Le donazioni vanno dichiarate in successione?

Le liberalità fatte dal defunto agli eredi devono essere ancora dichiarate in successione per verificare la franchigia?

Le donazioni vanno dichiarate in successione, poiché le liberalità donative, dirette e indirette, sono considerate anche ai fini fiscali come anticipo di eredità.

Dichiararle in successione non significa pagare due volte le imposte, ma solamente verificare la c.d. “erosione della franchigia”.

Questa è l’ostinata posizione dell’Agenzia delle Entrate, che come vedremo più avanti, è contrastata dalla giurisprudenza.

Esempio pratico

Faccio un esempio per comprendere facilmente perché le liberalità devo essere dichiarate in successione.

Erede fratello del de cuius che in vita ha avuto una donazione del valore attuale di euro 90.000,00 ed oggi eredita beni per un valore di 40.000,00.

In quanto fratello è soggetto a franchigia di euro 100.000,00 ed imposte al 6% per la parte eccedente.

Con la donazione non ha pagato imposte perché in franchigia (inferiore a 100.000,00) e anche con l’eredità rientrerebbe in franchigia perché i beni valgono 40.000,00 euro.

In questo modo l’erede che ha ricevuto una donazione non pagherebbe mai le imposte di successione.

Invece il fisco in occasione della successione fa riunire il virtualmente patrimonio (coacervo del donato e rimasto) così da far emergere l’eventuale erosione.

Nell’esempio fatto si è verificata: 90.000,00 donazione + 40.000,00 eredità = 130.000,00, con conseguente applicazione dell’imposta di successione del 6% sull’eccedenza pari ad euro 30.000,00 (130.000,00 valore beni – 100.000,00 franchigia).

Le donazioni non formano base imponibile

Poiché lo scopo non è quello di attrarre a tassazione i beni donati in vita dal defunto, i beni donati devono essere comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione.

In considerazione del motivo sopra indicato, saranno rilevanti solo le donazioni che, per l’esenzione, non abbiano scontato alcuna imposta, mentre saranno irrilevanti quelle che già l’abbiano scontata.

Hai qualche domanda?

Anche le donazioni indirette devono essere dichiarate in successione

Le liberalità donative da dichiarare sono quelle dirette e indirette; il valore dei beni deve essere attualizzato al momento dell’apertura della successione.

La giurisprudenza è invece ormai orientata verso l’abrogazione del coacervo

Come accennato, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 3E/2008) è ferma nel ritenere che ancor oggi le donazioni debbano essere dichiarate in successione ai fini tributari, mentre la giurisprudenza di legittimità è sempre più orientata nell’affermare il contrario.

Con le sentenze 26050/16, 24940/16, 12779/18, 32819/18, 32830/18 e 758/19 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’istituto del coacervo, introdotto dall’art. 8 comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990 “ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7”, non ha più ragion d’essere a causa del mutato sistema impositivo da aliquote progressive a proporzionali, come introdotto dalla Legge n. 342/2000.

Tale ultima legge avrebbe così comportato il venir meno della ratio su cui si basava l’istituto, con conseguente abrogazione tacita del citato art. 8, comma 4.

Considerazioni conclusive

Come abbiamo visto, l’applicazione dell’istituto è affetta da grandi incertezze ed è per questo che è auspicabile un intervento normativo dirimente.

Al momento è consigliabile adottare caso per caso le scelte più opportune, operando un concreto bilanciamento degli interessi in gioco.

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