Patti successori

I patti successori sono vietati in italia, ma è possibile ovviare al divieto con le opportunità fornite dalla normativa europea.

I patti successori si possono definire come quei negozi giuridici, diversi dal testamento, mediante i quali si dispone di una successione non ancora aperta.

I patti successori possono essere istitutivi, quando il de cuius fa un contratto con i propri eredi e/o legatari, disponendo della propria successione; dispositivi, quando il futuro erede e/o legatario dispone di diritti che prevede di acquistare per successione non ancora aperta e rinunciativi, quando il futuro erede e/o legatario rinuncia ai diritti spettanti su una futura successione.

Ciò che accomuna le tre figure di patti successori, vietati, sono un negozio giuridico non testamentario e una successione non ancora aperta come suo oggetto.

Vietati in italia

Nell’ordinamento italiano i patti successori sono vietati, come sancito dall’art. 458 c.c.; tale divieto è in coerenza con quanto previsto all’art. 457 c.c., in base a cui la delazione (chiamata) ereditaria può avvenire solo per legge e per testamento.

I motivi del divieto risiedono, per quelli istitutivi, nel conservare la più assoluta libertà testamentaria e dunque di poter revocare il testamento in ogni momento; cosa che non potrebbe essere attuata se si fosse in presenza di un contratto. Per quelli rinunziativi e dispositivi nell’evitare atti di prodigalità e il desiderio di morte del de cuius.

Il divieto comporta la nullità degli stessi e può esser fatta valere da chiunque abbia interesse e può sempre esser rilevata d’ufficio dal giudice.

Consentiti i patti di famiglia

Solo recentemente l’Italia, nel recepire le raccomandazioni comunitarie affinché venissero accordati strumenti per garantire la continuità e stabilità imprenditoriale, nel 2006 ha introdotto nel codice civile i nuovi 7 articoli (768-bis – 768 octies) sui patti di famiglia.

In estrema sintesi trattasi di contratti con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce le quote con atto tra vivi, a taluni discendenti.

Con tali norme si è espressamente derogato al divieto dei patti successori, ma solo relativamente ad un ambito ristretto, quello aziendale e societario, consentendo di pattuire, fuori dalle regole testamentarie e della successione legittima, chi succederà al disponente. Tale pattuizione, quale fenomeno di successione anticipata, è messa al riparo dalla collazione e azione di riduzione.

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Patti successori nel resto d’Europa

Nei vari ordinamenti statali dell’unione europea, troviamo quelli come l’Italia che sposano il divieto dei patti successori, in prevalenza gli stati dell’est europeo (Bulgaria, Lituania, Repubblica Ceca, Romania Slovacchia); la gran parte degli altri paesi ammettono i patti successori con più o meno limitazioni. Solo nelle regioni autonome spagnole di Formentera e Ibiza sono generalmente ammessi tali patti.

Regolamento EU 650/2012

Se un cittadino italiano avesse l’esigenza concludere un patto anticipatorio della successione tramite patto successorio, come può fare?

Ebbene oggi con l’avvento della legislazione comunitaria (Reg. 650/2012) ciò è possibile.

Difatti l’art. 21 prevede il criterio generale della legge dello stato della residenza abituale del defunto al momento della morte, applicabile all’intera successione.

Tale norma sovranazionale, nell’ambito dell’unione europea, ha reso inapplicabile l’art. 46 della L. 218/1995 (Diritto Internazionale Privato), che invece prevede il criterio per cui la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale (cittadinanza) del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

Considerato dunque che il criterio di collegamento più stretto per l’individuazione della legge applicabile alla successione è la residenza abituale e non la cittadinanza, un cittadino italiano che volesse fare patti successori, potrebbe trasferire la propria residenza in uno degli stati dell’unione europea che li consente.

Aspetti fiscali

Poiché il regolamento EU 650/2012 non si applica in materia fiscale (punto 10 preambolo), gli aspetti fiscali della successione sono disciplinati dalle norme nazionali dei singoli Stati, e dalle eventuali convenzioni bilaterali.

Per gli aspetti fiscali del cittadino italiano residente all’estero si veda l’articolo del mio blog “successione dello straniero”.

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