La tua dichiarazione di successione in 10 giorni

A cosa serve la dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione serve a dichiarare all’amministrazione finanziaria l’entità del patrimonio del defunto, così da consentire allo stato di applicare le relative imposte.

La presentazione della dichiarazione entro 12 mesi dalla morte del de cuius è obbligatoria, salvo esenzioni, e l’inadempimento può comportare l’applicazione di sanzioni.

La denuncia di successione deve essere presentata su apposito modello a pena di nullità e si considera come non presentata.

Dal 1° gennaio 2019 è diventata obbligatoria la presentazione telematica della successione con il nuovo modello.

Dopo l’invio telematico il sistema rilascia subito una prima ricevuta telematica di presentazione; a seguire e nell’ordine verrà rilasciata la ricevuta di pagamento delle imposte in autoliquidazione, quella contenente la copia della dichiarazione con gli estremi di registrazione, quella conforme da presentare alla banca ed infine quella delle avvenute volture catastali.

In particolare la quarta ricevuta contiene la copia conforme digitale della dichiarazione, dotata di apposito glifo, che consente alla banca di verificarne la conformità tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Ove occorressero altre copie conformi, sarà necessario richiederle in formato cartaceo in qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Solamente nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006 o si debbano presentare dichiarazioni modificative, integrative o sostitutive di una denuncia presentata con il modello 4 occorre continuare ad utilizzare lo stesso modello.

Solo in questi casi la dichiarazione di successione può essere presentata in formato cartaceo, presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ossia quella nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. Se la residenza era all’estero o ignota la competenza è dell’ufficio di Roma. Nel caso di residenza straniera, ma il de cuius sia stato precedentemente residente in Italia, la competenza è quella di tale ultima residenza italiana.

Hai qualche domanda?

Tipi di dichiarazione

La “prima dichiarazione” può essere seguita da altre dichiarazioni la cui presentazione può rendersi necessaria a causa di cambiamenti, omissioni, errori inerenti alla prima. Le successive dichiarazioni che devono eventualmente presentarsi sono tutte sostitutive e si classificano, in base al loro contenuto in:

Sostitutiva 1
Per ogni modifica che comporta nuova trascrizione e voltura catastale.

Sostitutiva 2
Per ogni modifica che non comporta nuova trascrizione e voltura catastale, come ad esempio quando deve essere aggiunto un conto corrente prima omesso.

Sostitutiva 3
Per integrare o modificare gli allegati.

Nel caso in cui nella prima dichiarazione di successione siano state liquidate le imposte in autoliquidazione è bene indicare nelle successive sostitutive le imposte già pagate, in modo da poter utilizzare il credito d’imposta, onde non dover ricorrere alla richiesta di rimborso.

La dichiarazione, ove siano presenti immobili, viene trascritta d’ufficio presso i Registri Immobiliari competenti, con sola funzione di pubblicità notizia. Tale trascrizione non comporta accettazione tacita dell’eredità, come neppure la presentazione della dichiarazione all’ufficio.

Ricordo invece che la voltura catastale degli immobili in favore di eredi può comportare accettazione tacita dell’eredità per chi ha chiesto la voltura, con tutto ciò che ne consegue, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza.

Come fare la dichiarazione di successione

Ecco i 4 passaggi per presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate in modo semplice e veloce.

1 Primo contatto

Mi contatti al telefono, via mail o vieni direttamente in studio e mi dai le prime indicazioni su chi sono gli eredi e da cosa è composta l’eredità. Seduta stante ti fornirò le prime informazioni sulla dichiarazione di successione e sui tributi da pagare.

2 Preparazione della documentazione

Sulla base di quanto mi hai riferito ti farò avere subito l’elenco della documentazione occorrente e le istruzioni per ottenerla, i moduli da compilare.

3 Studio della pratica

Una volta che mi avrai fatto avere tutti i documenti ed i moduli compilati provvederò entro 10 giorni a istruire la pratica ed inviarla all’Agenzia delle Entrate competente.

4 Presentazione dei documenti all'Agenzia delle Entrate

L’ultimo passaggio consiste nella presentazione dei documenti all’Agenzia delle Entrate. Ti consegnerò poi la dichiarazione di successione con le debite ricevute di presentazione, unitamente a quelle per le volture catastali, ove effettuate.
Ti consegnerò anche le copie conformi della dichiarazione da utilizzare per lo svincolo dei rapporti bancari.

Hai bisogno di chiarimenti?

Chi deve presentare la pratica

Le categorie di persone che sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, nel termine di 12 mesi dall’apertura della successione, (art. 28 t.u. Imposte successioni e donazioni):

  • chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro legali rappresentanti
  • immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
  • amministratori dell’eredità
  • curatori delle eredità giacenti
  • esecutori testamentari
  • trustee

È utile soffermarsi sul concetto di chiamati e di legatari per comprendere su chi è posto l’obbligo di presentazione: il chiamato erede è colui al quale la legge o il testatore hanno offerto l’eredità ed è in condizione di poterla accettare, tacitamente o espressamente (artt. 475 e 476 codice civile). Il chiamato anche detto delato non è pertanto ancora erede.

Il legatario è invece colui al quale il testatore ha lasciato determinati beni e non succede al testatore nell’universalità dei rapporti come invece l’erede accettante (in sostanza non risponde dei debiti dell’asse ereditario) ed acquista automaticamente tali beni salvo il diritto a rinunziarvi.

Come si vede l’obbligo di presentare la dichiarazione incombe sul semplice chiamato e sul legatario che automaticamente ha acquistato i beni.

