Agevolazioni usufruibili in dichiarazione di successione

Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

Tutte le informazioni dettagliate sulle agevolazioni usufruibili in dichiarazione di successione: esenzioni, riduzioni e agevolazioni dei beni immobili.

Per i trasferimenti di alcune tipologie di beni sono previste agevolazioni usufruibili in dichiarazione di successione, come esenzioni dalle imposte, riduzioni per l’imposta diretta (imposta di successione) e agevolazioni per le imposte indirette (ipotecaria e catastale).

Ricordiamo che ci sono invece beni direttamente esclusi, che non devono essere dichiarati in successione e dunque non contribuiscono a formare l’attivo ereditario e sui quali ovviamente non dovrà essere versata alcuna imposta.

Per fruire delle suddette esenzioni, riduzioni /agevolazioni occorrono precisi requisiti.

Esenzioni

I beni devono essere riportati nella dichiarazione ma non sono soggetti ad imposte di successione e ipo-catastali) come previsto dall’art. 3 TUS e 10 TUIC:

  • trasferimenti in favore dello stato, regioni, provincie e comuni, enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altra finalità di pubblica utilità, nonché in favore di Onlus o alle fondazioni previste dalla L. 461/1998
  • trasferimenti a favore di movimenti o partiti politici
  • trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia ex art. 768 bis e ss c.c. a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In caso di quote sociali o azioni il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquistato o integrato il controllo nell’assemblea ordinaria. In ogni caso il beneficio si applica a condizione che l’esercizio dell’impresa ed il controllo permanga per almeno 5 anni dall’apertura della successione, rendendo apposita dichiarazione nella denuncia di successione
  • trasferimenti di terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli (art.14 L. 441/1998): in questo caso l’esenzione riguarda l’imposta di successione, l’imposta catastale e di bollo, mentre è prevista una riduzione dell’imposta ipotecaria in misura fissa. Per i requisiti di applicabilità si rinvia alla trattazione fatta nelle agevolazioni.
  • trasferimenti di boschi in comunità montane (art. 9, comma 5 D.P.R. 601/1973): le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni.
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Riduzioni

  • riduzione inversamente proporzionale al tempo trascorso nella misura di 1/10 per ogni anno o sua frazione per gli stessi beni caduti in successione, che a loro volta provengono da altra precedente successione o donazione (art. 25, comma 1 Tus)
  • beni immobili culturali con vincolo successivo all’apertura della successione (art. 25, comma 2 Tus): l’imposta dovuta dall’erede o legatario a cui i beni sono devoluti è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 50% del valore.
  • fondi rustici e costruzioni rurali devolute a coniuge, parenti in linea retta o a fratelli del defunto (art. 25, comma 3 Tus): l’imposta è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40% del valore, comunque non superiore ad euro 103.291,38. Presupposti per l’ottenimento della riduzione sono: 1) il successore sia coltivatore diretto; 2) che la devoluzione avvenga nell’ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e 3) che l’esistenza dei requisiti risulti da attestazione dell’ufficio regionale competente, allegata alla dichiarazione di successione.
  • immobili o parte di immobili adibiti all’esercizio di impresa familiare artigiana, devoluti ai membri che siano coniuge, parenti in linea retta entro il 3° del defunto; in tal caso l’imposta è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40% del valore, comunque non superiore ad euro 103.291,38.
  • aziende, quote società di persone, beni strumentali ubicati in comuni montani con meno di 5.000 abitanti, e frazioni con meno di 1000 abitanti (art. 25, comma 4 bis Tus), trasferiti al coniuge, parenti in linea retta entro il 3° del defunto; in tal caso l’imposta è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40% del valore. Il beneficio si applica a condizione che l’esercizio dell’impresa prosegua per almeno 5 anni dall’apertura della successione, rendendo apposita dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione, entro 60 giorni dalla scadenza dei 5 anni sopra indicati, pena la decadenza dall’agevolazione.

Agevolazioni

  • Case non di lusso e pertinenze, c.d. agevolazione “prima casa”: data la rilevanza delle questioni inerenti a tale agevolazione, faccio rinvio ad apposito paragrafo.
  • Terreni agricoli “compendio unico” in zone montane (art. 5bis L. n. 97/1994): nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo, dunque anche per successione ereditaria, di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione. In caso di violazioni degli obblighi sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
  • Terreni agricoli “compendio unico” generale (art. 5bis D.lgs 228/2001 – Testo Unico Agricoltura): al trasferimento a qualsiasi titolo, dunque anche per successione ereditaria, di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 10 anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola.

Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell’asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all’assegnazione del compendio all’erede che la richieda, con addebito dell’eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall’apertura della stessa con un tasso d’interesse inferiore di un punto a quello legale.

Se nessuno degli eredi richiede l’attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l’attribuzione di quote produttive, assegnati all’imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione.

  • Terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli (art.14 L. 441/1998): onde favorire la continuità dell’impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado è prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni, dalle imposte catastali, di bollo e la sola soggezione alle imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

Le agevolazioni sono concesse a condizione che i soggetti si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno 6 anni.

  • Fondi rustici in terreni montani, immobili in comunità montane (art. 9, commi 2 e 3, D.P.R. 601/1973):

i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; quelli compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana, in caso di loro trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo, dunque anche per successione, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Le stesse agevolazioni ed esenzioni sono godute in caso di trasferimenti di proprietà acquisiti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche.

Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

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