Dichiarazione di consistenza della banca

I rapporti bancari devono essere dichiarati in successione mediante dichiarazione di consistenza

Alla dichiarazione di successione deve essere allegata la dichiarazione di consistenza dei rapporti bancari del defunto.

Tale dichiarazione deve contenere la descrizione dei rapporti (crediti, depositi, titoli, ecc) con l’indicazione dei loro valori nominali e di mercato alla data del decesso.

Conti correnti

Per quanto riguarda i conti correnti in particolare deve essere indicato il saldo a quella data, nonché l’estratto conto con i movimenti risalenti ai 4 giorni antecedenti al decesso. Ciò per verificare eventuali addebiti sul conto derivante dall’emissione di assegni in prossimità del decesso. Difatti l’art. 22 TUS sancisce l’irrilevanza degli addebiti dipendenti da assegni presentati al pagamento nei 4 giorni antecedenti la morte.

La norma è chiaramente volta ad impedire la sottrazione di beni dall’attivo ereditario in prossimità della morte del de cuius.

Come ottenere la dichiarazione di consistenza

Per ottenere la dichiarazione di consistenza l’erede o il legatario devono presentare alla banca il certificato di morte, l’atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed una copia autentica del testamento, se la devoluzione è testamentaria.

La scelta tra la richiesta dell’atto notorio (atto pubblico ricevuto da notaio o cancelliere) e la dichiarazione sostitutiva di notorietà (atto privato autenticato o meno nella firma) è rimessa alla banca. Di norma si accontenterà della seconda quando si tratterà di importi contenuti, mentre esigerà il primo per importi di una certa rilevanza. Per questo motivo è utile interpellare la banca per sapere in anticipo quale documento richiede.

La banca necessita dei documenti indicati per poter verificare la legittimità di chi richiede informazioni sui rapporti di un terzo (de cuius) e soprattutto per verificare gli aventi diritto (eredi e legatari) in favore dei quali dovranno poi essere intestati e/o svincolati rapporti bancari. Una volta consegnata la documentazione alla banca, la stessa rilascerà la dichiarazione di consistenza, che andrà poi allegata a quella di successione. Consiglio di accompagnare la consegna da un elenco degli stessi da far firmare e datare dalla banca, da valere quale ricevuta di presentazione.

Torniamo un attimo sulla differenza tra atto notorio e dichiarazione sostitutiva di notorietà.

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Atto notorio

Il primo è un atto pubblico, con il quale 2 soggetti c.d. “attestanti” dichiarano, sotto il vincolo del giuramento, una determinata verità a loro conoscenza, come l’apertura di una successione ed all’individuazione degli eredi. È necessario che i 2 attestanti siano estranei (non parenti né affini) rispetto ai soggetti interessati all’atto (eredi e legatari) e non aver alcun interesse all’atto stesso. Come si vede è un atto contenente dichiarazioni di terzi.

Dichiarazione sostitutiva

L’atto notorio può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva, autenticata nei modi previsti dal DPR 445/2000 -non sottoposta a registro- nei casi in cui quest’ultima deve essere prodotta alla pubblica amministrazione o a privati (banche) a condizione che questi ultimi vi consentano.

In questo caso la dichiarazione può essere resa direttamente anche dall’interessato (erede o legatario). Mentre la dichiarazione in sostituzione dell’atto notorio deve essere sempre accettata dalla pubblica amministrazione in luogo dell’atto notorio, il privato non è obbligato; motivo per cui è bene interpellare la banca.

Essendo la banca un privato, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere autenticata nella firma del dichiarante, da un pubblico ufficiale abilitato (notaio, cancelliere, segretario comunale, sindaco o suo delegato) e sconterà, salvo esenzioni, l’imposta di bollo oltre eventuali diritti, per l’atto di autentica.

Ricordiamo invece che le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi devono necessariamente essere o sottoscritte dall’interessato davanti all’addetto o sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del medesimo e sono esenti da imposta di bollo (art. 37 e 38 DPR 445/2000).

La banca ha un termine preciso entro cui rilasciare al richiedente la dichiarazione di consistenza. Per conoscerlo e per tutelarsi in caso di ritardo visita l’articolo “Esiste un termine per la dichiarazione di consistenza“.

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