La presentazione della dichiarazione da parte di uno soltanto dei soggetti obbligati libera gli altri.

Tale obbligo è evitabile solamente da parte del chiamato e del legatario allorché prima della scadenza dei 12 mesi dalla morte del dante causa abbiano rinunziato rispettivamente all’eredità (art. 519 e ss. codice civile) e al legato (art. 649 codice civile).

È evitabile anche quando eredi o legatari, non nel possesso dei beni, abbiano chiesto la nomina di un curatore dell’eredità giacente ex art. 528 codice civile; in tal caso l’obbligato sarà quest’ultimo.

In entrambi i casi di esonero però gli eredi e legatari dovranno informare l’Agenzia delle Entrate della rinuncia o dell’istanza di nomina del curatore mediante raccomandata contenente le copie autentiche di tali atti.

Occorre fare un’ultima precisazione circa il chiamato erede che è nel possesso di beni ereditari; in questo caso per essere esonerato dall’obbligo di presentazione, la rinuncia all’eredità deve essere effettuata prima che siano decorsi 3 mesi dall’apertura della successione (morte del de cuius), poiché altrimenti sarà considerato erede puro e semplice ai sensi dell’art. 485 codice civile.

Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Ove necessario andrà resa apposita dichiarazione di inesistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000.

In caso di sopravvenienze ereditarie potrebbe invece sorgere l’obbligo.

Parentela ed affinità

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Le linee di parentela sono in linea retta tra le persone di cui l’una discende dall’altra (padre e i figli, il nonno e i nipoti, ecc) e in linea collaterale tra le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (fratelli e sorelle, ecc). È bene fare attenzione alla distinzione tra fratelli germani, quelli che hanno in comune entrambi i genitori, dai fratelli unilaterali, che hanno invece in comune un solo genitore (uterini se hanno in comune la madre e consanguinei se hanno in comune il padre), poiché non esiste parentela dell’uno col genitore non comune.

Il grado di parentela si calcola, nella linea retta computando tanti gradi quante sono le generazioni escluso lo stipite (ad esempio madre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonna e nipote, figlia di un figlio, sono parenti in linea retta di secondo grado); nella linea collaterale computando tanti gradi dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite, ad esempio due fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado; due cugini sono parenti in linea collaterale di quarto grado. Oltre il sesto grado per la legge non c’è parentela.

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui una persona è parente di uno dei coniugi, essa è affine dell’altro coniuge. Per esempio la nuora è affine in linea retta di primo grado rispetto al suocero e la cognata è affine in linea collaterale di secondo grado rispetto al fratello del proprio marito.

L’affinità non cessa per la morte del coniuge da cui deriva, salvo che il matrimonio sia dichiarato nullo. Tra marito e moglie non c’è parentela né affinità, ma rapporto di coniugio.

L’unione civile è l’istituto giuridico introdotto dalla L. n. 76/2016, che stabilisce i doveri e i diritti di una coppia dello stesso sesso, in modo analogo al matrimonio. Ai fini successori, la parte dell’unione civile, salvo deroghe, è parificata a quella del coniuge.

Cosa va dichiarato in successione?

Beni da dichiarare in successione:

  • Immobili
  • Aziende, navi e aeromobili
  • Partecipazioni in società di ogni tipo
  • Rendite e pensioni
  • Crediti
  • Titoli di qualsiasi genere
  • Beni mobili e i titoli al portatore
  • Denaro, gioielli e mobili

Consulta l’elenco completo di ciò che compone l’attivo ereditario e cosa è escluso.

Documenti da inviare per la pratica di successione

  • Copia documento di identità e codice fiscale del defunto e di tutti i successori (eredi e legatari)
  • Titoli di provenienza: rogito notarile o dichiarazione di successione, se di provenienza successoria, degli immobili (fabbricati e terreni)
  • Copia verbale di pubblicazione testamento o copia richiesta di registrazione testamento (se la successione è testamentaria)
  • Dichiarazione di consistenza bancaria o indicazione delle banche da interpellare per l'ottenimento della stessa
  • Copia eventuali atti di rinunzia all'eredità

Domande frequenti

No, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge, tali adempimenti non costituiscono accettazione dell’eredità.

Può comportare invece accettazione tacita la voltura catastale degli immobili, come ritenuto dalla giurisprudenza di cassazione.

Pertanto, se uno fosse ancora nel dubbio se accettare o meno l’eredità è prudente non eseguire le volture catastali.

Il minorenne, a sua tutela, può accettare eredità solo espressamente e con beneficio di inventario; non è possibile una accettazione tacita. Tant’è che il minore non può decadere dal beneficio se non dopo 1 anno dal compimento della maggiore età (art. 489 c.c.).

Potrà accettare solo tramite il proprio legale rappresentante (genitori o tutore) o col consenso del curatore se emancipato, in ogni caso previa autorizzazione giudiziale, entro il termine prescrizionale del diritto di accettare (10 anni dall’apertura della successione).

L’art. 28 del TUSD pone l’obbligo di presentazione in capo ai legali rappresentanti dei chiamati; l’art. 31 comma 2 let. d) prevede che il termine di 12 mesi per la presentazione decorre dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio di inventario entro il termine di 12 mesi dall’apertura di successione.

Dovendosi coordinare la normativa fiscale con quella civilistica, in base alla quale l’inventario può essere compiuto fino ad 1 anno dopo il compimento della maggiore età del chiamato, non potendo prima decadere, l’obbligo tributario resta sospeso fino allo scadere del primo dal compimento della maggiore età; così ha stabilito Cass. – sez. tributaria – 841/14.