Esiste un termine per la dichiarazione di consistenza

La banca ha un termine per rilasciare la dichiarazione di consistenza.

Esiste un termine per la dichiarazione di consistenza. Tale termine è stabilito per legge.

In caso di ritardo nella consegna è possibile tutelarsi.

L’art. 119 comma 4 TUB (D.Lgs 385/1993) recita: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”

Esiste pertanto il termine massimo di 90 giorni entro cui la banca consegni la certificazione di consistenza richiesta.

Come tutelarsi in caso di ritardo

Ove la banca non ottemperi nel termine di novanta giorni è possibile presentare un esposto alla Banca d’Italia, preferibilmente alla filiale della Banca d’Italia dove l’intermediario ha la direzione generale. Ciò al fine di stimolare una risposta e soprattutto l’ottenimento della documentazione da parte della banca.

In caso di non ottemperanza, la banca potrà anche essere sanzionata dalla Banca d’Italia, quale organo di vigilanza del sistema bancario.

Merita con l’occasione far presente che con l’avvento della normativa sulla privacy D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), l’accesso ai dati riguardanti il de cuius ha subito una notevole modifica. Difatti è previsto l’accesso ai dati concernenti persone decedute da parte di chi ha un interesse proprio (artt. 7 e 8) e cioè eredi e legatari.

I successori hanno diritto di ottenere tutta la documentazione riguardo i movimenti del conto corrente del de cuius per ricostruire l’asse ereditario, come da pronunzia del Garante Privacy n. 372/2011 in cui ha sottolineato come l’erede abbia titolo per esercitare il diritto di accesso ai dati personali del defunto nei confronti della banca senza dover essere soggetto ad oneri o condizione alcuna: “il diritto di accesso ai dati personali […] deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria”.

Se ti si presentassero problemi con la banca sia per l’ottenimento della dichiarazione di consistenza, sia per lo svincolo dei conti correnti e/o titoli, contattami per risolverli.

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