Beni inclusi ed esclusi nella dichiarazione di successione

Attivo ereditario

Quali beni vanno dichiarati in successione?

Formano l’attivo ereditario tutti i beni e i diritti trasferiti per successione, anche se all’estero. Dunque in dichiarazione vanno inseriti tutti i beni e diritti, salvo quelli espressamente esclusi (art. 12 TUS).

  • Immobili di ogni tipo
  • Aziende, navi e aeromobili
  • Partecipazioni in società di ogni tipo: azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali
  • Rendite e pensioni
  • Crediti di sorta, come ad esempio depositi in conto corrente
  • Titoli di qualsiasi genere il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto
  • Beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal de cuius o depositati presso altri a suo nome, come ad esempio presso banche in cassette di sicurezza.
  • Denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% dell’asse ereditario (presunzione)

Ricordo infine che per i patrimoni consistenti è opportuno valutare l’utilità di inventariare e stimare i beni mobili, a cui il fisco attribuisce un valore forfettario pari al 10% di tutti gli altri beni dichiarati in successione. Ciò potrebbe consentire di vincere la presunzione di valore, riducendo la base imponibile e con essa l’imposta successoria.

Esclusioni

Non devono essere dichiarati in successione e dunque non contribuiscono a formare l’attivo ereditario:

  • Indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto
  • Crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione
  • Crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice
  • Crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione
  • Beni culturali se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione ex art. 13 TUS*
  • Titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i BOT e i CCT ed i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli stati all’UE o aderenti al SEE;
  • Altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge
  • Veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico
  • Beni appartenenti al de cuius, non residente in Italia, che si trovano all’estero (art. 2 TUS)

* Trattasi di beni di interesse storico e artistico che restano esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i relativi obblighi di conservazione e protezione. Per essi l’erede o il legatario devono presentare l’inventario dei beni vincolati al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali. Ottenuta l’attestazione dell’amministrazione, l’erede e/o il legatario devono allegarla alla dichiarazione di successione o presentarla comunque all’Agenzia delle Entrate, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Hai qualche domanda?