Successione coppie di fatto e unioni civili

Molto diversi i diritti successori tra membri delle coppie di fatto e quelli delle unioni civili: pochi quelli dei primi, tanti quelli dei secondi. perché?

Prima di affrontare la successione delle coppie di fatto e delle unioni civili, è opportuno fare una breve introduzione per individuarne esattamente i presupposti.

Riconoscimento legislativo

Nel 2016 la legge n. 76/2016, c.d. Legge Cirinnà, ha recepito le esigenze che da tanto tempo le coppie more uxorio rivendicavano.

Benché la legge abbia dato dignità a tali unioni familiari, ha dovuto fare i conti con una forte resistenza culturale; difatti la coppia omosessuale non si unisce in un vero e proprio matrimonio ed i membri non diventano formalmente coniugi; alla coppia di fatto vengono riconosciuto solo taluni diritti.

Definizioni

Per coppia di fatto deve intendersi solo la coppia di conviventi maggiorenni, siano essi dello stesso o diverso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile.

Per gli effetti giuridici che vedremo, la coppia di fatto deve essere formalizzata mediante apposita dichiarazione da presentare all’anagrafe del comune di residenza o dove essa vuole essere stabilita. Essa risulterà dal certificato di stato di famiglia.

Nessuno dei diritti spetterà alle coppie di fatto che non risultino tali da certificazione anagrafica.

L’unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione di volontà di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza di almeno due testimoni. Le parti dell’unione civile assumono i doveri e i diritti che ne discendono (assistenza morale e materiale, coabitazione). Non invece l’obbligo di fedeltà, che è previsto nel matrimonio.

L’unione civile produce effetti solo dopo la registrazione dell’atto nell’archivio dello stato civile, dal quale risulta anche il regime patrimoniale scelto dalla coppia.

Hai qualche domanda?

I diritti spettanti alle coppe di fatto

  • diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia e reclusione;
  • a possibilità di designare il partner proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo (DAT) e le celebrazioni funerarie;
  • il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente;
  • il diritto all’assegnazione della casa popolare;
  • partecipazione all’impresa familiare;
  • possibilità al convivente di essere nominato tutore, curatore e amministratore di sostegno;
  • diritto al risarcimento per danni provocato da terzi che abbiano provocato il decesso del convivente.

I diritti spettanti alle unioni civili

La coppia unita in unione civile assume i diritti e gli obblighi della coppia sposata, con queste differenze:

  • non c’è obbligo di fedeltà né quello di collaborazione;
  • il cognome della famiglia viene scelto liberamente dalla coppia; ognuno potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello dell’altro;
  • è previsto lo scioglimento immediato dell’unione civile, senza il necessario passaggio dalla separazione personale;
  • non è possibile instaurare alcun rapporto di genitorialità tra un membro della coppia ed un figlio dell’altro, mediante adozione (stepchild adoption).

Diritti successori coppie di fatto

La posizione giuridica dei conviventi di fatto è affievolita rispetto a quella della coppia unita in unione civile o in matrimonio. Il perché?

La coppia di fatto ben potrebbe decidere di sposarsi (coppia etero) o costituire una unione civile (coppia omo), così da acquisire tutti i discendenti diritti.

Il convivente non diventa erede per legge dell’altro, non diventa né successore legittimo, né legittimario. La legge prevede soltanto alcune figure di vocazioni anomale legali, legati ex lege; vediamole:

  • il diritto di un convivente di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, di proprietà dell’altro, per due anni successivi al decesso o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, comunque non oltre un quinquennio. Nel caso in cui nella residenza coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo minimo di tre anni. Per essere opponibile ai terzi tale diritto deve essere trascritto.
  • il diritto di succedere nel contratto di locazione abitativa della casa di comune residenza della coppia;
  • il diritto al risarcimento per danni provocato da terzi che abbiano provocato il decesso del convivente;

Come abbiamo visto, i componenti della coppia di fatto hanno solo sparuti diritti successori e non diventano mai eredi per legge; l’unico modo per istituire erede o legatario il proprio convivente è pertanto quello di nominarlo in testamento.

Ai fini tributari il convivente erede testamentario e/o legatario sconterà le imposte di successione come se fosse un estraneo.

Diritti successori unione civile

Diversa invece la posizione del membro dell’unione civile che, in virtù di una sostanziale parificazione ai diritti del coniuge, acquisisce gli stessi suoi diritti successori. La legge Cirinnà, in tutte le norme, non ha fatto altro che affiancare al “coniuge”, il “membro dell’unione civile”.

Il richiamo in blocco dei diritti successori del coniuge, rende applicabile al membro dell’unione civile tutta la normativa sui legittimari, sulla successione legittima, collazione, patti di famiglia e indegnità. E’ applicabile il legato ex lege di abitazione della casa familiare, le indennità previste dagli artt. 2118 e 2120 cc in caso di morte del lavoratore, la successione nei contratti di locazione abitativa (art. 6 L. 392/1978) e commerciale (art. 37 L. 392/1978), la successione nei contratti agrari, nell’assegnazione delle case popolari, nei trattamenti previdenziali e pensionistici dell’altro membro, la pensione di reversibilità.

Ancora, in caso di scioglimento dell’unione, il diritto ad un assegno in favore del superstite, a carico dell’eredità, ove il defunto era obbligato in vita a corrispondere un assegno di mantenimento.

Ovviamente non troveranno applicazione tutte quelle norme incompatibili relative al coniuge, quali quelle sulla separazione personale, non accordata alla coppia dell’unione civile.

Ai fini tributari vi è piena parificazione del membro dell’unione civile al coniuge, circa l’applicazione del trattamento sull’imposta di successione.

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