Eredi minorenni protetti dai debiti fino a 19 anni

Eredi minorenni protetti dai debiti fino a 19 anni

Per i minorenni, come anche per gli incapaci in genere, l’accettazione dell’eredità può avvenire soltanto con beneficio di inventario (art. 471 cc) ed è esclusa ogni accettazione tacita.
L’accettazione beneficiata per il minore ha lo scopo di proteggere il suo patrimonio personale da eventuali passività del patrimonio ereditario; serve dunque a tenere separati i due patrimoni. Motivo per cui è l’unica modalità di accettare l’eredità. Conseguentemente un’accettazione pura e semplice da parte del legale rappresentante (genitori, tutore, ecc) è da considerarsi nulla per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 cc (Cass. 15267 / 2019 e Cass. 21456 / 2017).

Eredi minorenni protetti dai debiti fino a 19 anni
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Come funziona l’accettazione beneficiata

Adesso dobbiamo vedere come opera l’iter di accettazione con beneficio di inventario da parte del minore.

Ex art. 320 cc (genitori), 374 n. 6 cc (tutore) e 394 cc (curatore), il legale rappresentante deve ottenere l’autorizzazione giudiziale per accettare o rinunziare all’eredità in nome e per conto del minore.

Ove ottenga quella di accettare con beneficio di inventario, potrà rendere dichiarazione scritta davanti a un notaio o cancelliere del tribunale competente (circondario luogo apertura successione) e potrà essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, secondo le norme procedurali. Tali ultime norme prevedono che si debba fare ricorso al tribunale competente il quale, con decreto, designa un cancelliere o un notaio per la redazione (art. 769 cpc).

E cosa succede se gli adempimenti non vengono rispettati? In particolare cosa succede se viene fatto l’inventario e poi non segue la dichiarazione di accettazione beneficiata? E, nel caso opposto, cosa accade se viene effettuata prima la dichiarazione di accettazione beneficiata senza poi mai far seguire la redazione dell’inventario?

Inventario senza accettazione

Nel primo caso è sicuramente da ritenersi che il minore non sia divenuto erede per mancanza di accettazione dell’eredità e rimarrà semplicemente un chiamato finché non gli si prescriva il diritto di accettare (art. 480 cc).

Accettazione senza inventario

Nel secondo caso la soluzione non è così lineare: il minore è diventato comunque erede? Se sì, ha o no la protezione del beneficio?  Se non è diventato erede ed è soltanto chiamato, può ancora rinunciare? Insomma si pone o no il problema degli eredi minorenni protetti dai debiti fino a 19 anni?

Questo è il caso del minore che, tramite i genitori, accetta l’eredità con dichiarazione di beneficio di inventario, senza che poi il verbale di inventario venga redatto.

Sulle conseguenze della sola mancanza dell’inventario si sono sviluppati due orientamenti contrastanti in dottrina e giurisprudenza.

Vediamoli.

I - Rimane chiamato all'eredità

Per un orientamento, essendo l’accettazione beneficiata composta necessariamente da entrambi gli elementi (dichiarazione di accettazione con beneficio e inventario), la carenza di uno dei due impedisce comunque l’acquisto (Cass. 4561/1988). Il minore rimane chiamato all’eredità e divenuto maggiorenne, sempre ché non sia prescritto il suo diritto di accettare, potrà effettuare ogni scelta: accettare con beneficio, accettare puramente e semplicemente, rinunciare. Ogni decisione sarebbe rimandata al termine finale di 19 anni di età, ex art. 489 cc.

Questa teoria si basa sulla ritenuta natura giuridica dell’accettazione con beneficio come fattispecie a formazione progressiva che fino al suo completamento non produce effetti. La protezione dell’incapace è data dal fatto di rimanere delato.

II - Diventa erede comunque protetto

Per l’altro orientamento invece la sola mancanza dell’atto giuridico dell’inventario, determina comunque l’acquisto dell’eredità in capo al minore. Però differentemente da quanto accade per i maggiorenni capaci, che possono decadere dal beneficio se non rispettano i tempi, l’iter e gli atti di amministrazione, il minore resterà comunque protetto dai debiti ereditari, poiché non è consentito diversamente.

Il minore avrà tempo fino al termine di un anno dal compimento della maggiore età per uniformarsi all’iter procedurale e così entro tale scadenza potrà/dovrà completare l’inventario per poter continuare a beneficiare della separazione del proprio patrimonio da quello ereditario. In sostanza gli eredi minorenni sono protetti dai debiti fino a 19 anni.

Qui la protezione dell’incapace è data dal fatto di poter portare a compimento l’inventario in un anno dalla maggiore età. Ove non lo facesse diventerebbe erede puro e semplice, così come ogni soggetto capace che decadesse dall’inventario.

Questo secondo orientamento è stato fatto proprio dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite (Cass. SS.UU. 31310/2024), fondando la sua decisione sul fatto che la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari non implica una condizione sospensiva all’efficacia dell’accettazione stessa. L’accettazione rimane comunque valida e la protezione ex lege del minore potrà protrarsi se, divenuto maggiorenne, provveda a fare l’inventario.

Il fatto che gli eredi minorenni sono protetti dai debiti fino a 19 anni secondo la norma dell’art. 489 cc, costituisce una deroga all’operatività delle decadenze previste per i soggetti capaci possessori o non possessori di beni ereditari, rispettivamente previste dagli artt. 485 e 487 cc. Per meglio dire l’art. 489 cc è norma speciale che accorda una proroga dei termini per effettuare l’inventario.

Le ovvie conseguenze di questa impostazione sono:

a) l’irrilevanza del possesso che il minore ha sui beni ereditari;

b) il non poter più rinunciare all’eredità ormai definitivamente acquisita.

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