc”;
  • “la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare trova causa e quindi anche meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa”;
  • "anche ove la rinuncia fosse animata da un “fine egoistico”, non è configurabile la nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, II comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo, perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”;
  • la mancata comunicazione allo Stato non incide sulla validità dell’atto, ma può rilevare sul piano della responsabilità del rinunciante. L’ex proprietario può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da condotte poste in essere prima della rinuncia o dallo stato di conservazione del bene al momento della dismissione”.
  • "Le obbligazioni pecuniarie afferenti all’immobile, già maturate prima della rinuncia, come ad esempio imposte, oneri condominiali o obbligazioni propter rem, resteranno a carico del rinunciante".

Regolarità urbanistica per l’atto di rinuncia ai singoli beni ereditari

Il notariato, deputato a ricevere gli atti di rinuncia immobiliare, si è posto il problema se l’atto di rinuncia sia o meno suscettibile del rispetto delle menzioni e allegazioni urbanistiche (Testo Unico Edilizia), catastali e sull’efficientamento energetico (APE). Senza qui affrontare la teoria dell’astratta applicabilità o meno delle normative di settore, i notai hanno adottato la prudente soluzione di effettuare le menzioni sulla conformità urbanistica e catastale, di allegare il CDU dei terreni, onde evitare il pericolo della nullità dell’atto (art. 30, 46 TUE e art. 28 L. Notarile). L’allegazione dell’APE non è necessaria, stante la gratuità dell’atto.
La sopra citata sentenza della cassazione a SS.UU., nel ribadire che non vi è alcun trasferimento del bene dal rinunciante allo Stato, ha sancito l’inapplicabilità dei dettami della normativa urbanistica e catastale.
Ecco che, mentre sto scrivendo questo articolo, è arrivata solerte la reazione dello Stato. Il Governo ha prontamente inserito nel disegno di legge di bilancio 2026 la disposizione per cui “l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica.”
È evidente la sua preoccupazione di evitare di divenire ricettacolo di immobili abusivi; proprio gli stessi che lo Stato aborra mediante la sua normativa di settore.
Attendiamo di vedere gli sviluppi della disputa, tenendo presente che la rinuncia ai singoli beni ereditari è percorribile.

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