Accrescimento nella successione legittima

L’accrescimento nelle successioni legittime beneficia i soli eredi che concorrono col rinunziante in base alla norma applicabile alla morte del de cuius.

Vedremo di seguito come opera l’accrescimento nella successione legittima.

Quando vi sono contemporaneamente più chiamati eredi legittimi e taluno di essi rinunzia all’eredità, quest’ultima a chi si devolve? In quale misura?

La norma sull'accrescimento

Si occupa di disciplinare il fenomeno l’art. 522 c.c., che testualmente recita: “Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.”.

È chiara l’operatività della norma quando il chiamato è unico (ultimo capoverso), in quanto il rinunziante si considera come se non fosse mai stato chiamato, con conseguente apertura all’applicazione delle norme devolutive in favore degli altri successibili. Ad esempio il de cuius, vedovo, lascia unico erede l’unico figlio, il quale rinunziando all’eredità, consentirà la chiamata di genitori, ascendenti, fratelli ecc. secondo le norme 568 e ss.. Direi che la stessa regola sia applicabile anche al caso in cui vi rinunzino tutti i primi chiamati.

Al contrario non è affatto chiara l’operatività della norma (primo capoverso) quando i chiamati siano più di uno e non operi la rappresentazione in favore di discendenti del chiamato rinunziante; difatti in tal caso l’eredità è loro devoluta per la quota spettante al rappresentato.

Il fenomeno dell’accrescimento dei concorrenti col rinunziante è uno dei più discussi ed esige una interpretazione normativa sistematica per comprenderne l’operatività.

Esempi

Partiamo da alcuni esempi pratici, presupponendo che siano in vita i genitori e fratelli del de cuius e che non operi la rappresentazione:

1. il de cuius lascia il coniuge e due figli ed in un caso a) rinunzia un figlio e nell’altro b) rinunzia il coniuge;
2. il de cuius lascia il coniuge ed un figlio ed il figlio rinunzia all’eredità;

Nel caso 1) a) gli eredi saranno sicuramente un figlio ed il coniuge mentre nel caso 1) b) sicuramente i due figli, senza che venga posto in dubbio l’ingesso di altri parenti; difatti la presenza di figli esclude sempre l’ingresso di altri parenti. Il problema in tali casi è stabilire in quali quote è devoluta l’eredità, al venir meno di un chiamato. In sostanza nel caso 1) a) la parte di un figlio rinunziante pari ad 1/3 si “accresce” anche al coniuge o soltanto all’altro fratello?

Nel caso 2) la rinunzia dell’unico figlio fa acquistare l’intera eredità al coniuge o entrano in gioco altri parenti come genitori e fratelli del de cuius?

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Art. 522 codice civile

La migliore dottrina -la giurisprudenza non ha precedenti chiarificatori- ha fornito una lettura sistematica della norma in questione, tenendo in debita considerazione la collocazione dell’art 522 c.c. nell’ambito della rinunzia all’eredità ed il suo contenuto (I° e II° capoverso) in riferimento all’art. 521 c.c., che enuncia la retroattività della rinunzia.

In sostanza il criterio da adottare per individuare i successori legittimi a fronte della rinunzia di taluni è quello di identificare la norma di concorso applicabile al momento dell’apertura della successione, considerando anche colui che poi rinunzierà, per poi accrescere la quota dei rimanenti, escludendo appunto il rinunziante, con i quali quest’ultimo avrebbe concorso.

In base a tale criterio restano esclusi dal concorso parenti inizialmente estranei e la quota rinunziata viene suddivisa all’interno dell’originaria cerchia di chiamati.

A ben vedere non si tratta tecnicamente di “accrescimento” (istituto operante nella successione testamentaria agli artt. 674 e ss. c.c.) ma di incremento o ricalcolo della quota dei chiamati effettivi, all’interno della loro cerchia e sulla base della norma di concorso applicabile.

Soluzioni

A questo punto, sulla scorta di tale regola, la risposta ai casi sopra indicati è la seguente:

1. a) si applica l’art. 581 c.c. prima parte: 1/2 al coniuge ed 1/2 a un figlio, anziché l’originaria seconda parte della medesima norma.
b) si applica l’art. 566 c.c. 1/2 a ciascun figlio.

2. si applica l’art. 581 c.c. ed andrà tutto al coniuge superstite.

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